Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19736 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19736 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
Oggetto: Reddito di impresa -Omessa contabilizzazione ricavi IRAP e IRPEF 2012 – Ricorso per cassazione – Omessa notifica ad una parte – Ordine di rinnovazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24136/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo pec avvEMAIL;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 547/09/2021, depositata in data 12 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1. L ‘Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Pavia, notificava alla società ‘RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di demolizione, rimozione e smaltimento di amianto, l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2017, con il quale accertava un reddito di impresa , per l’anno 2012, per omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi Euro 78.009,17. In particolare, in cinque cantieri 1.270,54 metri quadrati di amianto non erano stati contabilizzati né fatturati e in nove cantieri la società aveva applicato prezzi inferiori a quelli medi (Euro 8,50 per metro quadro) praticati per la bonifica dell’amianto.
Sulla base dell’art. 5 t.u.i.r. l’Ufficio emetteva quattro distinti avvisi di accertamento (n. T9V01G901416-418-419-422/2017) nei confronti dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nelle more deceduto, per cui l’avv iso veniva notificato ai chiamati all’eredità), con i qual i veniva imputato ai contribuenti, nella loro veste di soci, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2012, proporzionalmente alle quote possedute, il maggior reddito accertato nei confronti della società.
Società e soci impugnavano i detti avvisi con distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia; la società, in particolare, eccepiva l’illegittimità dell’accertamento, eseguito con il metodo induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in difetto dei relativi presupposti, e la congruità dei ricavi con gli studi di settore.
La CTP, previa riunione, accoglieva i ricorsi: da un lato, la documentazione prodotta dai contribuenti comprovava come le dichiarazioni rispondevano ‘all’effettivo svolgersi dei fatti’, dall’altro, le relazioni di ASL e Regione avevano una funzione ‘igienico -sanitaria’, non fiscale -amministrativa.
L’Ufficio proponeva gravame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (d’ora in poi, per brevità, CTR) chiedendone l’integrale riforma.
Nella contumacia degli eredi di COGNOME NOME, la CTR accoglieva l’appello ritenendo ‘carente se non inesistente’ la motivazione della sentenza della CTP, che si fonda su ‘documentazione allegata’ dai ricorrenti, non specificata. Errata sarebbe, poi, l’affermazione secondo cui le relazioni di ASL e Regione non hanno funzione fiscale, ma solo igienico-sanitaria. Inoltre, il punto rilevante della corretta ricostruzione dei maggiori ricavi accertati (ovvero la quantificazione della tariffa media di smalti mento dell’amianto in Euro 8,50 a mq.) sarebbe stato completamente omesso dalla CTP.
Nel merito, in definitiva, riteneva corretto l’operato dell’Ufficio.
Per la cassazione della citata sentenza i sopra epigrafati contribuenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 04/07/2025.
I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la «violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per motivazione omessa od apparente contraddittoria o perplessa in ordine alle circostanze di fatto dedotte dai contribuenti idonee a dimostrare l’insussistenza della complessiva inattendibilità della contabilità della società contribuente in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza al punto da poter essere considerata abnorme, sulla quale inattendibilità la CTR fonda la legittimità dell’esperimento dell’accertamento analitico induttivo posto in essere dall’Ufficio ai sensi dell’art. 39, comma 1 lett. d) d.p.r. 600/1973, nonché per
assoluta motivazione in ordine ai motivi per i quali detta contabilità sarebbe confliggente con gli ordinari criteri e regole di ragionevolezza» (pag. 33 del ricorso). La CTR avrebbe, invero, omesso di motivare sulle specifiche circostanze di fatto evidenziate dagli appellati nelle controdeduzioni e sulle ragioni per cui ritiene inattendibile la contabilità della società.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., l ‘«omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza storica per cui la società resistente è intervenuta in subappalto fornendo esclusivamente manodopera per la rimozione dell’amianto senza in tervenire nella fase preliminare e nella fase di smaltimento, con conseguente venir meno in capo alla società dell’obbligo di produ rre i piani lavoro e formulari rifiuti» (pag. 41 del ricorso).
Il fatto storico omesso consisterebbe nella circostanza che la società è intervenuta esclusivamente in subappalto fornendo la manodopera per la rimozione dell’amianto, ciò che escluderebbe l’obbligo di produrre il piano di lavoro ed i formulari dei rifiuti .
Con il terzo motivo lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 600/1973, per avere la sentenza impugnata ritenuto la legittimazione dell’Ufficio a porre in essere un accertamento analiticoinduttivo in assenza dei relativi presupposti».
La doglianza ripropone sotto diverso angolo prospettico il primo motivo di ricorso, ovvero l’illegittimo utilizzo, da parte dell’Ufficio, del metodo analitico -induttivo, in presenza di una contabilità congrua con gli studi di settore. È vero che secondo la Suprema Corte il ricorso a detto metodo è legittimo anche in presenza di una contabilità formalmente corretta e congrua rispetto allo studio di settore applicabile, ma purché sia confliggente con criteri di ragionevolezza al punto da essere considerata abnorme.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 600/1973 e 2697, c.c., per avere la sentenza impugnata posto l’onere della prova circa il merito della rettifica induttivamente operata in capo alla contribuente in assenza dei relativi presupposti di legge» (pag. 46 del ricorso). La CTR ha erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sulla società, poiché nella specie l’accertamento induttivo sarebbe stato eseguito in assenza dei relativi presupposti (presunzioni semplici).
Con il quinto motivo deducono, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la «violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132 c.p.c., per motivazione omessa in ordine alla ritenuta correttezza della quantificazione della tariffa media di smaltimento dei manufatti in cemento amianto in € 8,50».
Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), per avere ritenuto legittimo l’accertamento analitico induttivo fondato su presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza in specie rispetto allo studio di settore applicabile all’attività eserc itata» (pag. 47 del ricorso). Ribadiscono che nella specie difettavano le presunzioni gravi, precise e concordanti, che legittimano il ricorso al metodo analitico-induttivo ai sensi della citata norma.
Con il settimo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione dell’art. 24, L. 7 gennaio 1929, n. 4 e dell’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2001, n. 212, per esclusione del diritto della parte al contraddittorio procedimentale preventivo».
La Corte, preliminarmente, rileva che il ricorso per cassazione non è stato notificato agli eredi del socio NOME COGNOME parti del giudizio, rimasti contumaci in appello. Trattandosi di litisconsorzio necessario ‘processuale’ (v. Cass. 29/03/2019, n.
8790), va applicato l’art. 331 cod. proc. civ. con ordine ai ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi.
Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo, con ordine ai ricorrenti di notificare il ricorso agli eredi di NOME COGNOME nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo; ordina ai ricorrenti di notificare il ricorso agli eredi di NOME COGNOME nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.