Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18039 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Avviso di accertamento – società di persone -litisconsorzio necessario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14398/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 7650/2016, depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate, dopo aver notificato alla RAGIONE_SOCIALE avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2007, aveva accertato un maggior reddito di impresa, notificava al socio NOME COGNOME titolare di una quota pari al 50 per cento, l’ atto impositivo personale con il quale imputava il reddito per trasparenza ed in via proporzionale.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento personale innanzi alla CTP di Roma la quale accoglieva parzialmente il ricorso sulla scorta della riduzione dei ricavi, rispetto a quanto accertato dall’Ufficio, disposta nel giudizio relativo all’avviso di accertamento societario.
La CTR, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello spiegato dal contribuente.
Avverso detta ultima ricorre NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e muove tre censure.
1.1. Con la prima denuncia la violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 32 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Assume che l’Ufficio ha determinato il reddito in via induttiva, indipendentemente dalla regolarità delle scritture contabili, contestando un comportamento antieconomico in ragione di costi superiori al normale ed argomenta sulla normalità degli stessi e sulla incomprensibilità della diversa quantificazione del reddito. Aggiunge che quest’ultimo è stato rideterminato dall’Ufficio secondo il «livello minimo di sussistenza» senza alcuna ricostruzione dei ricavi e senza che combaciassero i risultati delle imposte indirette e di quelle dirette.
1.2. Con la seconda denuncia la violazione dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Assume che anche per le imposte indirette l’Ufficio non era legittimato a procedere su base induttiva, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 54, commi 2 e 3, cit.
1.3. Con la terza, denuncia la violazione dell’art. 10 -bis legge 8 maggio 1998, n. 146.
Osserva che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54 secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, «non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti congrui, anche per adeguamento agli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, su base presuntiva, con un massimo di € 50.000,00, sia pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati». Deduce, per l’effetto, che, poiché il 40% dell’ ammontare dei ricavi dichiarati era superiore all’ammontare dei maggiori ricavi determinati presuntivamente, l’accertamento è illegittimo.
In via preliminare -come già disposto con ord. n. 28607 del 2024 nel giudizio avente ad oggetto l’avviso societario va rilevato di ufficio il difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE e la società stessa.
2.1. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; da ciò consegue che il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, salvo che i soci prospettino questioni personali come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento o la ripartizione del reddito tra i soci (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815; Cass. 11/6/2018, n. 15116).
2.2. Nel caso di specie si è verificato che il giudizio, pur non avendo ad oggetto esclusivo questioni personali, si è svolto davanti ai giudici di merito s enza la presenza processuale della società e dell’altro socio, rimasto estraneo anche al giudizio introdotto dalla società, la cui partecipazione al giudizio era necessaria, vertendosi in tema di accertamento a carico di società di persone.
3 In conclusione, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio; la controversia va rimessa al giudice del primo grado -Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma -in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della RAGIONE_SOCIALE e della società.
Le spese saranno regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in