Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32148 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 32148 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
Litisconsorzio necessario -omessa integrazione del contraddittorio inammissibilità
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12725/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, DI MAGGIO LIVIANA, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rapprese ntata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, N. 2075/2015, depositata il 23/11/2015;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore GRAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile il ricorso e, in via subordinata, riportandosi alle conclusioni già rassegnate in precedenza, con spese a carico di chi le ha anticipate quanto ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’estinzione del giudizio a NOME COGNOME ed il rigetto del ricorso per gli altri ricorrenti; sentito l’Avv ocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, per l RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ed i soci NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorr ono nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato i separati appelli spiegati dalla società e dai due soci (ed anche dalla terza socia, RAGIONE_SOCIALE), avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato i ricorsi spiegati avverso l’avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva accertato in capo all ‘ente maggiori ricavi non dichiarati per euro 373.000,00. L’Ufficio r ilevava che la società aveva venduto sei immobili destinati a civile abitazione occultando parte del prezzo percepito per quattro di essi; evidenziava sul punto che era emerso uno scostamento considerevole tra i valori dichiarati e i valori «normali».
La C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, affermava che la valutazione dell’Amministrazione era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti, a fronte RAGIONE_SOCIALE quali i contribuenti non avevano provato l’esistenza di situazioni oggettive tal i da rendere necessaria la vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato.
NOME COGNOME depositava istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata come da documentazione allegata. Di seguito, l ‘RAGIONE_SOCIALE chiedeva l’ estinzione parziale confermando che la medesima aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e chiedeva per gli altri contribuenti la decisione nel merito.
Con ordinanza interlocutoria n. 4695 del 2024 questa Corte rilevava che dalla sentenza impugnata -sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti -risultava che il giudizio di secondo grado si era svolto anche nel contraddittorio della terza socia, RAGIONE_SOCIALE e che quest’ultima era litisconsorte necessaria in virtù del principio per il quale l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r., e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Per l’effetto, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione e rinviava a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l’estinzione parziale del giudizio con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, la quale ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 ed ha provveduto al pagamento della prima rata come confermato anche dalla controricorrente.
Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi previsti ai sensi del detto articolo o della prima rata entro
il 31 maggio 2019. Invece, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).
Il giudizio prosegue nei confronti della società e di COGNOME NOME che non hanno definito la lite.
2.1. Va rilevato, tuttavia, che le parti hanno omesso di depositate l’atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371 -bis cod. proc. civ. Detta disposizione impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato (cfr. Cass. 02/08/2018, n. 20443, Cass. 25/01/2017, DATA_NASCITA).
2.2. Prima ancora, le parti non hanno nemmeno dato prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio.
Pertanto, ricorrendo l’ipotesi più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, l’ inosservanza, anche solo parziale, dell’ordine di integrazione del contraddittorio determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione e non l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE stesso ex art. 371bis cod. proc. civ., che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato» (Cass. 17/08/2022, n. 24834, Cass. 02/04/2019, n. 9097, Cass. 25/0172017, n. 1930).
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 nel rapporto tra la ricorrente che ha definito la lite e l’RAGIONE_SOCIALE e restano integralmente compensate tra le altre parti in ragione dell’andamento del giudizio .
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano, quanto alla sola NOME COGNOME, i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE e pone le relative spese a carico di chi le ha anticipate; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle altre parti e compensate le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE e di NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME