Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1260 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1260 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
Oggetto: impugnazione del socio accomandante litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30364/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME (PEC EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL);
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 474/02/2022 depositata in data 19/05/2022;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-il contribuente impugnava l’ avviso di accertamento n. L5020502047/2017, nonché il contestuale atto di irrogazione delle sanzioni ammnistrative, per Iva e Irap per l’anno d’imposta 2012 relativo alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’esponente era stato (prima del recesso intervenuto a dicembre 2015) socio accomandante;
-la CTP accoglieva il ricorso;
-appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia gravata, la CTR ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria ritenendo il ricorso inammissibile in quanto presentato da soggetto privo della legittimazione ad agire, perché il socio accomandante non ha la rappresentanza legale della società, ed in ogni caso avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con i soci litisconsorti necessari;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a tre motivi che illustra con memoria; l’Agenzia delle Entrate ha unicamente depositato atto di costituzione.
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato proposto dalla società, in persona del socio accomandante, anziché da quest’ultimo in proprio. Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamente accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente, avendo ritenuto che la controversia vertesse sull’impugnazione dell’accertamento societario come se tale impugnazione fosse stata proposta da parte della società, in persona del socio accomandante, anziché in proprio da quest’ultimo. A causa di ciò,
la Commissione regionale avrebbe quindi statuito l’inammissibilità del ricorso originario in quanto proposto da soggetto non legittimato, poiché il socio accomandante non ha la legale rappresentanza della società;
-il secondo motivo di gravame si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 18, d. lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 2318 e 2320 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: secondo parte ricorrente, il socio accomandante ha diritto di impugnare l’accertamento societario che gli è stato notificato e nel quale egli risulta indicato come coobbligato. E’ inoltre giuridicamente erronea, secondo il contribuente, la pronuncia di appello sotto un ulteriore profilo, vale a dire nella misura in cui afferma sostanzialmente l’impossibilità del socio accomandante di impugnare l’accertamento societario che è stato a questi notificato e nel quale il medesimo viene indicato come coobbligato in solido con la società. Sotto tale profilo, la sentenza viola gli artt. 10, 11 e 18, d.lgs. n. 546 del 1992 nella misura in cui impedisce appunto l’impugnazione dell’atto impositivo al soggetto destinatario, che viene inoltre indicato come coobbligato nel predetto atto;
-il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 Tuir e dell’art. 14, commi 1 e 2, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; secondo il ricorrente la Commissione tributaria regionale ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado perché il contribuente avrebbe impugnato l’accertamento societario senza averne legittimazione e ‘ in ogni caso avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con i soci litisconsorti necessari ‘; nel caso in cui la sentenza abbia ritenuto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso anche per la mancata integrazione del contraddittorio, essa viene ritenuta resa in violazione dell’art. 5 Tuir e dell’art. 14, commi 1 e
2, d. lgs. n. 546 del 1992. Da tale mancata integrazione del contraddittorio, sostiene parte ricorrente, non consegue l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, dovendo invece il giudice rinviare la causa in primo grado affinché sia integrato il litisconsorzio;
-va affrontato per primo il terzo motivo di ricorso, in quanto dirimente ai fini del decidere;
-invero, la CTR (e prima di essa la CTP) ha errato nel non disporre la prescritta integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME; sia pure citando la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, in particolare, la CTR non ne ha in concreto fatto applicazione, erroneamente ritenendo che fosse onere del ricorrente COGNOME integrare il contraddittorio;
-ben diversamente, questa Corte ha chiarito come l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 (c.d. TUIR) e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso
Cons. Est. NOME COGNOME – 4
di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d. lgs. 546 del 92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;
-la sentenza impugnata è quindi nulla, così come quella emessa in primo grado, perché ciascuna pronuncia è stata resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società di persone ed i soci (secondo quanto chiarito da Cass. sez. un. 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte, si vedano Cass. n. 23096 del 14 dicembre 2012; Cass. n. 25300 del 28 novembre 2014; Cass. n. 7789 del 20 aprile 2016; ultimamente, Cass. n. 41265 del 2021);
-la sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere, con rinvio al giudice di primo grado dinanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari;
p.q.m.
accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo; dichiara la nullità dell’intero giudizio di merito; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.