Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
IRPEF IRES
AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12725/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, DI MAGGIO LIVIANA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rapprese ntata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata ex lege,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, N. 2075/2015, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il Sostituto Procuratore GRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha chiesto in udienza l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate quanto a NOME COGNOME ed il rigetto del ricorso per gli altri ricorrenti ;
sentito l’ AVV_NOTAIO, per l ‘RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ed i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorr ono nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato i separati appelli spiegati dai tre contribuenti ed anche dalla terza socia, RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato i ricorsi spiegati avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva accertato in capo alla società maggiori ricavi non dichiarati per euro 373.000,00. L’Ufficio riteneva che la società aveva venduto sei immobili destinati a civile abitazione occultando parte del prezzo percepito per quattro di essi; rilevava sul punto che era emerso uno scostamento considerevole tra i valori dichiarati e i valori «normali» degli immobili.
La C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, affermava che la valutazione dell’Amministrazione era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti contro le quali i contribuenti non avevano provato l’esistenza di situazioni oggettive tale da rendere necessaria la vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato.
NOME COGNOME ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata come da documentazione allegata.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di estinzione parziale quanto alla contribuente NOME COGNOME, chiedendo per gli altri contribuenti la decisione nel merito.
Considerato che:
Deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti, risulta che il giudizio di secondo grado si è svolto nel contraddittorio anche del terzo socio, RAGIONE_SOCIALE litisconsorte necessario in virtù del principio per il quale L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte RAGIONE_SOCIALE stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Per altro, per giurisprudenza costante di questa Corte l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge, non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale, e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti ex art. 331 cod. proc. civ.; in questo caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo
fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado di giudizio (Cass., 01/03/2023, n. 6204; Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass. 08/11/2017, n. 26433).
Di conseguenza, in via preliminare rispetto ad ogni altra statuizione, deve ordinarsi, ex art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società alla quale non risulta notificato il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024.