Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9033 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9033 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 16525/2019 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9970/06/2018, depositata il 19.11.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di Caserta accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’avviso di intimazione, per IRAP e IVA, in relazione all’anno
Oggetto:
Tributi
2007, con riferimento all’accertamento effettuato nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, di cui il NOME era socio accomandante, disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal COGNOME con riferimento al capo relativo alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, condannando l’Ufficio , in ragione della soccombenza, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in complessivi euro 5.500,00 (di cui euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.000,00 per il secondo grado del giudizio), oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore costituito;
NOME COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, 91 cod. proc. civ., 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la CTR si è discostata, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, dai parametri previsti dal citato regolamento;
con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 5465 del 1992, 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, e 24 Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente, non avendo la CTR illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dai parametri dettati in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, non rispettando neppure i minimi tariffari;
il primo motivo è fondato;
questa Corte ha precisato che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (Cass. n. 44040/2009, Cass. n. 20604/2015, Cass. n. 12537/2019 e Cass. 25788/2020);
-sebbene il giudice non sia vincolato alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nella tariffa, dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo, la motivazione è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo ( ex multis , Cass. n. 89 del 2021; n. 19989 del 2021);
dalla sentenza impugnata non si evince quali siano i parametri in base ai quali la CTR ha quantificato il compenso professionale, in considerazione della data di ultimazione del mandato difensivo (cfr. Cass. n. 31884/2018), e non viene spiegato per quale motivo si è ritenuto di liquidarlo al di sotto dei valori tariffari minimi stabiliti in relazione al valore della controversia;
-l’esame del secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo;
in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 ottobre 2023