Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34275 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34275 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto: error in procedendo – giudizio restitutorio -dictum Cassazione -effetti -processo tributario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17189/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (P.E.C.: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (P.E.C.: EMAIL) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 732/4/2020, depositata in data 15/12/2020 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 732/4/2020 riuniva e rigettava gli appelli proposti da NOME COGNOME contro le sentenze nn. 44/12/2012 e 675/4/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
La prima decisione derivava dalla originaria impugnazione da parte del contribuente della cartella di pagamento n. -527 per IVA, sanzioni e interessi emessa in data 15.7.2011 che, dopo la sentenza della CTP n.44/12/2012 di accoglimento, e la sua riforma da parte di una decisione di secondo grado, originava la sentenza della Corte di cassazione n.23011/2016 con rinvio al giudice d’appello.
La seconda decisione, riunita alla prima con la sentenza qui impugnata, derivava dalla originaria impugnazione da parte del contribuente della cartella di pagamento n. -942, notificata in data 17.10.2012 a NOME COGNOME quale ex accomandatario della estinta società RAGIONE_SOCIALE, e veniva emessa per IVA, interessi e sanzioni sulla base di due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1997 e 1998, divenuti definitivi a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenze della Corte
nn.15255 e 15755/2010 di rigetto dei rispettivi ricorsi per cassazione. A seguito della decisione di primo grado e poi di appello, la Corte, con sentenza n. 23012/2016, dichiarava la nullità del giudizio per ritenuta violazione del litisconsorzio necessario, con rinvio al giudice di primo grado. La sentenza della CTP n. 675/4/2018, integrato il contraddittorio nei confronti degli ex soci della società, respingeva il ricorso, decisione confermata dalla CTR.
Avverso tale sentenza del giudice di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, 15, 29, comma 2, 36, comma 1, n.4, 46, comma 1, 61 e 63 d.lgs. n.546/1992 nonché degli artt.91, 100, 112, 132, comma 1, n.4), 274, 359, 394 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione del giudice d’appello relativamente alla cartella di pagamento n. -527 e relativa iscrizione a ruolo.
La censura è fondata. La doglianza lamenta l’inadempimento del contenuto rescindente fissato dalla sentenza della Cassazione n. 23011/16, con cui è stato chiesto al giudice del rinvio di accertare se la cartella n. -527 fosse stata notificata a NOME COGNOME nella qualità di liquidatore della società o di accomandatario, poiché solo nel primo caso sarebbe stata effettuata a soggetto inesistente in quanto estinto.
Inoltre, si legge a pag.14 del ricorso che la CTR ha pronunciato nel merito anziché decidere in conformità a quanto richiesto concorde-
mente dalle parti dando atto della cessazione della materia del contendere relativamente al procedimento RGA n. 858/2017 e non ha provveduto sulle spese.
Il giudice non ha compiuto il suddetto accertamento e dalla lettura del controricorso -ma la circostanza è incontestata -emerge anche che la cartella è stata già sgravata dall’Amministrazione finanziaria successivamente al primo grado. Quindi, ai fini della dichiarazione di cessazione parziale della materia del contendere, non sussiste un apprezzabile interesse ex art.100 cod. proc. civ. di parte ricorrente, che nondimeno ha interesse alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, da effettuarsi in sede di rinvio alla stregua della soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 14, 29, comma 2, 61 d.lgs. n.546/1992, 102, 331, 394 cod. proc. civ. con riferimento alla statuizione del giudice d’appello relativa alla cartella di pagamento n. -942 e connesse iscrizioni a ruolo, per mancata integrazione del contraddittorio in secondo grado nei confronti di due ex soci della società estinta, adempimento compiuto in primo grado dal giudice a seguito di espresso dictum della sentenza Cass. n. 23012/16.
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE eccepisce in controricorso che le cause tra ex soci sono scindibili, con conseguente assenza di litisconsorzio nel giudizio d’appello.
4. Il motivo è fondato.
In linea generale, la Corte osserva come sia pacifico, per constante interpretazione di legittimità, il principio secondo cui l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado
sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 сod. рr oc. сiv.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.
4.1. L’art. 331 cod. proc. civ. disciplina il litisconsorzio nelle fasi di gravame, in presenza di cause inscindibili e di cause tra loro dipendenti e si applica qualora l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte le parti processuali presenti nel giudizio di primo grado. Tale norma consente al giudice d’appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissando un termine perentorio per l’effettuazione della notifica, con l’ulteriore corollario che, in caso di ottemperanza dell’ordine, essendo sanato il vizio con efficacia retroattiva, il giudizio proseguirà normalmente. Al contrario, in difetto di ottemperanza all’ordine del contraddittorio, l’appello sarà dichiarato inammissibile.
L’art. 332 cod. proc. civ., di contro, regola l’ipotesi di litisconsorzio nelle cause scindibili, quando ancora una volta l’atto di appello non viene proposto nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado. In questo caso, la notifica dell’atto di impugnazione, ordinata dal giudice, può avvenire, sempre in un termine perentorio, nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti per le quali non sia preclusa o esclusa l’impugnazione per decorrenza del termine o per acquiescenza e lo stesso art. 332 cod. proc. civ. prevede che, qualora le parti interessate non provvedano ad effettuare detta notifica, il processo rimarrà sospeso fino al momento
in cui non siano decorsi i termini per impugnare e, una volta decorsi, il processo proseguirà il suo svolgimento.
4.2. Sulla questione dell’individuazione RAGIONE_SOCIALE cause inscindibili (riconducibili al litisconsorzio necessario) e di quelle scindibili (riconducibili al litisconsorzio facoltativo), autorevole dottrina ha ritenuto che l’inscindibilità in sede di impugnazione non ricorra solo quando la necessità del litisconsorzio discende da ragioni di tipo sostanziale, ma anche quando discende da ragioni di tipo processuale e ciò succede in ragione di eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di primo grado.
Ciò accade quando: a) ad una RAGIONE_SOCIALE parti siano succedute più persone; b) un terzo sia stato chiamato a partecipare al giudizio per ordine del giudice o su istanza di parte; c) altre parti, portatrici di una posizione non scindibile con la posizione RAGIONE_SOCIALE parti originarie, siano intervenute nel processo.
Le cause dipendenti, poi, sono quelle legate dal vincolo della pregiudizialità, tale per cui la decisione dell’impugnazione del rapporto principale condiziona, influenza e pregiudica quella sul rapporto dipendente.
Le cause scindibili sono invece state individuate in quelle in cui il cumulo in primo grado sia stato determinato da una connessione oggettiva (in assenza, tuttavia, di un rapporto di dipendenza), ovvero, in presenza di una pluralità di rapporti giuridici distinti e separabili, autonomi, ma cumulati, in primo grado, in un unico giudizio. Più in particolare, con riferimento alla figura della connessione tra cause è stato precisato che nel caso di connessione per identità di titolo, ovvero per identità di causa petendi , la causa è scindibile.
4.3. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi ritenuto applicabile al processo tributario di secondo grado gli stessi principi che regolano nel processo civile le cause inscindibili e quelle scindibili.
Orbene, con ordinanza della Sezione 5 n. 6204/2023 è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se l’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, impone all’appellante principale nel giudizio tributario di notificare l’impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un’ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale, prescindendo o meno dalla distinzione tra cause scindibili e inscindibili, come individuata dagli artt.331 e 332 cod. proc. civ..
Le Sezioni Unite di questa Corte (30 aprile 2024 n. 11676), in esito alla specifica rimessione della menzionata questione di diritto, hanno affermato il principio secondo il quale nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche. Pertanto, nei limiti del rispetto RAGIONE_SOCIALE regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è un obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno.
n. 11676/2024
(NOME COGNOME
e NOME COGNOME) della estinta società di persone (RAGIONE_SOCIALE) controversia, originata dall’impugnazione della cartella di pagamento n. -942 e vertente in materia di riscossione e solo per imposta armonizzata (IVA), interdipendenti e le cause sono perciò scindibili, come effettivamente sostiene l’RAGIONE_SOCIALE .
Tuttavia, deve tenersi conto del principio di diritto fissato dalla Corte con la sentenza n. 23012/16 la quale, prima del consolidamento di tale interpretazione, ha cassato con rinvio al primo grado per violazione del litisconsorzio.
5.1. Ai sensi dell’art. 383 cod. proc. civ., si distinguono più tipi di rinvio, innanzitutto quello proprio, o prosecutorio, di cui all’art. 383, primo comma, cod. proc. civ., quando è disposto per errores in iudicando , e di rinvio restitutorio, di cui al terzo comma della citata disposizione.
La prima tipologia di rinvio consente al giudice di merito di adottare una nuova decisione sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata. Pertanto, il giudice del rinvio non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ma conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive
espresse dalla sentenza di annullamento. Ne consegue che, anche a seguito di annullamento con rinvio, onde dare applicazione al principio di diritto affermato dalla Cassazione, il giudice di rinvio deve esaminare tutte le circostanze risultanti dagli atti ritualmente acquisiti al fascicolo procedimentale, dando così rilievo ad elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza di annullamento come astrattamente idonei a connotare il fatto (cfr. Cass. n. 3150/2024; Cass. n. 26949/2020; Cass. Sez. U. n. 17779/2013).
5.2. Così, è stato affermato che la pronuncia di Cassazione per error in iudicando , con enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi, non vincola il giudice medesimo in ordine alle circostanze che siano meramente ipotizzate, in via narrativa, da detta enunciazione, atteso che una preclusione al riesame si verifica solo con riguardo ai fatti che quel principio presupponga come pacifici o già accertati in sede di merito (v. Cass. n. 2660 del 1989). Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto stabilito, e, in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati della sentenza cassata, non può rimetterne in discussione il carattere di decisività. Nondimeno, l’interpretazione giurisprudenziale (v. Cass. n. 18087 del 2007; Cass. n. 9690 del 2003) gli riconosce il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di Cassazione, la cui portata vincolante è limitata all’enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell’ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale.
5.3. Per concorde interpretazione, sia dottrinale che giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.17240/2023, conforme a Cass. n. 448/2020; Cass. n. 27337/ 2019; Cass. n.17790/2014 Cass. n.6707/2004), i limiti dei
poteri attribuiti al giudice di rinvio sono inoltre diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o, ancora, per l’una e per l’altra ragione. Nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze già verificatesi.
Nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto RAGIONE_SOCIALE preclusioni e decadenze pregresse.
6. Diverso è il caso del giudizio restitutorio o improprio di cui all’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., tipologia di giudizio di rinvio peculiare che riporta il processo al momento in cui è avvenuto il vizio e si attiva, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U., n. 11844 del 2016), essenzialmente dopo una sentenza di cassazione con rinvio per un vizio di error in procedendo di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. Parte della dottrina, ulteriormente, distingue dal rinvio proprio o prosecutorio, da un lato, la rimessione al primo giudice, che è considerato fenomeno diverso dal rinvio (art. 383, comma 3, cod. proc. civ.) e, dall’altro lato, dal rinvio restitutorio o improprio.
Il rinvio restitutorio si caratterizza così per il fatto che il giudice di rinvio non è chiamato a correggere un giudizio che la Corte di cassazione ha riconosciuto erroneo e illegittimo, come nel caso della sentenza rescindente alla base del giudizio prosecutorio, bensì a compiere per la prima volta quel dovuto giudizio che, erroneamente, nella sentenza cassata, per le più varie ragioni, non era stato compiuto.
L’ipotesi di rinvio restitutorio (c.d. improprio) alla Corte d’appello si verifica, ad esempio (v. Cass. n.23314/2018 e giurisprudenza ivi citata), quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale e, in tal caso, la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell’impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte.
Il rinvio di natura restitutoria è «tale da attribuire cioè alla Corte d’appello la veste non già di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione, come nella ipotesi del rinvio prosecutorio, bensì di giudice dell’appello contro la sentenza del Tribunale, con tutti i poteri connaturati a tale funzione, in vista della pronuncia di una decisione di carattere sostitutivo di quella di primo grado. In tale veste, dunque, la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, poteva -e doveva -esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidessero sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato» (così sent. ult. cit.). In tale ambito, il giudice di rinvio può esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidono sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato e sugli effetti che questo ha sulla decisione della causa (cfr. Cass. n. 4290/2015 e giurisprudenza ivi citata).
7. Tirando le fila da quanto precede, nella presente fattispecie, in cui l’annullamento dell’intero giudizio ad opera della Corte di cassazione è stato dovuto ad un tipico error in procedendo , ossia il mancato rispetto del litisconsorzio, non ha aperto ad un rinvio prosecutorio. Inoltre, nel caso non si pone neppure un tema di ius superveniens , ossia di una disciplina normativa eventualmente intervenuta medio tempore , ma solo di evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale nelle more del giudizio che, astrattamente, potrebbe incidere sul tema del rispetto RAGIONE_SOCIALE garanzie processuali del litisconsorzio.
E’ un falso problema il fatto che il grado del processo di merito male instaurato per il difetto di integrità del litisconsorzio sia solo il secondo, a fronte del fatto che la Corte, cassando con rinvio, aveva retrocesso il giudizio al primo grado, fase in cui il vizio si era originariamente manifestato, perché il processo con i rapporti processuali che lo compongono, è sempre lo stesso. Infatti, va affermato che, per effetto del rinvio c.d. restitutorio, non si instaura un nuovo procedimento, bensì continua, dopo la sanatoria del vizio riscontrato, il processo (l’unico) originariamente instaurato (ragionando, da Cass. Sez. 5, n.25145/2024), tanto è vero che la causa continua a ritenersi pendente in conformità con la regola fissata nell’ultimo comma dell’articolo 39 cod. proc. civ..
Ciò vale specificamente per il processo tributario, nel quale il giudizio di rinvio è disciplinato dall’art. 63, comma 1, d.lgs. n.546/1992, a norma del quale, quando la Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, la riassunzione dev’essere fatta nei confronti di tutte le parti, e ciò per le ragioni sopra viste non può valere solo per il primo grado, come avvenuto nel caso in esame, in cui, a seguito del rinvio della Cassazione sono stati evocati in giudizio tutti gli ex soci. Non modifica i termini della questione in diritto neppure il fatto che l ‘odierno ricorrente, che in questa sede fa valere la mancata presenza di tutti gli
ex soci evocati in giudizio in primo grado, sia stato proprio l’appellante che ha scelto di non notificare loro l’atto di gravame.
L’interpretazione proposta consente di salvaguardare il fenomeno del consolidamento RAGIONE_SOCIALE posizioni giuridiche e l’esigenza di realizzare «l’interesse dell’ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio» (v. Cass. Sez. U. n. 9069/2003), mediante l’applicazione RAGIONE_SOCIALE «regole che disciplinano il graduale formarsi del giudicato e RAGIONE_SOCIALE preclusioni». Il giudicato sceso per effetto del principio di diritto fissato alla Cassazione, la quale ha ordinato l’estensione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ex soci della estinta società, opera in tutti i gradi di giudizio e supera anche il profilo della astratta scindibilità RAGIONE_SOCIALE cause sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale oggi prevalente. Da tutte le ragioni esposte deriva l’accoglimento del motivo in disamina.
Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai fini de ll’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.68 d.lgs. n.546/1992, 12, comma 3, 14 e 36, comma 5, d.P.R. n.602/73 con riferimento alla statuizione del giudice circa la cartella di pagamento n. -942 in rapporto al contenuto dell’ordinanza di cassazione con rinvio n. 23012/16.
Il quarto motivo di ricorso, in rapporto all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.7 l. n.212/2000, 112 cod. proc. civ., 18, 19 e 23 d.lgs. n.546/1992, sempre con riferimento alla statuizione del giudice sulla medesima cartella alla luce del contenuto decisorio di cui all’ordinanza della Corte di cassazione con rinvio n. 23012/16.
I due motivi suddetti, connessi in quanto diretti a censurare la statuizione del giudice sulla medesima cartella n. -942, sono assorbiti dall’accoglimento del secondo mezzo di impugnazione.
11. La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025 Il Presidente NOME AVV_NOTAIO