Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11457 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11457 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23138/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 28 giugno 2022, n. 3033/09/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 a prile 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI GIUDIZIO DI RINVIO
1. NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 28 giugno 2022, n. 3033/09/2022, che, in controversia sull’ impugnazione di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE nella qualità di concessionaria della riscossione per la Provincia di Roma, per conto della Regione Lazio per tasse automobilistiche relative all’anno 2012 nella misura complessiva di € 1.122,89, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 giugno 2020, n. 9439/04/2020, da parte della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 25 novembre 2021, n. 36674, a seguito della riassunzione del processo da parte di NOME COGNOME ha accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti della Regione Lazio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 9 giugno 2017, n. 14207/46/2017, con condanna alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità e con distrazione a favore del difensore antistatario. 2. Il giudice del rinvio ha riformato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere ed aveva compensato le spese giudiziali -nel senso di condannare l’ente impositore alla rifusione in favore del contribuente delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidandole nella misura di € 250,00 per ciascun grado del giudizio di merito e di € 400,00 per il giudizio di legittimità e distraendole a favore del difensore antistatario.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 112 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di liquidare le spese del primo giudizio di appello.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, quale modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati dal giudice del rinvio i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi.
Il primo motivo è fondato.
2.1 Invero, liquidando le spese del giudizio di secondo grado, la Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto della soccombenza dell’ente impositore prima e dopo la cassazione con rinvio, ma si è limitata a regolamentare le sole « spese del presente grado di giudizio ».
2.2 A tale proposito, è pacifico che il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e sulle spese dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 13 giugno 2018, n. 15506; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2019, n. 28698; Cass., Sez. 2^, 3 agosto 2022, n.
24053; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2024, n. 8842; Cass., Sez. 2^, 11 marzo 2025, n. 6527).
Per cui, la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado deve essere duplicata per tener conto anche della fase definita con la pronuncia della sentenza poi cassata all’esito del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo è infondato.
3.1 In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. 6^5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2024, n. 24051; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). Alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte è giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali sia espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiede un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece,
giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 3^, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass., Sez. 2^, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass., Sez. 6^-3, 29 settembre 2022, n. 28325; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2024, n. 19025).
3.2 Nella specie, tenendo conto delle voci corrispondenti alle varie fasi processuali e del riferimento esplicito del giudice del rinvio (sulla base della nota spese del difensore del contribuente) alla sola liquidazione dei compensi, è agevole constatare, in base a l valore della causa (€ 270,81), che i compensi minimi sono pari ad € 195,00 per il giudizio di primo grado, di € 205 ,00 x 2= 410,00 per il doppio giudizio di secondo grado e a d € 255,00 per il giudizio di legittimità. Per cui, il giudice del rinvio non si è discostato dai parametri minimi ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55 nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore del contribuente, pur avendo omesso la liquidazione del primo giudizio di secondo grado.
4. Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte
decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass. Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Per cui, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’infondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la riliquidazione delle spese per il doppio giudizio di secondo grado nella misura complessiva di € 410,00 (oltre ai relativi accessori) e con la distrazione a favore del difensore antistatario
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’intimata alla rifusione delle spese per il doppio giudizio di secondo grado in favore del ricorrente, liquidandole nella misura complessiva di € 410,00
per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, ferme restando le restanti statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado e sulle spese del giudizio di legittimità; condanna l’intimata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200, 00 per esborsi e di € 5 36,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma, per dichiarato anticipo.