Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6737 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6737 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8634 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n.1174/16/2025 , della Corte di Giustizia di II grado della Campania, depositata in data 6.2.2025, notificata, a mezzo PEC, in data 10 febbraio 2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, avverso la sentenza n. 10450/06/2024 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso intimazione di pagamento per l’importo di euro 16.449,02 relativamente a sottesa cartella di pagamento emessa ai fini Iva per l’anno 2009.
Si è costituita, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
3.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
La società contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 47ter (Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione), 52 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CGT di II grado pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 47 -ter cit. sebbene -in quanto introdotto dal d.lgs. n. 220/2023, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024 – non applicabile ai giudizi, come nella specie, iniziati nel 2023 (essendo stato il ricorso introduttivo notificato in data 11.12.2023).
In particolare, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata era nulla mancando i presupposti per definire il giudizio in forma semplificata tenuto conto del numero dei motivi (n.13) di appello (tra cui la doglianza di nullità RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni dell’RAGIONE_SOCIALE per deposito da parte dell’avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della procura in formato pdf senza controfirma digitale per l’autentica con conseguente invalidità di tutta la documentazione depositata in primo grado) e dell’opposizione del difensore della rico rrente avendo dichiarato quest’ultimo di volere proporre motivi aggiunti. Peraltro, la CGT avrebbe fissato la trattazione della istanza di sospensione oltre il termine di cui all’art. 52, comma 3, cit. facendola coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia in violazione dell’art. 52, comma 6-bis, cit.
1.1. I n disparte l’indistinto richiamo in rubrica sia del n. 3 che del n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
1.2. Mette conto in proposito rammentare l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con
la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 5837/1997; 13373/2008; 6330/2014; 26831/14; 11354/16; sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17905 del 09/09/2016; Cass. n. 26419 del 2020; v. anche, Cass. n. 12567/2021; Cass. n. 26087/2019); in particolare, ‘la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata’ (Cass. Sez. 1, n. 19759 del 09/08/2017).
Nella specie, la censura, nella parte in cui denuncia la nullità della sentenza in quanto emessa, in forma semplificata, in mancanza dei presupposti di legge (per non essere l’art. 47-ter applicabile ratione temporis ai procedimenti iniziati nel 2023, per essere stati proposti diversi motivi di appello proposti e per avere la parte ‘dichiarato di voler proporre motivi aggiunti’ ) -e dunque nel lamentare un errore sul rito adottato – si profila inammissibile in quanto la ricorrente non ha indicato quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale. Ugualmente la ricorrente non prospetta – con riguardo alla dedotta violazione del termine di cui all’art. 52 comma 3, cit. nonché del comma 6 -bis dell’art. 52 per essere coincisa l’udienza di trattazione della istanza di sospensione con l’udienza di trattazione del merito della controversia – le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale avrebbe
comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. , l’erronea assegnazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio (di primo e di secondo grado) a favore dell’RAGIONE_SOCIALE sebbene quest’ultima fosse risultata vittoriosa sulla base di documenti prodotti nel corso del giudizio (come si evinceva dai fascicoli processuali telematici), essendo tenuto, in tal caso, il giudice alla compensazione RAGIONE_SOCIALE stesse ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546/92.
2.1. Il motivo, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 15, comma 2, cit., come novellato dal l’ art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) del d.lgs. n. 220 del 2023, per mancata compensazione da parte della CGT RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di giudizio (avendo condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di secondo grado e confermato la statuizione della CTP anche in punto di condanna di spese, rigettando il relativo motivo di appello, v. pag. 6 del ricorso), si profila inammissibile.
2.2. In termini generali, la disciplina della condanna alle spese di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 riposa, come la norma generale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., sul principio della soccombenza, che costituisce espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius è tenuto alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese anticipate da controparte (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25594).
2.3. L ‘art. 15, comma 2, nella formulazione come novellata dall’ art. 1, comma 1, lett. e), n. 1) d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ( ≪ Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e’ risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del
giudizio ≫ ) trova applicazione ai giudizi instaurati « in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione» a decorrere, in base alla norma transitoria di cui all’art. 4 del detto decreto, dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE stesso (04/01/2024), e, dunque, nella specie, sarebbe, in ipotesi, applicabile limitatamente al giudizio di appello depositato il 29.10.2024 (come si evince dal frontespizio della sentenza impugnata).
Invero, la ricorrente non ha, al riguardo, assolto all’onere di specificità della censura, non avendo indicato sulla base di quali documenti prodotti nel corso del giudizio (né in quale fase) RAGIONE_SOCIALE sarebbe risultata vittoriosa.
3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., eccepisce la nullità per violazione degli artt. 16-bis, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/92 e della legge 53/94 (applicabile al processo civile e non a quello tributario) della notifica effettuata, a mezzo pec, in data 10.2.2025, della sentenza di secondo grado da parte dell’avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai difensori della contribuente. Ad avviso della ricorrente, tale notifica era nulla, se non giuridicamente inesistente, in quanto effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 (applicabile al processo civile) e non già ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 546/92. Peraltro, l’avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE non aveva depositato nel fascicolo processuale di primo grado la copia della sentenza notificata e la relativa notifica ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/92. Inoltre – come eccepito nell’atto di appello- anche la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata dall’avvocato di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ai difensori della contribuente con le medesime modalità.
3.1. Il motivo -sia sotto il profilo dell’assunto vizio di notifica della sentenza di primo grado ad opera di avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che sotto quello dell’assunto vizio di notifica della sentenza di appello dall’avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai sensi della legge 53/94 (non applicabile al processo tributario) e senza il deposito nel fascicolo processuale di I grado della copia della sentenza notificata – si profila complessivamente inammissibile.
3.2. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui ‘ la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito ‘ ( ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 26419 del 20/11/2020).
Nella specie, la contribuente, quanto all’assunto vizio di notifica della sentenza di primo grado ad opera dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha dedotto un concreto pregiudizio derivato dallo stesso che si fosse tradotto in un vizio della sentenza di appello; tantomeno con riguardo all’assunto vizio di notifica della sentenza di appello ad opera de ll’avvocato RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ai sensi della legge 53/94 (non applicabile al processo tributario) e senza il deposito nel fascicolo processuale di I grado della copia della sentenza notificata, la ricorrente non ha prospettato le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale avesse comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito; tanto più che la contribuente ha tempestivamente proposto sia l’appello che il ricorso per cassazione essendo ogni nullità sanata in forza del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ex art. 156, comma 3 c.p.c . Questa Corte ha, infatti, precisato che ‘ l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal moRAGIONE_SOCIALE legale nella categoria della nullità; l’inesistenza della
notificazione non è sanabile per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ‘ (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31085 del 20/10/2022; v. SU Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
3.3. In ogni caso, il motivo è infondato.
3.4. Invero, questa Corte ha in realtà affermato l’applicabilità della legge n. 53 del 1994 nel processo tributario, precisando che anche in questo la notifica della sentenza – effettuata ai sensi della l. n. 53 del 1994 – è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto affidata a formalità di maggior rigore rispetto all’ordinaria notifica diretta a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed avente pertanto effetti equipollenti rispetto alla stessa (Cass., Sez. 6 -5, n. 24909/2018).
3.5.Quanto all’eccepito mancato deposito da parte dell’avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, nel fascicolo processuale di primo grado, della copia della sentenza notificata e della relativa notifica ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/92, questa Corte ha affermato che nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d’impugnazione, è necessaria la notificazione della sentenza (che può avvenire anche mediante servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento) e il rispetto RAGIONE_SOCIALE altre formalità procedurali di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE quali, tuttavia, l’unica conseguenza è l’applicabilità del termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass., sez.5, n. 27758 del 2025).
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118, comma 1, disp. att. c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92 e 112 c.p.c. per aver e la CGT rigettato l’appello della contribuente con una motivazione apparente, senza esternare le ragioni della decisione, e, quindi, l’iter logico -giuridico seguito per pervenire al risultato enunciato. Inoltre, ad
avviso della ricorrente, la sentenza impugnata apparirebbe viziata da insanabile contraddizione basandosi su affermazioni tra di loro contrastanti. Peraltro , la sentenza sarebbe nulla anche per violazione dell’art. 112 c.p.c. sia sotto il profilo della omessa pronuncia che dell’extrapetizione.
4.1. In disparte l’improprio richiamo in rubrica (oltre che del n. 4) anche del n. 3 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., laddove viene denunciato esclusivamente un error in procedendo , il motivo -che si articola in due sub censure – si profila inammissibile.
4.2. In primo luogo, il mezzo contiene un’indistinta unificazione e sovrapposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di ricorso per cassazione riconducibili al vizio di difetto di motivazione (sotto forma di motivazione apparente) e di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sotto il profilo della omessa pronuncia e dell’extrapetizione).
Occorre ribadire l’orientamento secondo il quale, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione RAGIONE_SOCIALE norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. n. 18021 del 14.09.2016 Sez. 5, Ordinanza n. 20690 del 2023).
4.3. La (sub) censura con la quale si denuncia la motivazione apparente e/o contraddittoria è inammissibile per difetto di specificità non soddisfacendo il requisito di cui all’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., che prescrive l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza, la generica affermazione che la decisione difetti di motivazione sostanziale, o che presenti una insanabile contraddizione, essendo tenuta la ricorrente ad indicare le specifiche ragioni per le quali la motivazione appaia omessa,
apparente o contraddittoria (v. Sez. 5, Sentenza n. 10945 del 25/07/2002;Sez. 5, Sentenza n. 12187 del 13/08/2002).
4.4. In ogni caso, la doglianza è infondata.
4.5.Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021). Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo, in relazione ai proposti motivi di gravame, una sufficiente esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto dell’appello.
In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado – nel confermare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto rituale la prova della notifica della presupposta cartella di pagamento, escludendo altresì la sussistenza di vizi propri dell’atto impugnato ha osservato che: 1) erano inammissibili, in quanto nuove (prima che infondate) le censure proposte dalla contribuente con l’atto di appello concernenti la presunta violazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546/92, dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/92, la presunta nullità della documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, della prescrizione RAGIONE_SOCIALE irrogate sanzioni tributarie; 2) erano inammissibili (prima che infondate) le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo (nullità dell’atto impugnato per vizio di notifica a mezzo pec; indebita richiesta di compensi di riscossione; nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione) e non riproposte dalla contribuente in sede di appello e, dunque, rinunciate ex art. 346 c.p.c. ( recte : art. 56 del d.lgs. n. 546/92); 3) essendo stata la presupposta
cartella regolarmente notificata alla società in data 3.4.2013 tramite consegna al portiere, risultava cristallizzata la pretesa tributaria ed impugnabile l’intimazione di pagamento solo per vizi propri, inidonei, nella specie, a comportare la caducazione dell’atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/90; in particolare, l’atto impugnato risultava sufficientemente motivato per relationem in quanto indicava le ragioni giuridiche della pretesa e gli elementi di fatto dell’istruttoria; rituale appariva la sua notifica a mezzo pec, avendo comunque, alla luce RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate dalla contribuente in giudizio, raggiunto il suo scopo ex art.156 c.p.c.; non sussistevano i vizi di calcolo degli interessi e degli ulteriori accessori stante il richiamo alle ‘modalità dosimetriche’ puntualmente presenti negli atti presupposti e non tempestivamente censurate; la mancata indicazione, ex art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, nell’atto della Commissione tributaria competente, RAGIONE_SOCIALE forme e del termine per proporre ricorso, non comportava la nullità dell’atto, trattandosi soltanto di una mera irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che v oglia impugnare l’atto medesimo; 4) infine era infondato il motivo di appello con il quale si eccepiva la costituzione, in violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/92, di RAGIONE_SOCIALE a mezzo di procura ad un avvocato esterno, atteso che, quando, come nella specie, la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (è richiamata Cass. n. 31917 del 2022).
Trattasi di motivazione tale da attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass.,
Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
4.5. Inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza è anche la (sub) censura relativa alla denuncia di nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (sia sotto forma di omessa pronuncia che di extrapetizione); al riguardo, si è precisato che, se è vero che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo” è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, non è meno vero che, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato’ (Sez. U, Sentenza n. 20181 del 2019; sez. U n. 157 del 2020). Nella specie, la ricorrente -sia con riguardo al denunciato vizio di omessa pronuncia che di extrapetizionenon ha, in difetto del principio di autosufficienza e specificità, riportato nel ricorso per cassazione gli esatti termini RAGIONE_SOCIALE doglianze di merito impedendo, in tal modo, a questa Corte di verificare la sussistenza dell’ error in procedendo denunciato.
5 .In conclusione, il ricorso va rigettato.
6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
7.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile
anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo , peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez . 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).
8.La Corte fissa in euro 1.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 600,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 600,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente
NOME COGNOME