Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17492 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17492 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11303/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’ avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 3089/2023, depositata il 24/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/06/2025 dal Cons. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME NOME risultò destinataria di un avviso di accertamento sull’anno di imposta 2010 in conseguenza dell’accertamento verso la società RAGIONE_SOCIALE di cui era socia in misura dell’80%.
La favorevole pronuncia di primo grado era riformata in appello, sull’assunto della prova delle operazioni oggettivamente inesistenti, non smentita dall’apporto probatorio della parte contribuente, che ha poi proposto ricorso per cassazione affidandosi ad unico motivo.
Ha resistito l’intimata Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
E’ stato proposto un unico motivo di ricorso.
1.1. Con esso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 39, 40 e 41-bis del d.P.R. n. 600/73 e dell’art. 54, comma 3 del d. P.R. n. 633/72, nonché la violazione degli articoli 2729 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 7 del d.lgs. n . 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; nel concreto si contestano il riparto dell’onere della prova e le condizioni per superare la presunzione legale a favore dell’Agenzia in tema di operazioni oggettivamente inesistenti.
Preliminarmente si deve rilevare la violazione del litisconsorzio necessario.
2.1. Si osserva, infatti, che questa Corte, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008, ha statuito come ” In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio ” (conformi, tra le molte successive, Cass. n. 7789/2016; Cass. n. 16730/2018 e Cass. n. 28060/2024).
Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. Sez. V, n. 3830/2010, Cass. Sez. V, n. 3789/2018).
Non essendo stato rispettato il contraddittorio nei gradi di merito con l’evocazione necessaria in giudizio anche della società RAGIONE_SOCIALE e non essendo possibile ricostituirlo in questa sede, la sentenza deve essere cassata, dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio direttamente al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, cui demanda, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 4 giugno 2025.