Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32213 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19428/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, con l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale legale rapp.te della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sede di LATINA n. 7981/2017 depositata il 21/12/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO
Che l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Latina ha effettuato una verifica fiscale sulla società RAGIONE_SOCIALE, rilevando che nel 2009 la società aveva ceduto, tramite una serie di atti separati, la propria azienda alla RAGIONE_SOCIALE, di cui gli stessi soci erano proprietari. La cessione comprendeva un fabbricato strumentale del valore di 400.000 euro, altri beni strumentali e alcuni rapporti di lavoro subordinato. La RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2007 come impresa edile, aveva successivamente modificato l’attività in commercio di materiali da costruzione, confermando l’intento di proseguire l’attività di RAGIONE_SOCIALE. L’ ufficio erariale, ai sensi degli articoli 51 e 52 DPR 131/1986, ha accertato l’omessa registrazione dell’atto, determinando la base imponibile in 369.292,95 euro e liquidando l’imposta di registro al 3%, calcolata anche sulla quota di avviamento in base alla redditività media dei tre esercizi precedenti.
Con ricorso proposto contestualmente ad istanza di reclamo, la contribuente ha eccepito l’inesistenza della cessione d’azienda, ritenendo che l’intento RAGIONE_SOCIALE varie operazioni non fosse unitario e preordinato alla operazione straordinaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con la sentenza n. 768/06/16 depositata il 19.5.2016, ha accolto il ricorso, affermando che non fosse intercorsa tra le parti una cessione di azienda.
La difesa erariale ha indi interposto appello, che è stato dichiarato inammissibile dalla CTR, con la sentenza in epigrafe indicata. In particolare, ha rilevato che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale impugnata era stata depositata in segreteria il 19 maggio 2016, mentre l’atto di appello
era stato notificato il 27 dicembre 2016, quindi in ritardo rispetto ai termini di legge: il termine di scadenza per la notifica era il 19 dicembre 2016, configurando così l’inammissibilità dell’appello.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la contribuente.
Con unico motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli art. 16 comma 5 e 38 comma 3 del D.Lgs. 546/92 nonché dell’art. 327 del c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c..
L’RAGIONE_SOCIALE ha contestato dunque la decisione della CTR che aveva dichiarato tardivo e inammissibile il suo appello, ritenendo che la notifica fosse stata effettuata il 27/12/2016. L’ ufficio erariale sostiene invece di aver spedito l’appello il 12/12/2016, entro il termine di sei mesi (con sospensione feriale) dalla sentenza di primo grado (19/05/2016), richiamando gli articoli 38 c.3 D.Lgs. 546/92, 327 c.p.c. e l’art. 16 c.5 D.Lgs. 546/92, secondo cui la data rilevante è quella della spedizione e non del ritiro. L’appello sarebbe stato quindi tempestivo, nonostante il destinatario lo abbia ritirato il 22/12/2016, e la CTR avrebbe perciò errato nel dichiararne la tardività.
Deve preliminarmente essere rilevato che RAGIONE_SOCIALE era parte del giudizio di appello, nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza oggetto di impugnazione. Trattandosi di parte del contratto di cessione oggetto di pretesa impositiva a titolo di registro, la stessa è titolare di un interesse qualificato a partecipare al giudizio e va quindi considerata litisconsorte necessaria (Cass. SU n. 11676/24).
Deve quindi essere integrato il contraddittorio nei suoi confronti.
La controversia va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo, per consentire la notifica nei confronti del contribuente pretermesso.
Va concesso a tal fine il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – da effettuare a cura della Cancelleria per l’adempimento a cura di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dispone la integrazione del contraddittorio e rinvia la causa a nuovo ruolo per notifica nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, concedendo a parte ricorrente, per l’adempimento, termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 26/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME