Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33440 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21231/2018 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. RAGIONE_SOCIALEa Campania n. 25/2018 depositata il 04/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio, quale socia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed in qualità di erede del socio accomandatario nonché legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, impugna la sentenza indicata in epigrafe, confermativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.P., con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento di maggiori ricavi per l’anno di imposta 2009, pari ad euro 139.330,00.
I ricavi, e per l’effetto il reddito, l’IVA e l’IRAP vennero determinati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972.
L’ufficio fondò la propria pretesa su un’istruttoria a tavolino effettuata nei confronti di tutti i contribuenti operatori all’ingrosso che presentavano per il triennio 2008-2010 anomalie rilevanti e forti incoerenze nella gestione del magazzino.
Il giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza di primo grado e respingere l”eccezione RAGIONE_SOCIALEa contribuente circa la illegittimità del ricorso da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio all’accertamento induttivo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73′ affermò in particolare che l’RAGIONE_SOCIALE avesse verificato la situazione complessiva RAGIONE_SOCIALE‘azienda ed avesse quindi rilevato ‘la incongruità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi presentate dalla società, la incoerenza RAGIONE_SOCIALE‘indicatore di durata RAGIONE_SOCIALEe scorte, la esiguità RAGIONE_SOCIALEa incidenza del reddito sui ricavi, l’incremento progressivo di elevate giacenze di magazzino che si traduce’ in pratica ‘in un occultamento di ricavi’.
Le incongruenze riscontrate dei dati dichiarati, erano ‘tali da far ritenere inattendibile l’intera contabilità e dunque costituivano elementi gravi precisi e concordanti a supporto RAGIONE_SOCIALEa incongruità dei ricavi, conseguenza di un incremento strumentale RAGIONE_SOCIALEe giacenze di magazzino con una redditività certamente confliggente con i criteri di
ragionevolezza, anche sotto il profilo di antieconomicità del comportamento del contribuente, per cui l’operato RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio ‘non poteva che essere considerato legittimo ‘ .
Il giudice, inoltre, evidenziò come il contribuente non avesse ‘adeguatamente giustificato il compimento di operazioni antieconomiche’ ; sicché il ricorso venne respinto.
Avverso questa decisione ricorre NOME COGNOME, in proprio, quale socia, ed erede del socio accomandatario, nonché legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con due motivi; l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe entrate si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 , nonché violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2 . Con il secondo motivo si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 C ost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.c. Con questo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c.
La nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza riguarderebbe la parte in cui il giudice di appello ha affermato: ‘sulla base di quanto precede considerato che il contribuente non ha adeguatamente giustificato il compimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni antieconomiche il Collegio ritiene legittimo il ricorso all’accertamento così come operato dal procedente Ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe entrate’.
3 . Preliminarmente emerge dagli atti che nel primo grado hanno partecipato la società RAGIONE_SOCIALE e, a seguito di
integrazione del contraddittorio, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci RAGIONE_SOCIALEa predetta società.
3 . 1 . Nel giudizio di secondo grado, diversamente, risulta che hanno preso parte a l giudizio la sola odierna ricorrente, ‘in proprio, quale socia società RAGIONE_SOCIALE nonché in qualità di erede del socio accomandatario e legale rappresentante COGNOME NOME.
La qualità di rappresentante legale RAGIONE_SOCIALEa società non è trasmissibile iure hereditatis , sicché deve ritenersi che la società, ricorrente in primo grado, non abbia né proposto appello né si sia regolarmente costituita nel procedimento di secondo grado; neppure la società risulta essere estinta
Orbene, nel processo tributario, l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALEa società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, n. 16730/2018; Sez. 5, n. 27603/2018).
Si osserva che il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALEe società di persone e RAGIONE_SOCIALEe associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci RAGIONE_SOCIALEa stessa in ragione RAGIONE_SOCIALE‘unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica e RAGIONE_SOCIALEa conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione
anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata).
4 . Premesso quanto innanzi il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d’ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
Deve, dunque, rilevarsi d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, cit.; Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 01) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘integrità del contraddittorio sotto il profilo del litisconsorzio necessario, essendosi svolto il giudizio di secondo grado con la sola presenza RAGIONE_SOCIALEa socia NOME, con la conseguente rimessione del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
pronunciando sul processo, dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio e, per l’effetto, cassa la sentenza medesima e rimette le parti davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, provveda anche alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024