Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2250 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2250 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2026
Monitoraggio fiscale d.l. n. 67/1990 -Lista RAGIONE_SOCIALE -intestazione RAGIONE_SOCIALE fische a terzi- accertamento in fatto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26691/2017 R.G. proposto da: COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE ,
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 1702/2017, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME atto di irrogazione di sanzioni, contestando la disponibilità di attività finanziarie in Svizzera in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale imposti dal d.l. n. 67 del 1990 convertito dalla legge n. 227 del 1990 per aver omesso la compilazione del quadro RW.
Il rilievo era stato mosso dall’Ufficio a seguito RAGIONE_SOCIALE informazioni acquisite presso l’Amministrazione fiscale francese consistenti nella documentazione bancaria (la c.d. «lista RAGIONE_SOCIALE») frutto del trafugamento, da parte di un funzionario RAGIONE_SOCIALE HSBC Private Bank di Ginevra, dei dati (scheda-cliente, o fiche ) sulla clientela straniera, poi acquisiti dalle autorità francesi e da questa divulgati ad altri Paesi dell’UE a fini di contrasto dell’evasione fiscali.
La C.t.p. di Milano accoglieva il ricorso, affermando che la lista RAGIONE_SOCIALE era stata acquisita illecitamente, in quanto indebitamente sottratta ad un ente creditizio svizzero, così come accertato dalla Corte di Cassazione francese che ne aveva sancito l’inutilizzabilità e che l’Amministrazione finanziaria non poteva basare la propria attività accertativa solo su quest’ultima ; aggiungeva che sulla questione si era pronunciato anche il giudice penale e che gli effetti di tale statuizione riverberavano anche sui provvedimenti derivati in ambito tributari. Per l’effetto, annullava l’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione.
Avverso detta sentenza spiegava appello l’Ufficio innanzi alla RAGIONE_SOCIALE che lo accoglieva. La RAGIONE_SOCIALE.t.r. riteneva che i dati RAGIONE_SOCIALE lista RAGIONE_SOCIALE fossero utilizzabili nel rispetto RAGIONE_SOCIALE Direttiva 79/799 CE ed in quanto erano stati acquisiti a seguito di rituale richiesta
all’ Amministrazione francese. Aggiungeva che l’ inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove di cui all’art. 191 c p.p. non operava in sede tributaria.
Avverso la sentenza di secondo grado, di cui all’epigrafe, ricorre per cassazione il contribuente, mentre l ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota, intestata «atto di costituzione», ai soli fini RAGIONE_SOCIALE eventuale partecipazione alla discussione orale e dichiarando di non aver depositato tempestivo controricorso
Entrambe le parti hanno depositato istanza di rinvio dell’udienza pendendo trattative di bonario componimento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio, ancorché presentata dalle parti congiuntamente atteso che il giudizio di legittimità è caratterizzato dall’impulso di ufficio.
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla questione decisiva devoluta alla RAGIONE_SOCIALE.t.r., in ordine alla effettiva riconducibilità alla sua persona RAGIONE_SOCIALE disponibilità indicata nella fiche con il proprio nome.
Osserva che sia in primo che in secondo grado aveva dedotto che la documentazione acquisita non conteneva dati univoci RAGIONE_SOCIALE disponibilità estere in quanto queste ultime risultavano in capo ad un terzo soggetto, la società estera RAGIONE_SOCIALE a lui non riconducibile.
Il motivo è fondato.
3.1. La sentenza impugnata, a conferma di quanto riportato nel ricorso per cassazione -nell’esporre i motivi in ragione dei quali il ricorrente aveva impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata ostensione nella dichiarazione dei redditi di disponibilità di fonte estera -riferisce che quest’ultimo aveva contestato la propria «legittimazione passiva» in quanto la documentazione esibita
dall’Ufficio non conteneva elementi sufficienti per identificare il deducente con il soggetto indicato nella c.d. fische .
Dagli atti del giudizio risulta, infatti, che il ricorrente aveva contestato che in quest’ultima era menzionato un profilo cliente in alcun modo riferibile alla sua persona in quanto relativo ad una società.
Il contribuente, risultato totalmente vittorioso in primo grado -e dunque non onerato di frapporre impugnazione incidentale -con le controdeduzioni in appello, ribadiva, tra gli altri argomenti, la non corrispondenza dei dati del profilo dell’investitore esposti nella fiche (contenente quale nome cliente la denominazione RAGIONE_SOCIALE, specificando che si trattava di una società di capitali residente in Svizzera) ai suoi.
3.2. La RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello dell’Ufficio affermando la piena utilizzabilità dei dati RAGIONE_SOCIALE Lista RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE prove, ancorché illegittimamente acquisite. Non si è pronunciata, tuttavia, sulla specifica eccezione sollevata dal contribuente, ovvero che i dati contenuti nella fische , intestata ad una società Svizzera, non fossero a lui riconducibili.
E’ pur vero che, con indirizzo consolidato questa Corte ha precisato il controllo RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal legislatore, può invero essere efficacemente ottenuto solo dando alla nozione di detenzione un significato onnicomprensivo, perché anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli investimenti e RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie indicati nella norma; che, pertanto, è sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto di aver trasmesso istruzioni e volontà dell’effettivo titolare, perché tale attività integra, comunque, una vera e propria movimentazione degli investimenti e/o RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE norma (Cass. n. 32466/2025).
Resta, tuttavia, evidente che la C.t.r., pur dovendosi attenere al principio sopra esposto, ha omesso sul punto rilevante -che necessita di accertamenti in fatto preclusi in questa sede di legittimità -qualsiasi pronuncia.
Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c. sulla questione decisiva, devoluta alla C.t.r. in ordine alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche normative di cui alla legge 6 agosto 2013, n. 97.
Il motivo, relativo alle sanzioni e, dunque, logicamente subordinato, all’esame devoluto con l’accoglimento del primo motivo, resta assorbito.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME