Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33965 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33965 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che la rappresentano e difendono, per procura in calce al ricorso.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata.
-controricorrente – avverso la sentenza n.1527/13/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 15 aprile 2015;
Tributi-AccertamentoLista COGNOME
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
a seguito di verifica, effettuata dalla Guardia di Finanza, finalizzata a verificare le fonti di reddito ed eventuali fonti di investimenti esteri e svolta anche tramite scambio di informazioni, effettuato ai sensi della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti negli Stati membri nel settore della imposte dirette e indirette (nn.77/799/CEE del 19 dicembre 1977), emerse l’esistenza di attività finanziarie e di investimenti all’estero riconducibili a NOME COGNOME ma dalla stessa non dichiarati, in violazione alla disciplina relativa al cd. monitoraggio fiscale di cui al d.l n.167 del 1990.
In particolare, NOME COGNOME risultava titolare. unitamente alla figlia NOME COGNOME di un conto denominato LUBI 93 acceso presso l’istituto di credito elvetico HSBC.
L’Ufficio provvide, pertanto, a notificare avvisi di accertamento, relativi a IRPEF per gli anni di imposta 2005 e 2006, nonché atto di irrogazione sanzioni per l’omessa dichiarazione anche per il 2007.
La Commissione tributaria provinciale di Milano, innanzi alla quale gli atti vennero impugnati, accolse, previa riunione, i ricorsi proposti da NOME COGNOME.
La decisione, appellata dall’RAGIONE_SOCIALE, è stata integramente riformata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la legittimità RAGIONE_SOCIALE atti impugnati.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, su tre motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.12, secondo comma, del d.l. n.78 del 2009 laddove la C.T.R. aveva interpretato tale norma operando un’illegittima inversione dell’onere della prova anche su un elemento costitutivo della fattispecie, ovvero la disponibilità di attività estere detenute in paesi a regime fiscale privilegiato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2729 c.c. per non avere la RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna valutazione sulla portata probatoria della ‘fiche’ malgrado le specifiche eccezioni formulate dalla ricorrente.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione, già avanzata sin dal ricorso in primo grado, per cui, con riferimento agli avvisi di accertamento notificati per i periodi di imposta 2005 e 2006, l’Ufficio aveva preteso di a pplicare la presunzione di evasione di cui all’art.12, comma 2, del d.l. n.78 del 2009 a periodi di imposta anteriori all’entrata in vigore della disposizione; mentre, con riferimento all’avviso di accertamento notificato per il periodo di imposta 2005 l’U fficio aveva illegittimamente esteso gli ordinari termini di accertamento sulla base RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art.12, comma 2 bis del d.l. n.78 del 2009. Su tali eccezioni, assorbite dalla C.T.P. per l’esito integralmente favorevole nel merito e malgrado fossero state integralmente riproposte nell’atto di controdeduzioni in appello, la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi non spendendo alcuna parola.
Per ragioni di ordine logico-giuridico tale ultima censura va esaminata da prima. In effetti, come specificamente dedotto in ricorso (attraverso il puntuale e dettagliato richiamo al contenuto RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni svolte in appello) la parte privata aveva, in quel grado di giudizio, riproposto le eccezioni che già aveva introdotto con il ricorso
in primo grado e che non erano state esaminate dalla RAGIONE_SOCIALE perché assorbite dall’integrale accoglimento del ricorso , con conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALE atti impositivi.
Della riproposizione di tali specifiche eccezioni dà atto anche l’appellante RAGIONE_SOCIALE la quale, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, si difende nei propri scritti difensivi rilevando l’infondatezza dell’asserita decadenza dall’azione accertativa con riguardo all’anno di imposta 2005 (v . pag. 4 della sentenza C.T.R.).
La Commissione tributaria regionale ha affermato l’infondatezza dell’eccezioni subordinate , riproposte dalla parte appellata, riferendosi però, specificamente, solo all’eccepito difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE atti impositivi mentre nulla ha argomentato sulle ulteriori (v. pag. 6 sentenza impugnata).
4.1. Dovendosi escludere che, nel caso in esame, sia ipotizzabile un rigetto implicito, deve, conseguentemente, affermarsi la fondatezza della censura avendo la C.T.R. omesso, con violazione dell’art.112 cod. proc. civ. di pronunciarsi sulle specifiche eccezioni ritualmente proposte dalla ricorrente, sin dal primo grado e, tempestivamente, riproposte in grado di appello.
4.2 La fondatezza della censura non esime, però, questa Corte di pronunciarsi sulle questioni il cui esame è stato pretermesso dal Giudice di appello alla luce del principio consolidato (v. ,tra le altre di recente, Cass. 16/06/2023 n. 17416) per cui <>.
4.3 Nella specifica materia, si è, ormai, consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr ., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019) per il quale <>.
La Corte ha, poi, avuto modo di specificare il principio in materia di presunzioni (Cass. n. 33893 del 19/12/2019; Cass. n. 31243 del 29/11/2019) statuendo che: <<In tema di accertamento tributario, sebbene la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, con
riferimento agli investimenti e alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non sia suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1° luglio 2009), stante la natura sostanziale e non procedimentale RAGIONE_SOCIALE presunzioni, l'Ufficio può ricorrere ai medesimi fatti oggetto della suddetta presunzione legale (redditi non dichiarati occultamente detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata) "sub specie" di presunzione semplice. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALEC. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria sulla base del dato -emergente dalla c.d. "lista COGNOME" -che il contribuente fosse intestatario di un conto corrente in un Paese a fiscalità privilegiata).
Alla luce dei detti principi può affermarsi non solo l'infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezioni sulle quali la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi, con conseguente rigetto del terzo motivo, ma anche RAGIONE_SOCIALE censure sollevate con il primo e il secondo.
Il Giudice di appello ha, invero, fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte rilevando la piena legittimità da parte dell'Ufficio dell'utilizzo della fiche e l'idoneità di quest'ultima a provare la pretesa tributaria in ordine alle disponibilità di somme presso l'Istituto di credito HSBC di Ginevra mentre nessuna prova di segno contrario circa l 'asserita estraneità era stata offerta dalla sig.ra COGNOME.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre