Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10196 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
IRPEF ISCRIZIONE IPOTECARIA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16548/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
STRANO ROSARIO, controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA, n. 1980/2016 depositata il 20/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4
aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti del solo NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. , nella contumacia del l’intimato , ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che, a propria volta, aveva accolto parzialmente il ricorso avverso iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente annullando quest’ultima solo con riferimento ad alcune cartelle.
Considerato che:
Deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata, si a nell’intestazione che nella esposizione dei fatti, risulta che NOME COGNOME era rimasto contumace in appello. Ciononostante, l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato il ricorso per cassazione presso l’AVV_NOTAIO, indicata come difensore del medesimo.
1.1. La notifica del ricorso per cassazione, anche nel processo tributario, alla parte rimasta contumace in appello, sempre che sia stata effettuata nel domicilio eletto presso il procuratore domiciliatario della stessa in primo grado, è nulla (e non inesistente) in quanto eseguita in un luogo diverso da quello previsto dall’art. 330, comma 3, cod. proc. civ. ma non privo di collegamento con il destinatario; ne deriva che, in difetto di costituzione della parte, deve essere disposta la rinnovazione di detta notifica (Cass. 11/05/2018, n. 11485).
1.2. Di conseguenza, deve disporsi la rinnovazione della notifica alla parte COGNOME.
Deve, altresì, procedersi all’acquisizione dei fascicoli di merito per verificare che l’AVV_NOTAIO fosse il difensore nel primo grado di giudizio.
Sotto altro profilo, deve pure rilevarsi che il giudizio di secondo grado si è svolto nel contraddittorio anche della società di riscossione, RAGIONE_SOCIALE che, tuttavia, non è stata evocata in questo giudizio di cassazione.
2.1. In numerosi precedenti di questa Corte si è ritenuto che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge, non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale, e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale se l’i mpugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti ex art. 331 cod. proc. civ.; in questo caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado di giudizio (Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass. 08/11/2017, n. 26433).
Per altro, la questione, in parte assimilabile a quella in esame, dell’ unitarietà del litisconsorzio nel processo tributario di appello, da ricondurre nell’alveo normativo di cui all’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con specifico riferimento alle cause scindibili ed inscindibili, e della compatibilità o meno RAGIONE_SOCIALE regole contenute negli artt. 331 e 332 cod. proc. civ. con il processo tributario, è stata rimessa al AVV_NOTAIO al ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (Cass. 01/03/2023, n. 6204).
2.2 Di conseguenza, nelle more, e stante la necessità del rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica all’intimato, deve ordinarsi ex art. 331 cod. proc. civ. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte dispone sia la rinnovazione della notifica a NOME COGNOME COGNOME sia l’integrazione del co ntraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.