Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: Tributi – IVA – Nullità della sentenza impugnata per disintegrità del contraddittorio.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11958/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce n. 2470/24/15, depositata il 18 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2470/24/15 del 18/11/2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 75/03/12 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento è stata emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito di controllo automatizzato.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che il contribuente poteva emendare la dichiarazione erronea non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successiva e, nel caso di specie, la dichiarazione correttiva era intervenuta tardivamente.
Avverso la sentenza della CTR il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., per non avere la CTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ Agente della riscossione, che ha partecipato al giudizio di primo grado.
1.1. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la
nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata: a) sulla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento, effettuata direttamente da RAGIONE_SOCIALE senza l’ausilio degli ufficiali della riscossione o dei soggetti all’uopo abilitati dalla legge ; b) sulla decadenza dalla notifica della cartella di pagamento ex art. 25, primo comma, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cartella di pagamento che deve ritenersi riferibi le all’anno d’imposta 2006 (e non già 2007).
1.2. Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per avere la CTR considerato tardiva la dichiarazione integrativa presentata dal RAGIONE_SOCIALE in suo favore.
Il primo motivo è fondato e assorbente degli ulteriori motivi di ricorso.
2.1. Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata, il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, la quale ultima non è stata convenuta nel giudizio di appello promosso da RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Né è possibile ritenere la scindibilità della controversia, anche perché la CTR era chiamata a pronunciarsi su questioni (quale quella concernente la regolarità della notificazione della cartella di pagamento) che coinvolgono direttamente la responsab ilità dell’Agente della riscossione, che è, dunque, pienamente legittimato a partecipare al giudizio di appello.
2.3. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario processuale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -e, oggi, di RAGIONE_SOCIALE -nei cui confronti va disposta l’integrazione del contraddittorio in appello.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto
e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.