Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33284 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24815/2018 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , con sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Carinola (CE), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento e procura in allegato all’istanza di decisione ;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 19 marzo 2018, n. 2552/15/2018, notificata il 18 maggio 2018;
CONTRIBUTO UNIFICATO RISCOSSIONE CHIAMATA IN CAUSA DELL’ENTE IMPOSITORE
Rep .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 19 marzo 2018, n. 2552/15/2018, notificata il 18 maggio 2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per contributo unificato nella misura di € 27.835,22 con riguardo a procedimento pendente dinanzi alla 5^ Sezione del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’11 maggio 2018, n. 8750/11/2017, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario -sul rilievo che, in caso di impugnazione della cartella di pagamento per omessa notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, l’onere di chiamare in causa l’ente impositore gravava a carico dell’agente della riscossione, per cui l’inosservanza di tale adempimento non aveva consentito di provare la notifica dell’atto presupposto ;
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha resistito con controricorso;
ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, il consigliere delegato ha depositato proposta di decisione accelerata ex art. 380bis , primo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3, lett. g, del
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che è stata comunicata alle parti il 4 maggio 2023;
con istanza depositata il 12 giugno 2023, la ricorrente ha chiesto la decisione della causa -previa rimessione all’esame RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149);
fissata l’adunanza camerale del 23 novembre 2023 per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 1, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 3, comma 28, n. 3, lett. h, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per la rimessione della causa all ‘esame RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 14 e 23, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 269 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello c he l’onere di chiamare in causa l’ente impositore nel procedimento di prime cure gravava a carico dell’agente della riscossione senza la necessità di una specifica autorizzazione, essendo sufficiente la proposizione di una semplice istanza in tal senso;
1.1 anzitutto, la richiesta del ricorrente di rimettere la causa alle Sezioni Unite di questa Corte deve essere disattesa;
1.2 premesso che l’istanza di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell’art. 376, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 139 disp. att. cod. proc. civ., rappresenta una mera sollecitazione all’esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione,
ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2012, n. 8016; Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2016, n. 12962; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2020, n. 5017; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2022, n. 34707; Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2023, n. 11230; Cass., Sez. 5^, 26 luglio 2023, n. 22560), nella specie, al di là del rilievo che l’istanza non è stata proposta nelle forme previste dall’art. 139 disp. att. cod. proc. civ., il collegio ritiene, comunque, l’insussistenza della condizione prevista dall’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi una plausibile giustificazione per discostarsi dall’uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità (di cui si darà dettagliato conto in appresso) sulla questione prospettata;
1.3 va, poi, evidenziato che la mera partecipazione (non in veste di relatore) alla composizione dell’odierno collegio non costituisce motivo di incompatibilità per il consigliere delegato, anche alla luce del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la diversa questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante;
1.4 per il resto, le argomentazioni poste a fondamento della proposta formulata dal consigliere delegato possono essere confermate e ribadite in questa sede, essendo in perfetta sintonia con la costante esegesi dell’art. 23, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
1.5 invero, l ‘indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato
consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto de ll’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, ex art. 39 del D.L.vo 13 aprile 1999 n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite;
1.6 in coerenza con tale indirizzo, si è tra l’altro affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l’esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l’eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all’accertamento del credito non
determina la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l’insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell’ente impositore (Cass., Sez. 6^, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2023, n. 27227);
1.7 dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio , avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell’ente l’esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2023, n. 3855);
1.8 n e consegue che l’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ ente impositore non inficia la regolarità del procedimento, né mina la validità della sentenza impugnata;
1.9 pertanto, quest’ultima si è uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che, « (…) nel caso in cui il ricorrente impugni
la cartella per difetto di notificazione dell’avviso presupposto e citi esclusivamente l’ente riscossore, ai sensi dell’art. 22 (…), è onere del riscossore chiamare in causa l’ente impositore, e nel caso in cui non vi provveda resta responsabile nei confronti di quest’ultimo nei rapporti interni per l’eventuale accoglimento del ricorso. Pertanto RAGIONE_SOCIALE deve imputare a sé, e non già alla Ctp, l’omessa chiamata in causa dell’ente impositore che avrebbe notificato l’avviso presupposto »;
1.10 alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;
3. ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380 -bis , terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3, lett. g, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta infondatezza del ricorso giustifica l’ ulteriore condanna d’ufficio della soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata nell’importo corrisponden te alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali; difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una « somma equitativamente determinata », non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo RAGIONE_SOCIALE spese processuali (di
una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022, n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100);
4. si rammenta, infine, che l’ art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha e steso all’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. 5^, 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2023, n. 25487) – il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ‘ Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero RAGIONE_SOCIALE stesse ‘.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento della ulteriore somma di € 3.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 novembre