Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34431 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Litisconsorzio necessario in appelloSocietà di persone
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27459/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE cessata in persona del l.r.p.t., COGNOME NOME COGNOME, quest’ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrenti – nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, eredi di COGNOME RAGIONE_SOCIALE
–
intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1803/2017 depositata in data 21/04/2017, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia accoglieva l’appello della società RAGIONE_SOCIALE e della socia COGNOME NOME proposto contro la sentenza reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accerta mento, con cui, a fini Irap e Iva per l’ anno di imposta 2002, era contestato alla società il ruolo di mera cartiera; in particolare il giudice del gravame riteneva l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento non operando il raddoppio dei termini, conclusione cui giungeva in base a due concorrenti ragioni: a) l ‘ intervenuta modifica normativa di cui al d.lgs. 128/2015, che prevede che il raddoppio operi solo ove la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario; b) la maturazione del termine di prescrizione alla data della notifica dell’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE in base a due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOME quale socia e legale rappresentante della società mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2024 e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria con cui era ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a COGNOME NOME, NOME
NOME e NOME NOME, nuovamente per l’adunanza camerale del 5 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto preliminarmente che l’RAGIONE_SOCIALE ha adempiuto all’ordin e di rinnovazione della notifica del ricorso a COGNOME NOME, NOME NOME NOME.
1.1. Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. sia per l’apparenza della motivazione sia perché le specifiche ragioni di doglianza in tema di decadenza, fondanti la pronuncia, non erano state dedotte nel primo grado di giudizio.
Col secondo motivo essa deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. n. 633 del 1972, 43 d.P.R. n. 600 del 1973, del d.lgs. 128/2015, dell’art. 1 d.lgs. n. 208/2015 e dell’ art. 115 cod. proc. civ.; censura la sentenza: a) laddove ha ritenuto che la legge n. 208/2015 abbia fatto venire meno l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 recante la cd. clausola di salvaguardia degli avvisi notificati fino al 2/09/2015; b) laddove, pur essendo pacificamente in presenza di dichiarazione non presentata ha ritenuto che il termine ordinario scadesse entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; c) laddove non ha considerato che l’unico presupposto del raddoppio dei termini è la sussistenza degli estremi dell’obbligo di denuncia senza che avess e alcuna rilevanza la prescrizione.
La parte controricorrente eccepisce l’estraneità alla lite degli altri intimati, eredi di COGNOME NOME, e mai convenuti nel giudizio di merito; l’eccezione non appare fondata in quanto in caso di decesso della parte vittoriosa il ricorso per cassazione deve essere notificato
all’erede della stessa (Cass. n. 7981/2007 ; Cass.22180/2020; Cass.SU 14699/2010).
Dagli atti del fascicolo di ufficio emerge però che il ricorso originario era stato proposto dalle due socie (NOME e NOME COGNOME) della società estinta mentre l’appello fu proposto solo da COGNOME NOME anche per conto della società.
Tale circostanza impedisce di accedere all’esame del merito dei motivi.
Infatti, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado
del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., n. 14815/2008; Cass. n. 23096/2012; Cass. n. 25300/2014; Cass. n. 7789/2016; Cass. n. 16730/2018; Cass. n. 27603/2018 e, più di recente, Cass. n. 23585/2019; Cass. n. 11230/2020; Cass. n. 35187/2022; Cass. n. 33319/2023).
Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata o dal collegio di primo grado o dal collegio d’appello, deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE pronunce emesse a contraddittorio non integro (Cass. Sez. U. n. 3678/2009 e, più di recente, Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 23315/2020; Cass. n. 4665/2021).
Nel caso di specie, emerge dagli atti processuali che NOME COGNOME, pure originaria ricorrente, non sia stata evocata nel giudizio di appello, circostanza da cui deriva la nullità di tale giudizio.
Non incide su tale conclusione l’eccezione di giudicato favorevole formatosi sull’avviso personale emesso nei confronti di COGNOME NOME, in quanto il giudicato favorevole su un’eccezione personale (quale è la decadenza dal potere di emettere l’avviso di accertamento: cfr. Cass. S.U. n. 14815/2008) non si estende ad altro avviso di accertamento nei confronti della società. Né il giudicato opera su considerazioni di carattere giuridico in quanto la mera identità RAGIONE_SOCIALE questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio -non applicandosi la regola dello stare decisis (Cass. n. 211/2024).
Concludendo, va dichiarata la nullità del giudizio di appello e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
dichiara la nullità del giudizio di appello; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, e ad essa demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME