Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12446 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
Avviso accertamento catastale albergo – Omessa notificazione rendita rettificata
ORDINANZA
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nata a Napoli il DATA_NASCITA e residente in Forio d’Ischia , al INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione in sostituzione di difensore, dall’AVV_NOTAIO (C .F.: CODICE_FISCALE), in sostituzione del precedente costituito difensore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Caserta, alla INDIRIZZO) (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: CODICE_FISCALE) e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 7251/2021 emessa dalla CTR Campania in data 11/10/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso l’avviso di accertamento catastale 2011 con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva rettificato la rendita catastale proposta con Docfa dal padre, aumentandola all’importo di €. 77.922,00, relativa ad un albergo denominato ‘La Scogliera’ sito nel Comune di Forio a lei pervenuto in comproprietà con le due sorelle NOME NOME NOME, in virtù dell’atto denominato ‘patto di famiglia’ per AVV_NOTAIO del 26/02/2009 co n il quale il padre, COGNOME NOME, aveva trasferito alle sue tre figlie la comproprietà pro indiviso del suddetto immobile.
L’adìta CTP rigettava il ricorso, ritenendo che la contribuente non avesse assolto al proprio onere probatorio finalizzato a contestare le determinazioni cui era giunta l’amministrazione finanziaria.
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che l’Ufficio, nel calcolare il riclassamento catastale, si era attenuto ai dati forniti dalla stessa contribuente (planimetria a llegata all’elaborato Docfa).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di un unico articolato motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con istanza di rimessione al giudice di primo grado.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 74, comma 1, della legge 342/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non aver considerato che, in base al primo comma del suddetto art. 74, a decorrere dal 1° gennaio 2000 le rendite catastali hanno efficacia solo con la loro notificazione e che su tale profilo già si era formato il giudicato, a seguito della sentenza n. 3283/2017 passata in giudicato
all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 relativo al medesimo immobile (e che ad analoghe conclusioni erano pervenute altre due sentenze, sia pure non ancora passate in giudicato, con riferimento alle annualità 2012 e 2013), e per non aver ritenuto necessario nel caso in esame il sopralluogo dell’immobile, né parimenti una motivazione specifica relativamente alla rendita catastale indicata nel provvedimento impugnato.
Preliminarmente, occorre rilevare il difetto di contraddittorio sin dal primo grado di giudizio.
Come affermato dalla ricorrente e dalla stessa documentato, nonché come riconosciuto dalla stessa sentenza della CTR impugnata, la parte ricorrente non è proprietaria esclusiva dell’immobile in relazione al quale ha impugnato l’avviso di accertamento di rettifica della rendita catastale (in quanto vi sono anche altre due comproprietarie che non hanno mai preso parte al presente giudizio) e secondo questa Corte, in tema di contenzioso catastale, l’impugnazione dell’atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento vincolante ai fini dell’esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) – possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell’immobile medesimo (in applicazione del principio, la Cassazione ha annullato i giudizi di primo e secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, promossi da uno dei comproprietari del bene, coniuge in comunione legale, non avendo il giudice di merito disposto l’integrazione del contraddittorio: Cass. n. 15489 del 2010; conformi Cass. n. 24101 del 2012, Cass. n. 3068 del 2014 e Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1272 del 2020).
Pertanto, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè dalla CTR che non ha provveduto a rimettere la causa alla CTP ex art. 354 cod. proc. civ., impone l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e, quindi, va disposto
il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019, Cass. Sez. 2, ord. 23 ottobre 2020, n. 23315, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa – ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. -alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata, rinviando – ex art. 383, comma 3, cod. proc. cìv. – alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in differente composizione, per la decisione nel merito previa integrazione del contraddittorio, oltre che per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese anche del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 23.4.2024.