Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24106/2016 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli, giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2817/32/16 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata in data 21.3.2016, non notificata; udita la relazione svolta all’udienza camerale del 16.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME NOME impugnava l’avviso di accertamento n. TF501AA06409/2013, conseguente ad omessa dichiarazione del reddito di partecipazione nella società di persone RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME per l’anno di imposta 2004.
2.La CTP di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio non aveva fornito alcun riscontro probatorio tale da giustificare il raddoppio del termine di decadenza ex art. 43 del d.p.r. 600/73.
3.La C.T.R. della Campania, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva l’appello, ritenendo infondata l’eccezione di decadenza, stante l’operatività del raddoppio del termine di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/73 e compensava le spese del doppio grado.
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso NOMECOGNOME sulla base di due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3 del d.p.r. 600/73 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» il ricorrente assume che la pronuncia impugnata è errata, non avendo la C.T.R. considerato che la proroga dei termini per l’accertamento non si poteva estendere ai soci, in difetto di denuncia penale nei loro personali confronti. La maggiore Irpef contestata ad esso ricorrente era al di sotto della rilevanza penale; inoltre, egli rivestiva la qualità di socio accomandante e l’A.RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato il contrario.
2.Con il secondo motivo – rubricato « violazione art. 2495 con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c .», deduce che il giudice di primo grado non aveva esaminato il motivo di ricorso con il quale assumeva che l’Agenzia delle Entrate non poteva emettere un avviso di accertamento nei confronti di una società’ estinta e notificarlo all’ex liquidatore ed al socio, identificandolo quale successore a titolo universale. Quindi, la C.T.R., non avendo egli, in sede di costituzione nel giudizio di gravame, espressamente rinunciato al motivo con cui si era sostenuto in primo grado che l’avviso di accertamento ‘madre’ era nullo, la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciarsi su questo motivo. La C.T.R. aveva ritenuto
assorbente la questione del raddoppio dei termini, oggetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate ed aveva omesso di pronunciarsi sulla nullità dell’avviso di accertamento.
Preliminarmente, la Corte rileva d’ufficio la questione della lesione del contraddittorio, che avrebbe dovuto condurre la C.T.R., a ciò sollecitata dall’appellante Agenzia delle Entrate, a rimettere le parti davanti alla C.T.P. di Napoli, ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 546/92, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro socio NOME.
Si legge infatti a pagina 1 della sentenza: ‘ L’appellante, in via del tutto preliminare eccepisce la violazione da parte del primo giudice del litisconsorzio necessario tra società e soci in considerazione del rapporto di connessione esistente tra il reddito societario ed il reddito di partecipazione sancito dall’art. 5 del d.p.r. n. 917/86. Ciò perché l’accertamento al socio non può che seguire le sorti dell’accertamento societario, laddove nel caso di specie la C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 4366/2015 del 22.1/20.2.2015 ha rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE confermando l’accertamento dell’Ufficio ‘.
La C.T.R. ha totalmente ignorato la questione, laddove invece avrebbe dovuto riconoscere che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non era integro (art. 59, comma 1, lett. B), decreto legislativo n. 546/92).
Invero, nella specie, per come pacifico in causa, la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Francesco era stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 maggio 2008, con conseguente perdita della capacità processuale della società e difetto di legittimazione processuale dell’ultimo legale rappresentante pro tempore .
Come statuito da questa Corte in altro giudizio tra le stesse parti (Cass. n. 22248/2024), relativo all’avviso di accertamento attinente al debito sociale, questo era sì stato ritualmente notificato al socio accomandante NOME NOMECOGNOME in data 15 novembre
2013, in quanto successore ex lege (dopo l’estinzione della società in accomandita semplice), quale successore processuale dell’ente estinto e, in quanto tale, correttamente subentrato ex art. 110 cod. proc. civ. nella legittimazione processuale facente capo alla società estinta.
La Corte ha tuttavia rilevato d’ufficio la violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado, d’appello e di legittimità del socio NOMECOGNOME titolare della quota di partecipazione pari al 50%, osservando che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
5.2. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815; Cass., 14 dicembre 2012, n. 23096; Cass., 28 novembre 2014, n. 25300; Cass., 20 aprile 2016, n. 7789; Cass., 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27603).
6. E’ stato dunque statuito che, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 546 del 1992), né dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 546 del 1992, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 16 febbraio 2009, n. 3678 e, di recente, Cass., 16 marzo 2018, n. 6644; Cass., 23 ottobre 2020, n. 23315; Cass., 22 febbraio 2021, n. 4665).
Conclusivamente, rilevata anche nel caso in esame la violazione del litisconsorzio necessario originario, stante la mancata partecipazione del socio NOME NOME al giudizio di primo grado, di secondo grado ed al presente giudizio di legittimità, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TF501AA06406/2013, relativo al reddito di partecipazione imputato al socio NOME NOME va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli), ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il
giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M .
La Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.4.2025.