Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
Oggetto: Irpef 2008 -Accertamento verso il socio per redditi da partecipazione alla s.RAGIONE_SOCIALEs. ex art. 5 t.u.i.r. -Litisconsorzio necessario tra società e soci -Violazione in appello -Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30136/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1316/2019, depositata in data 8 marzo 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef per l’anno
d’imposta 2008, l’importo di euro 211.701,00 a titolo di maggior reddito derivante dalla partecipazione alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il contribuente era socio accomandante al 50%.
A sostegno del ricorso deduceva il vizio di motivazione dell’atto, stante l’omessa notifica del Processo verbale di constatazione (p.v.c.) emesso nei confronti della società, la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, l’infondatezza del reddito ricostruito, nonché l’ulteriore vizio derivante dal fatto che l’Ufficio, essendo egli solo socio accomandante e non titolare di alcuna partita iva, non poteva considerarlo come lavoratore artigiano e determinare i contributi RAGIONE_SOCIALE dovuti sul maggior reddito accertato.
La CTP, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio NOME COGNOME, accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, il giudice di primo grado, da un lato, riteneva infondate le doglianze del contribuente inerenti alla mancata notifica del p.v.c. ed alla ricostruzione del reddito del socio accomandante, mentre, dall’altro, assumeva che quest’ultimo dovesse rispondere per imputazione del maggior reddito della società nei limiti della quota conferita e che non fossero dovuti i contributi RAGIONE_SOCIALE sulla quota di partecipazione del socio da rideterminare.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, limitatamente alla parte della sentenza impugnata relativa alla non debenza dei contributi RAGIONE_SOCIALE, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito, la spettanza dei predetti contributi. Il contribuente proponeva appello incidentale in ordine alla nullità dell’avviso di accertamento per omessa notifica del p.v.c., alla violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 ed alla determinazione arbitraria del reddito.
La CTR accoglieva l’appello principale, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto la non spettanza dei contributi previdenziali, e rigettava l’appello incidentale.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in data 25/11/2019, atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la «Violazione o falsa applicazione artt. 329 e 346 c.p.c. nonché 56 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.» per non aver la CTR rilevato la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza della CTP che aveva stabilito che il socio accomandante rispondesse ‘limitatamente alla quota conferita’, avendo l’Ufficio proposto appello unicamente in relazione alla questione della spettanza dei contributi previdenziali sul maggior reddito imputato al socio.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la «Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4) c.p.c.», per essersi la CTR pronunciata ultra petita sulla quantificazione del maggior reddito accertabile in capo all’accomandante sebbene tale motivo non fosse stato dedotto dall’Ufficio con l’atto di appello.
Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la questione, rilevabile d’ufficio, del mancato rispetto dell’integrità del contraddittorio nel giudizio d’appello.
3.1 Questa Corte regolatrice ha ripetutamente statuito, anche pronunciando a Sezioni Unite, che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., 04/06/2008, n. 14815; conformi, ex multis : Cass. 25/06/2018 n. 16730; Cass. 30/10/2024, n. 28060; Cass. 18/12/2024, n. 33260, in relazione al litisconsorzio tra società e soci accomandanti).
Nella specie, dalla sentenza della CTR, nonché da quella della CTP, emerge che, in primo grado, il contraddittorio fu integrato nei confronti della società e dell’altro socio accomandatario, mentre non risulta che anche il giudizio di appello sia stato svolto in contraddittorio con i predetti litisconsorti, ragion per cui deve dichiararsi la nullità del giudizio d’appello e della sentenza impugnata, con rimessione della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda all’integrazione del litisconsorzio con l’altro
socio e la società, nonché alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio previa integrazione del litisconsorzio con l’altro socio e la società, nonché alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME