Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33440 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33440 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21231/2018 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della C.T.R. della Campania n. 25/2018 depositata il 04/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio, quale socia della RAGIONE_SOCIALE ed in qualità di erede del socio accomandatario nonché legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, impugna la sentenza indicata in epigrafe, confermativa della sentenza della C.T.P., con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento di maggiori ricavi per l’anno di imposta 2009, pari ad euro 139.330,00.
I ricavi, e per l’effetto il reddito, l’IVA e l’IRAP vennero determinati ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972.
L’ufficio fondò la propria pretesa su un’istruttoria a tavolino effettuata nei confronti di tutti i contribuenti operatori all’ingrosso che presentavano per il triennio 2008-2010 anomalie rilevanti e forti incoerenze nella gestione del magazzino.
Il giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza di primo grado e respingere l”eccezione della contribuente circa la illegittimità del ricorso da parte dell’ufficio all’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) del DPR 600/73′ affermò in particolare che l’Agenzia avesse verificato la situazione complessiva dell’azienda ed avesse quindi rilevato ‘la incongruità delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società, la incoerenza dell’indicatore di durata delle scorte, la esiguità della incidenza del reddito sui ricavi, l’incremento progressivo di elevate giacenze di magazzino che si traduce’ in pratica ‘in un occultamento di ricavi’.
Le incongruenze riscontrate dei dati dichiarati, erano ‘tali da far ritenere inattendibile l’intera contabilità e dunque costituivano elementi gravi precisi e concordanti a supporto della incongruità dei ricavi, conseguenza di un incremento strumentale delle giacenze di magazzino con una redditività certamente confliggente con i criteri di
ragionevolezza, anche sotto il profilo di antieconomicità del comportamento del contribuente, per cui l’operato dell’Ufficio ‘non poteva che essere considerato legittimo ‘ .
Il giudice, inoltre, evidenziò come il contribuente non avesse ‘adeguatamente giustificato il compimento di operazioni antieconomiche’ ; sicché il ricorso venne respinto.
Avverso questa decisione ricorre NOME COGNOME in proprio, quale socia, ed erede del socio accomandatario, nonché legale rappresentante della COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con due motivi; l’ Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 , nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e dell’art. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2 . Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 111 C ost., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.c. Con questo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 166 c.p.c.
La nullità della sentenza riguarderebbe la parte in cui il giudice di appello ha affermato: ‘sulla base di quanto precede considerato che il contribuente non ha adeguatamente giustificato il compimento delle operazioni antieconomiche il Collegio ritiene legittimo il ricorso all’accertamento così come operato dal procedente Ufficio dell’Agenzia delle entrate’.
3 . Preliminarmente emerge dagli atti che nel primo grado hanno partecipato la società RAGIONE_SOCIALE e, a seguito di
integrazione del contraddittorio, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali soci della predetta società.
3 . 1 . Nel giudizio di secondo grado, diversamente, risulta che hanno preso parte a l giudizio la sola odierna ricorrente, ‘in proprio, quale socia società RAGIONE_SOCIALE nonché in qualità di erede del socio accomandatario e legale rappresentante COGNOME GiuseppeCOGNOME
La qualità di rappresentante legale della società non è trasmissibile iure hereditatis , sicché deve ritenersi che la società, ricorrente in primo grado, non abbia né proposto appello né si sia regolarmente costituita nel procedimento di secondo grado; neppure la società risulta essere estinta
Orbene, nel processo tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, n. 16730/2018; Sez. 5, n. 27603/2018).
Si osserva che il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione
anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata).
4 . Premesso quanto innanzi il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di litisconsorti necessari può essere rilevato d’ufficio, per la prima volta, anche dal giudice di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato.
Deve, dunque, rilevarsi d’ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010, cit.; Sez. 1, Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 01) la violazione dell’integrità del contraddittorio sotto il profilo del litisconsorzio necessario, essendosi svolto il giudizio di secondo grado con la sola presenza della socia NOME COGNOME con la conseguente rimessione del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
pronunciando sul processo, dichiara la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio e, per l’effetto, cassa la sentenza medesima e rimette le parti davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE provveda anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024