Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
Cart. Pag. IRPEF 2005 e 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27202/2016 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM.TRIB.REG. CAMPANIA -SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 3768/05/2016, depositata in data 21 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 31 maggio 2011 l’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 01220110006901501, relativa agli anni d’imposta 2005 e 2006, con cui veniva chiesto il pagamento di complessivi € 34.161,37 per essersi resi definitivi due avvisi di accertamento relativi alle due diverse annualità d’imposta.
Avverso tale cartella proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 441/01/2012, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Campania; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 3768/05/2016, depositata in data 21 aprile 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 29557/2017, la sezione sesta tributaria, ritenendo di carattere potenzialmente assorbente il primo motivo di ricorso, disponeva la trasmissione del fascicolo alla quinta sezione RAGIONE_SOCIALE Corte.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata rilevabile d’ufficio: omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario
processuale» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha emanato l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario processuale in quanto aveva partecipato al giudizio di primo grado, in grado di appello non evocato in giudizio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione di legge: art. 8, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge 20 novembre 1982, n. 890, come risultante dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1988, ed in subordine dell’art. 1335 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in caso di temporanea assenza del destinatario, ha ritenuto sufficiente ai fini del perfezionamento RAGIONE_SOCIALE notifica l’immissione dell’avviso di mancata consegna nella cassetta postale del destinatario (ricorrenza peraltro non dimostrata), anziché rilevare la necessità in questi casi RAGIONE_SOCIALE raccomandata con avviso di ricevimento.
Il primo motivo di ricorso proposto è fondato; con esso, in particolare, si censura la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. nella parte in cui non ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, litisconsorte necessario processuale in quanto aveva partecipato al giudizio di primo grado.
2.1. Le Sezioni Unite civili -pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza -hanno affermato i seguenti principi: << Nel processo tributario con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto RAGIONE_SOCIALE regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c..,
applicabili al processo tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d'appello, per cause scindibili, sia venuto meno. Ancora, nel processo tributario, le modalità di proposizione dell'appello incidentale che l'art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell'atto di costituzione dell'appellato, al pari RAGIONE_SOCIALE modalità di proposizione dell'appello incidentale che, a pena di decadenza, l'art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata -riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell'organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l'appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall'appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l'appello mediante notifica nel termine di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento RAGIONE_SOCIALE conoscenza RAGIONE_SOCIALE sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione» (Sezioni Unite civili, sentenza n. 11676 del 30 aprile 2024).
2.2. Anche in precedenza giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che «Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità RAGIONE_SOCIALE cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 10934 del 2015; Cass. 27616/2018).
2.3. Nel caso di specie, non vi è ragioni di discostarsi dall'illustrato orientamento giurisprudenziale attesa la circostanza di introduzione dell'unico giudizio, in primo grado, di motivi di impugnazione sia nei confronti dell'ente creditore che RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha emesso l'atto impugnato. L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
2.4. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 26433/2017; n. 8790 del 29/03/2019)» (Cass. n. 11044/2021). Si è , invero, in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio la quale impone che il giudizio di appello si svolga indistintamente nei confronti di tutte le parti del primo grado ed andava disposta l'integrazione del contraddittorio perchè vi è contestazione anche su vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella quali, appunto, difetto di motivazione, omessa redazione RAGIONE_SOCIALE relata di notifica ed omessa sottoscrizione. Invero, insegnano le SS.UU. n. 11676/2024, «il litisconsorzio in appello tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo
grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per aver le censure investito, oltre al merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria, anche vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella» (Cass., 5 novembre 2021, n. 31922; e, ex multis, 9 maggio 2007, n. 10580; 3 gennaio 2014, n. 45; 12 novembre 2014, n. 24083; 27 ottobre 2017, n. 25588; 29 aprile 2020, n. 8329; 14 settembre 2020, n. 19074; 28 aprile 2021, n. 11165).
L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania -Sezione distaccata di Salerno – affinché, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di riscorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania -Sezione distaccata di Salerno affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024.