Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28499 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28499 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28841/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1782/2019 depositata il 26/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con p.v.c. del 25.05.15, la Guardia di Finanza di Torre Annunziata rilevava , a seguito di un’attività di verifica che interessava diversi periodi di imposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con oggetto dell’attività ‘altre attività professionali n.c.a.’, e dei soci NOME e NOME COGNOME, una serie di violazioni delle disposizioni tributarie in materia di imposte dirette ed Iva.
In particolare, i verificatori procedevano all’acquisizione ex artt. 32, co. 1, n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, co. 2, n. 7 del D.P.R. n. 633/72 di copia dei conti correnti bancari e postali intestati alla società e ai soci, nonché alla sig.ra NOME COGNOME, altro familiare, estraneo alla compagine sociale.
All’esito dell’attività istruttoria i militari rilevavano che, per diversi periodi di imposta, i contribuenti non avevano fornito adeguata giustificazione delle movimentazioni riscontrate sui conti correnti e, in particolare, non avevano fornito prova dell’estraneità di tali movimentazioni all’attività esercitata dall’attività in verifica.
Quindi, alla società RAGIONE_SOCIALE veniva notificato l’avviso di accertamento Unico società di persone n.NUMERO_DOCUMENTO relativamente all’anno d’imposta 2012, con il quale l’Ufficio accertava, ex art. 40 DPR 600/73, per l’anno d’imposta 2012, un reddito d’impresa pari ad € 320.748,00 a fronte di quello dichiarato in € 58.365,00.
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Ufficio rideterminava quindi il reddito di partecipazione nella società RAGIONE_SOCIALE imputabile al socio accomandante COGNOME NOME e relativo all’anno d’imposta 2012 accertando l’indicato reddito in € 189.557,00 a fronte di quello dichiarato di € 29.183,00.
Tale importo scaturiva dall’accertamento effettuato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era socio con una quota pari al 50%.
Analogamente, con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’Ufficio rideterminava il reddito di partecipazione imputabile al socio accomandatario COGNOME NOME sempre relativamente all’anno d’imposta 2012, accertando l’indicato reddito in € 189.557,00 a fronte di quello dichiarato di € 29.183,00.
Anche in questo caso tale importo scaturiva dall’accertamento effettuato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era socio con una quota pari al 50%.
Infine, con atto di contestazione n. NUMERO_DOCUMENTO/2016, per l’anno 2012, l’ufficio irrogava la sanzione IVA pari ad € 41.868,00 in relazione alla omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura riconducibili all’ammontare dei prelevamenti accertati.
Società e soci proponevano autonomi ricorsi avverso i predetti atti impositivi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in tutti eccependo l’illegittimità dell’operato dell’ufficio, sia per aver effettuato indagini finanziarie anche sul conto bancario di NOME COGNOME, titolari di propria attività e di separata gestione familiare, sia per non avere considerato che i due soci della bosco RAGIONE_SOCIALE, svolgevano libera attività di cantautori con i nomi d’arte di NOME e NOME, per cui i prelevamenti bancari non potevano essere considerati ricavi, giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014; nel merito i ricorrenti sostenevano che molti versamenti erano conseguenti a vincite di gioco presso agenzie di scommesse autorizzate, come da ricevute che producevano.
Riuniti i tre ricorsi, la Commissione provinciale li accoglieva, ritenendo illegittimo il recupero effettuato sui conti di familiare non socia; per ciò che concerneva le movimentazioni bancarie dei soci, secondo la CTP erano da ricondurre all’attività di cantante e di scommettitore e non all’attività di impresa .
La sentenza di primo grado veniva impugnata dall’Amministrazione Finanziaria, nei confronti della società e dei soci.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania accoglieva l’appello erariale, ritenendo legittima la ripresa a tassazione, non essendo stata offerta la giustificazione dei movimenti bancari né con riguardo ai ricavi tratti dalla attività
artistica dei due soci “noti cantanti di piazza”, non attestati né da fatturazioni né dalla tracciabilità dei pagamenti ricevuti per le loro personali prestazioni, né con riguardo alla presunte scommesse e vincite al gioco.
Avverso tale decisione la società RAGIONE_SOCIALE ed il socio COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380bis.1 с.p.c., al quale resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre, in via preliminare, rilevare che il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato al socio accomandante della RAGIONE_SOCIALE NOME che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello.
1.1. Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
1.2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti.
Ne discende che tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro.
1.3. Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone, quindi, l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, onde il giudizio
celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022). 1.4. È stato, altresì, precisato che il litisconsorzio necessario originario ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, poiché l’accertamento in rettifica della dichiarazione societaria incide anche sull’imputazione proporzionale dei redditi a costui, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilità sia limitata alla quota conferita (cfr. Cass. n. 30070/2021, Cass. n. 7026/2018, Cass. n. 27337/2014).
Nel caso di specie va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica dell’impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di NOME COGNOME, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del
contraddittorio nei confronti NOME COGNOME, a cura dei ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Così deciso in Roma, il 23/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME