Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 545/16 depositata il 26 aprile 2016 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
SOC PERSONALI
1.L ‘RAGIONE_SOCIALE a fronte della mancata dichiarazione dei redditi da parte della RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era socio al 60 % qual accomandante, verificate le banche dati, ricostruiva il relativo volume d’affari per l’anno 2007, imputando la quota dei redditi per trasparenza all’Autina. Questi proponeva ricorso e la CTP disponeva l’ integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio NOME COGNOME. Respinto il ricorso, il contribuente proponeva ricorso in appello e la CTR, nel solo contraddittorio dell’Autina, confermava la sentenza di primo grado.
Propone quindi il contribuente ricorso in cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso il contribuente deduce violazione dell’art. 5 TUIR, ritenendo che erroneamente su tale base normativa la CTR avrebbe affermato l’automatica imputazione dei redditi a sé.
Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 36 d.lgs n. 546/1992 per difetto assoluto di motivazione della sentenza nella parte in cui la stessa non ha preso in esame gli argomenti addotti per sostenere l’estraneità dell’Autina ai fatti fiscali e l’impossibilità sua di esercitare qualsiasi controllo sulla società.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 41 d.p.r. n. 600/1973, laddove la CTR ha ritenuto sufficienti i dati estratti dalla banca dati quali presunzioni semplici per ricostruire il reddito (id est utile) sociale.
Col quarto motivo si denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo dedotto (inesistenza di operazioni sebbene non fosse sussistente un reddito a fronte di operazioni inesistenti).
Col quinto motivo si deduce violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992, per non avere il giudice d’appello attivato i poteri di indagine ivi
previsti, sebbene le informazioni necessarie a chiarire i fatti fossero in possesso esclusivo dell’RAGIONE_SOCIALE.
6. Pregiudizialmente occorre affrontare la questione circa la sussistenza del litisconsorzio necessario con la società e l’altro socio .
In proposito va premesso che l’intero processo, per come prima introdotto, poi oggetto di impugnazione in appello e infine di ricorso in cassazione da parte del contribuente, ha sempre avuto ad oggetto anche l’accertamento societario.
In primo grado la questione ha determinato la già ricordata ordinanza di integrazione del contraddittorio; in secondo grado in effetti lo stesso ricorrente a pag. 4 ricorda di aver fra l’altro dedotto ‘il difetto di motivazione e prova dell’accertamento so cietario in quanto fondato su asserite fatture emesse dalla società di cui non è stato fornito il minimo riscontro probatorio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE‘; in cassazione, come si ricava dai motivi sopra riassunti, quantomeno il terzo ed il quarto ineriscono strettamente al l’accertamento societario.
E’ allora evidente che l’accertamento oggetto del giudizio di primo grado, intervenuto fra più parti, attiene ad una causa inscindibile, non potendosi ritenere che tale quello relativo al l’accertamento societario e in cui erano giustamente contraddittori sia i soci che la società, per il naturale riverberarsi dell’accertamento del reddito sociale sulla quota accertata nei riguardi del socio.
Adunque pur a fronte della recente pronuncia a SSUU (Cass. 11676/2024), che ha chiarito come anche l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 ha una portata sovrapponibile a quella degli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., limitando quindi il litisconsorzio processuale alle sole ipotesi di inscindibilità tra cause (appunto nella specie ricorrente), devesi ritenere che la pronuncia d’appello avrebbe dovuto essere pronunciata anche nei confronti della società e di NOME COGNOME, qual litisconsorti necessari.
Così non essendo avvenuto, e tanto si ricava sia dal ricorso sia dalla sentenza medesima che dall’intestazione dell’atto d’appello , la stessa dev’essere cassata con rinvio (restitutorio) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per rinnovazione del giudizio d’appello ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte rilevato il difetto del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, provvederà al rinnovo del giudizio ed altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024