Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO R.G. e sul ricorso riunito iscritto al n. 29816/2022 R.G., entrambi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente nel proc. n. 29797/2022 R.G.nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente nel proc. n. 29816/2022 R.G.avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA SEZ. ST. DI MESSINA n. 4556/16/22 depositata il 16/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4556/16/22 del 16/05/2022, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sez. Staccata di Messina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3515/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per IVA relativa all’anno d’imposta 20 11.
1.1. La CTR dichiarava inammissibile l’appello di NOME , evidenziando che , disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE), la società contribuente aveva tardivamente ottemperato, senza addurre valide giustificazioni (in proposito non era stata ritenuta tale l’errata identificazione, nell’ordinanza di integrazione del contraddittorio, sia del numero della sentenza di primo grado impugnata, che della cartella di pagamento).
Avverso la sentenza di appello GB proponeva due ricorsi per cassazione, di identico contenuto, affidati a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) si costituiva in giudizio con controricorso nel procedimento n. 29797/2022 R.G.,
mentre NOME si costituiva in giudizio con controricorso n. 29816/2022 R.G.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 29816/2022 R.G. al procedimento n. 29797/2022 R.G., essendo stati proposti due ricorsi di identico contenuto nei confronti della medesima sentenza.
1.1. Il secondo ricorso, recante il n. 29816/2022 R.G. va, peraltro, dichiarato inammissibile, con conseguente inammissibilità del controricorso depositato da RAGIONE_SOCIALE in quel giudizio (cfr. Cass. n. 24332 del 2016).
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce la violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità dell’integrazione del contraddittorio con AE, non sussistendo in ipotesi un litisconsorzio necessario, potendo la controversia essere proposta anche nei soli confronti di AER.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo quanto dedotto nella sentenza impugnata, NOME è intervenuta volontariamente in primo grado ed è sicuramente parte interessata alla decisione del giudizio, trattandosi di controllo automatizzato, nel quale NOME è il titolare sostanziale della pretesa messa in discussione dalla ricorrente. Detto intervento, pertanto, per quanto tardivo, è sicuramente ammissibile, indipendentemente da una formale chiamata in giudizio da parte dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE. Né la notifica dell’intervento unicamente alla ricorrente e non anche ad AER costituisce circostanza che la ricorrente ha interesse a dedurre in vece di quest’ultima (che nulla ha osservato).
2.3. Posta, dunque, la legittimità dell’intervento volontario, il giudizio di appello avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti di NOME, divenuta parte del giudizio e configurandosi, pertanto, un litisconsorzio necessario di natura processuale, così come ritenuto dalla CTR, che ha correttamente disposto l’integrazione del contraddittorio.
2.4. Del resto, poiché AE è, come già osservato, la titolare del diritto sostanziale dedotto in giudizio, neppure può ipotizzarsi la scindibilità RAGIONE_SOCIALE cause (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR concesso la rimessione in termini alla ricorrente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. La CTR ha spiegato, con motivazione logica e niente affatto apparente, le ragioni per le quali non è stata concessa la rimessione in termini.
3.3. Le valutazioni in proposito del giudice di appello integrano la decisione di una questione di merito, che non può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità, nemmeno con la proposizione di un vizio motivazionale, posto che il fatto di cui si discute è stato preso debitamente in considerazione dalla sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso R.G. n. 29797/2022 va rigettato mentre il ricorso R.G. n. 29816/2022 va dichiarato inammissibile, unitamente al controricorso depositato da AE. La ricorrente va condannata al pagamento, in favore di AER, RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento R.G. n. 29797/2022, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 23.809,04,
mentre vanno compensate le spese relative al procedimento R.G. n. 29816/2022 in ragione della reciproca soccombenza.
4.1. Poiché entrambi i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati rigettati, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quelli previsti per le stesse impugnazioni, ove dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso R.G. n. 29797/2022 e dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 29816/2022; condanna la ricorrente al pagamento, in favore d ell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Riscossione, RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento R.G. n. 29797/2022, liquidate in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; compensa le spese tra la ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedimento R.G. n. 29816/2022.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dei due contributi unificati previsto per entrambi i ricorsi riuniti a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuti. Così deciso in Roma, il 24/01/2024.