Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29049 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29049 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31850/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
CARTELLA DI PAGAMENTO
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-intimata-
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 1581/2018, depositata in data 9/4/2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Fatti di causa
Con cartella di pagamento notificata il 22/9/2010, RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘l’agente della riscossione’ ) richiese a NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘la c ontribuente’ ) il pagamento di un importo complessivo di oltre 191.000 euro.
Proposto ricorso dalla contribuente, nel contraddittorio con l’agente della riscossione, la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver negato l’autorizzazione alla chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE, accolse il ricorso annullando la cartella in quanto da ritenersi notificata oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Su ricorso dell’agente della riscossione , in contraddittorio con la contribuente e previo intervento volontario dell’RAGIONE_SOCIALE , la RAGIONE_SOCIALE riformò -con la sentenza indicata in epigrafe -la pronuncia di primo grado rigettando il ricorso originario della contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso l’agente della riscossione.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La contribuente ha ulteriormente illustrato con memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. i motivi di ricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Ultrapetizione’ , la contribuente deduce che con l’atto di appello l’agente della riscossione aveva censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui questa aveva escluso che soggetto legittimato a contraddire fosse anche l’RAGIONE_SOCIALE, cui lo stesso agente della riscossione aveva chiesto alla RAGIONE_SOCIALE di estendere il contraddittorio.
L’agente della riscossione , in altre parole, non aveva censurato la sentenza di primo grado con riferimento alla statuizione di accoglimento dell’eccezione di decadenza/prescrizione della cartella di pagamento, sicché la C.T.R. non avrebbe potuto, nel merito, riformare la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, esclude che, in caso di chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (ora abrogato dal d.lgs. n. 33 del 2025), il giudice sia obbligato ad autorizzare l’estensione del contraddittorio ( Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30792 del 2/12/2024), non versandosi in un caso di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007).
Ne consegue che se il giudice di appello, come avvenuto nel caso di specie, ritenga, diversamente dal giudice di primo grado, che al giudizio avrebbe dovuto partecipare anche l’ente impositore (l’RAGIONE_SOCIALE), egli non può rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma dovrà rinnovare il giudizio consentendo la partecipazione ad esso dell’RAGIONE_SOCIALE .
Orbene, la RAGIONE_SOCIALE, in contraddittorio anche con l’RAGIONE_SOCIALE, intervenuta volontariamente nel giudizio, ha rinnovato il giudizio di primo grado, rigettando nel merito il ricorso di primo grado della contribuente.
L’appello dell’agente della riscossione, dunque, ha denunciato l’illegittimità del procedimento di primo grado al fine di ottenerne la rinnovazione totale, rinnovazione che si è svolta dinanzi alla C.T.R. nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e che è sfociata nella riforma della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata sostenendo che, non essendosi il processo di primo grado svolto in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE , tale evenienza avrebbe dovuto comportare la rimessione della causa alla C.T.P., non la riforma nel merito della sentenza di primo grado con la conferma della cartella di pagamento impugnata.
2.1. Il motivo è infondato.
Si è già evidenziato, nell’esame del primo motivo, che per giurisprudenza consolidata di legittimità, formatasi anteriormente alla novella di cui al comma 6 bis dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, non vi è litisconsorzio necessario dal lato passivo tra l’agente della riscossione e l’RAGIONE_SOCIALE nel caso in cui siano fatti valere vizi della sequenza procedimentale esattiva collocata a monte della notifica della cartella di pagamento, pur avendo l’agente della riscossione l’interesse ad una pronuncia giurisdizionale in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e pur essendo quest’ultima legittimata passiva all’azione esercitata dal contribuente (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, cit.). Fatta questa premessa, ne consegue che legittimamente la C.T.R. ha ritenuto che l’appello dell’agente della riscossione, fondato sull’ error in
procedendo della mancata autorizzazione della chiamata in causa dell’RAGIONE_SOCIALE , portasse alla rinnovazione del giudizio di primo grado in contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE senza alcuna regressione del processo, fino a giungere ad una sentenza di merito che, nel caso di specie, ha dichiarato la legittimità della cartella di pagamento impugnata in primo grado.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Omesso esame di un fatto decisivo’ , la contribuente si duole che la C.T.R. non avrebbe considerato che la controversia non aveva ad oggetto l’opposizione alla formazione dei ruoli, ma l’opposizione alla cartella di pagamento, con la conseguenza che l’RAGIONE_SOCIALE non era legittimata passiva rispetto all’azione esercitata dal contribuente.
3.1. Il motivo è infondato.
La contribuente, impugnando la cartella di pagamento, ha dedotto vizi della sequenza procedimentale collocati a monte della notificazione dell’atto esattivo (decadenza dalla pretesa tributaria portata dagli avvisi di accertamento), sicché correttamente la C.T.R. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, cit.).
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per aver posto le spese del giudizio a suo carico in base alla regola della soccombenza.
4.1. Il rigetto dei primi tre motivi comporta ex se il rigetto del quarto motivo, avendo la C.T.R. liquidato legittimamente le spese del giudizio dinanzi ad essa in base al principio di soccombenza.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei soli confronti dell’agente della riscossione, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto in questa sede attività difensiva.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME