Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2792/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2205/2018 depositata il 09/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento n. TK502A607574/2012 notificato il 7 dicembre 2012, mediante il quale l’Agenzia delle entrate -D.P. II di Roma, in riferimento all’a.i. 2008, determinava induttivamente maggiori ricavi non dichiarati ed un maggior volume d’affari ai fini dell’IVA, per l’effetto liquidando maggiori IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
1.1. Segnatamente, dal ricorso per cassazione della contribuente, apprendesi che ‘la cennata ricostruzione presuntiva dei ricavi e del fatturato veniva determinata sulla base delle informazioni ottenute dall’Ufficio mediante l’esperimento di indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, e art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, operate peraltro non solo sul conto corrente della società ricorrente, ma anche su quello del socio NOME COGNOME e della moglie di costui, su quelli degli altri due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché sui conti correnti intestati ad altre società amministrate dal predetto socio NOME COGNOME o di cui questi era socio’ (fg. 2).
La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 13805/16 depositata il 7 giugno 2016, accoglieva in parte il ricorso.
La contribuente proponeva appello in via principale, l’Ufficio in via incidentale.
3.1. La CTR del Lazio, con la sentenza epigrafata, accoglieva l’incidentale e respingeva il principale.
Propone ricorso per cassazione la contribuente con un unico articolato motivo, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita ampia memoria telematica in data 19 -21 marzo 2025, ad ulteriore illustrazione delle sue ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’.
A fronte della proposizione del ricorso per cassazione da parte di ‘RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME COGNOME‘, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, con riferimento a tutti i soci, che, come visto poc’anzi, la narrativa del ricorso individua in NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. Invero, in generale, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, nonché dell’IRAP costituente oggetto di ripresa nell’avviso notificato a Pub Story, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra.
Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale ‘ l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci
delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio ‘.
Quanto, in particolare, all’ipotesi in cui, mediante un unico avviso, sia accertata una maggiore IVA ed una maggiore ILOR, alla quale è odiernamente assimilabile l’IRAP, rileva l’insegnamento secondo cui ‘ l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli
utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità delle due situazioni ‘ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01). Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01). Si consideri, in particolare, che ‘ L’IRAP è imposta assimilabile all’ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta dalla società ‘ (Cass., Sez. U., n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 -01).
In definitiva, alla luce di quanto precede, con pronuncia su ricorso, questa SRAGIONE_SOCIALE è d’ufficio tenuta a dichiarare la nullità dell’intero giudizio per difetto originario del contraddittorio nei confronti dei soci di RAGIONE_SOCIALE cassando di conseguenza le sentenze sia di primo che secondo grado e rimettendo gli atti al giudice di primo grado, da individuarsi nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, per la celebrazione del giudizio nel rigoroso rispetto del contraddittorio.
Le spese dell’intero giudizio devono essere regolate in ragione del principio di causalità (arg. da Sez. 3, n. 32933 del
17/12/2024, Rv. 673101 -01; Sez. 6 -2, n. 11865 del 06/05/2021, Rv. 661476 -01).
Il rilievo d’ufficio, solo nel presente grado, del difetto di integrità del contraddittorio giustifica, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di merito.
Nondimeno, la contribuente, cui è imputabile la proposizione del ricorso per cassazione esitato nei termini di cui innanzi, deve essere condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente grado, liquidate, secondo tariffa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando su ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio.
Per l’effetto, cassa le sentenze di entrambi i gradi di merito e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma per la celebrazione del giudizio nei confronti dei legittimi contraddittori.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di merito.
Condanna RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del presente grado, liquidate in euro 5.500, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, lì 11 aprile 2025.