Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13339/2018 R.G. proposto da :
COGNOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA- ROMAGNA n. 3244/2017 depositata il 27/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME erano soci assieme al congiunto NOME COGNOME della società RAGIONE_SOCIALE a ristretta base sociale e di cui l’ultimo era anche legale rappresentante.
Sull’anno di imposta 200 6 erano attinti da avviso di accertamento con rideterminazione dei redditi a fini Irpef in proporzione alla quota di capitale societario sottoscritta rispetto a quanto dichiarato dalla società stessa. Ed infatti, in tale occasione apprendevano che la società aveva optato per la tassazione forfettaria in trasparenza con i soci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 115 e 116 DPR n. 917/1986, per cui si vedevano vincolati alla scelta societaria -di cui affermavano nulla sapere- nella loro tassazione individuale che veniva rimodulata in base a quella societaria.
Il giudice di prossimità apprezzava le loro ragioni, argomentando che non poteva essere vincolato il singolo contribuente dalla scelta operata dalla società a sua insaputa e, altresì, ritenendo che l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 del testo normativo sopra citato dovessero essere altresì congiuntamente sottoscritte dai singoli soci perché fossero a loro opponibili.
In senso opposto opinava il collegio d’appello, sull’impugnazione proposta dall’Ufficio, laddove argomentava sull’esegesi letterale delle disposizioni precitate, affermando parlarsi sempre di dichiarazione della società, mai prevedendosi l’intervento adesivo o meno dei soci.
Avverso questa sentenza propongono ricorso i due soci menzionati in epigrafe, affidandosi a quattro mezzi cassatori, mentre la parte pubblica si è riservata di spiegare difese in udienza.
CONSIDERATO
Vengono proposti quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura e sensi dell’articolo 360 numeri 3 e 4 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nello specifico si rileva la violazione del contraddittorio per mancato rispetto del litisconsorzio sostanziale e processuale fra tutti i soci e la società in materia di cosiddetta piccola trasparenza, cioè di contestazione dell’accertamento relativo alla ricostruzione dei redditi in proporzione alla quota di capitale societario dai singoli detenuta.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 115 e 116 del DPR numero 917 del 1986, affermando che la sola dichiarazione della società di volersi avvalere della facoltà di determinazione del reddito concessa dalle prefate norme non possa vincolare anche i soci che tale dichiarazione non hanno espressamente formulato o della quale, addirittura, erano all’oscuro.
Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell’articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c., per violazione dell’articolo 112 e 132 del codice di procedura civile per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Con gli stralci degli atti processuali dei gradi di merito contestano la mancata pronuncia e l’erroneità nella quantificazione delle percentuali di partecipazione in seno alla società RAGIONE_SOCIALE, pari al 25% per ciascuno di essi e non al 33% come erroneamente indicato.
Con il quarto motivo si prospetta censura e sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, laddove il giudice non si è pronunciato sulla domanda di esenzione dalle sanzioni per mancanza di colpa o dolo, pure richiesta nei gradi di merito come risulta dagli atti processuali e questi stralci sono riportati in seno al ricorso per Cassazione.
È fondato ed assorbente il primo motivo.
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi
i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società di capitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di Ufficio (cfr. Cass. VI-5, n. 24472/2015, conforme, da ultimo, Cass. T, n. 21262/2024 e 27278/2024).
Non potendosi procedere alla riunione dei giudizi fra tutti i litisconsorti necessari, atteso che la società non risulta aver proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento, deve essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio, cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.