Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11932 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
Oggetto: integrazione liti- sconsorzio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25678/2021 R.G. proposto da COGNOME, COGNOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2525/12/2021, depositata il 22.3.2021 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2525/12/2021 depositata il 22.3.2021 veniva rigettato l’appello proposto dalla società a ristretta base sociale RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME socio amministratore, e da NOME COGNOME socio liquidatore della società, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 3774/4/2017 con cui erano stati riuniti e rigettati i ricorsi introduttivi avverso cinque avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2007-11.
Gli avvisi di accertamento venivano emessi a seguito di controllo fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e l’amministratore, COGNOME COGNOME era oggetto di indagine per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000. Dai p.v.c. emergeva che la società fosse evasore totale avendo, per gli anni di imposta suddetti, omesso l’istituzione di tutte le scritture contabili obbligatorie, la conservazione di documenti emessi, la registrazione delle operazioni economiche realizzate.
Sia il giudice di prime cure sia il giudice d’appello confermavano interamente le riprese ad imposizione.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Considerato che:
In primo e secondo grado è stata parte costituita nel processo la società RAGIONE_SOCIALE che non figura tra i ricorrenti per Cassazione e ritenuto di dover disporre l’ integrazione del litisconsorzio nei con-
fronti della società e, in caso di dimostrazione dell’ eventuale estinzione nelle more del giudizio, di procedere a chiamare in giudizio gli eventuali ulteriori ex soci;
P.Q.M.
La Corte invita le parti a integrare il litisconsorzio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e, in caso di dimostrazione dell’ estinzione nelle more del giudizio, a procedere a chiamare in giudizio gli ulteriori ex soci, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Dispone il rinvio a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso il 31.1.2025