Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22776 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4527/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 2529/2016 depositata il 12/10/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Per quanto ancora qui rileva, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava, in relazione all’anno di imposta 1995, maggiori redditi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione di NOME COGNOME, socio per la quota del 50%.
1.1. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di RAGIONE_SOCIALE, della quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali.
L’Ufficio qualificava la RAGIONE_SOCIALE come società a ristretta base societaria e, quindi, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai suoi soci, tra i quali la RAGIONE_SOCIALE, infine imputando il relativo maggiore reddito di partecipazione in capo ai soci di quest’ultima.
Gli atti impositivi erano vittoriosamente impugnati dalla società e dal socio innanzi alla CTP di Ferrara.
Proposti separati appelli da parte dell’Amministrazione finanziaria, nelle more del giudizio inerente alla società quest’ultima provvedeva a definire il contenzioso ai sensi dell’art. 16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente declaratoria di estinzione da parte della CTR dell’RAGIONE_SOCIALE -Romagna; il giudizio, proseguito nei confronti di NOME COGNOME, si concludeva con sentenza favorevole all’Ufficio, che il contribuente impugnava con ricorso per cassazione.
Questa Corte, con ordinanza n. 27058/2009, dichiarava la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio, non essendo mai stato convenuto in lite l’altro socio NOME COGNOME, e rimetteva la causa innanzi al primo giudice.
Il giudizio, riassunto da NOME COGNOME innanzi alla CTP di Ferrara nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, dell’altro socio NOME COGNOME e dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si concludeva con l’accoglimento della domanda del contribuente.
Ritenevano i giudici di prossimità, richiamando a conforto la sentenza n. 25941/2008 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, che il condono usufruito dalla società, avente carattere unitario, andasse imputato pro quota anche ai soci, quantunque estranei alla
procedura di condono, con conseguente modifica degli atti impositivi emessi nei loro confronti.
L’appello proposto dall’Amministrazione innanzi alla CTR dell’RAGIONE_SOCIALE -Romagna veniva respinto.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi.
L’intimato resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la violazione del litisconsorzio necessario.
1.1. In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito RAGIONE_SOCIALE società di persone e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità (Cass. Sez. 6 – 5, n. 1472 del 22/01/2018; Cass. Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008).
Nel caso di specie, a seguito della dichiarazione di nullità dell’intero processo, il giudizio è stato correttamente riassunto da parte di NOME COGNOME nei confronti degli altri litisconsorti.
Il ricorso di appello, invece, è stato notificato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti del solo socio NOME COGNOME.
L’accertato difetto di integrità del contradditorio verificatosi in appello, rilevabile d’ufficio da questa Corte, comporta la declaratoria di nullità del relativo grado di giudizio, con cassazione della sentenza impugnate e rimessione degli atti alla Corte di giustizia di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE-Romagna, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio di appello, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado
della RAGIONE_SOCIALE-Romagna, per nuovo esame dei ricorsi riuniti e per provvedere sulle spese.
Così deciso in Roma, il 22/05/2024.