Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
– intimata –
avverso
la sentenza n. 3701, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.5.2016, e pubblicata il 13.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO, notificatogli da RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Commissione Tributaria di Roma
Oggetto: Spese processuali – Liquidazione onnicomprensiva o globale – Riferita a più gradi del giudizio – Inferiore ai minimi tariffari – Conseguenze.
contestando il vizio di notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento presupposte. La CTP accoglieva il ricorso, annullando il preavviso di fermo e compensando le spese di lite.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, censurando la disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, essendo risultato completamente vittorioso. La CTR accoglieva il ricorso, e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore del contribuente, liquidandole in complessivi Euro 500,00.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, affidandosi ad un motivo di ricorso. Il successore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ha ricevuto la notificazione del ricorso il 10.10.2016 (prima dell’assorbimento in RAGIONE_SOCIALE), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 4 del Dm n. 55 del 2014, RAGIONE_SOCIALE tabelle 1 e 2 e dei parametri allegati, nonché dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. Att. cod. proc. civ., per non avere la CTR applicato i parametri legali ai fini della quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in suo favore.
Censura il ricorrente che la CTR ha illegittimamente proceduto ad una liquidazione ‘onnicomprensiva’ RAGIONE_SOCIALE spese processuali ‘del primo e del secondo grado di giudizio’ ed inoltre ha provveduto ad ‘una liquidazione in misura evidentemente inferiore ai parametri medi … ed anche minimi’ (ric., p. 4) previsti dalla legge.
Occorre ribadire che la CTP aveva disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti, sebbene il contribuente fosse
risultato completamente vittorioso. Tanto premesso, la CTR ha rilevato che ‘la decisione di prima istanza non ha individuato quei motivi ‘gravi ed eccezionali’, né ha richiamato gli estremi RAGIONE_SOCIALE ‘oscillazioni giurisprudenziali’ a cui si faceva riferimento nell’avversata pronuncia’, che pure ha disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti. ‘Ne consegue che, in virtù dell’art. 92 cod. proc. civ., le spese dei due gradi del giudizio, in considerazione del modesto valore della controversia, vanno liquidate in Euro 500,00’ (sent. CTR, p. II).
4. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che ‘in tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione)’, Cass. sez. VI -L, 23.7.2018, n. 19482; non essendosi mancato di specificare che ‘la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti RAGIONE_SOCIALE relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o RAGIONE_SOCIALE tariffe’, Cass. sez. VI -V, 11.12.2019, n. 32394; inoltre, si è pure spiegato che ‘in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare
“ulteriormente” il compenso in considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanze concrete, va intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura’, Cass. sez. L, 10.5.2019, n. 12537.
4.1. Il ritenuto ‘modesto valore della controversia’, indicato dal giudice del gravame, non giustifica la modalità e la misura della liquidazione da lui effettuata, così come non appare corretta la liquidazione ‘onnicomprensiva’, senza distinzione RAGIONE_SOCIALE fasi processuali (c.d. valutazione globale) ed espressa in relazione ad entrambi i gradi del giudizio di merito, non risultando in conseguenza possibile effettuare alcuna compiuta verifica sulla liquidazione effettuata.
5. In definitiva il ricorso risulta fondato e deve pertanto essere accolto per quanto di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da COGNOME , cassa la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio e provveda anche a liquidare le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME