Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1806 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1806 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17967/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA n. 111/22, depositata il 27/1/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con sentenza n. 111/22, depositata il 27/1/2022, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in accoglimento dell’appello
proposto da NOME e NOME COGNOME ed in riforma della sentenza impugnata, ha accertato l’illegittima tassazione della sentenza civile n. 1341/2015 della Corte di appello di Bologna in misura proporzionale, ritenendo applicabile l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, ma unicamente nei confronti di NOME COGNOME, che resiste mediante controricorso, illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
-1. In limine , si rileva che il ricorso per cassazione è stato pacificamente proposto solo nei confronti di NOME COGNOME, pretermettendo NOME COGNOME, il quale, per aver partecipato ai precedenti gradi di giudizio, in qualità di originario ricorrente, insieme all’odierna controricorrente, riveste la qualità di litisconsorte necessario nel presente giudizio di legittimità.
-2. Occorre, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME