Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11456 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7257/2023 R.G., proposto
DA
NOME, rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 9 marzo 2023, n. 1235/17/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 a prile 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI GIUDIZI DI RINVIO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 9 marzo 2023, n. 1235/17/2023, che, in controversia sull’ impugnazione di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emessa dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE in qualità di concessionaria del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Roma, per conto della Regione Lazio, per tasse automobilistiche relative agli anni 2008 e 2009, dopo la cassazione con rinvio, dapprima, della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 6 dicembre 2016, n. 8041/03/2016, da parte della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 16 marzo 2018, n. 6614, e, poi, della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 9 ottobre 2019, n. 5636/02/2019, da parte della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 26 ottobre 2021, n. 30051, a seguito della riassunzione del processo da parte di NOME COGNOME ha accolto l’appello proposto dal la medesima nei confronti della Regione Lazio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 30 novembre 2015, n. 25187/21/2015, con condanna alla rifusione delle spese dei giudizi di merito e di legittimità e con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il giudice del rinvio ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario della contribuente ed aveva compensato le spese giudiziali -nel senso di condannare l’ente impositore alla rifusione in favore del la contribuente delle spese dei giudizi di merito e di legittimità (oltre ad accessori), liquidandole nella misura di € 325,00 per il giudizio di primo grado, di € 265,00 per il giudizio di secondo grado, di € 200,00 per ciascuno dei giudizi di riassunzione e di € 531,00 per
ciascuno dei giudizi di legittimità e distraendole a favore del difensore antistatario.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, quale modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati dal giudice del rinvio i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi.
Il predetto motivo è fondato per quanto di ragione.
2.1 In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. 6^5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2024, n. 24051; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848).
Alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte è giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali sia espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiede un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 3^, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass., Sez. 2^, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass., Sez. 6^-3, 29 settembre 2022, n. 28325; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2024, n. 19025).
2.2 Nella specie, tenendo conto delle voci corrispondenti alle varie fasi processuali e del riferimento esplicito del giudice del rinvio alla sola liquidazione dei compensi, è agevole constatare, in base al valore della causa (scaglione fino ad € 1.100,00), i compensi minimi sono pari ad € 694,00 per il giudizio di primo grado, ad € 357,00 per il giudizio di secondo grado e ad 339,00 per il giudizio di legittimità. Per cui, il giudice del rinvio non si è discostato dai parametri minimi ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, soltanto nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore della contribuente per i giudizi di legittimità. Ne consegue che i compensi spettanti al medesimo per i giudizi di merito devono essere riliquidati.
Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il
quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass. Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Per cui, valutandosi la parziale fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la riliquidazione (come da note spese trascritte in ricorso) per il giudizio di primo grado, per il giudizio di secondo grado e per i giudizi di rinvio e con la distrazione a favore del difensore antistatario
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’intimata alla rifusione delle spese per i giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole n ella misura di € 570,00 per compensi del giudizio di primo grado, nella misura di € 585,00 per compensi del giudizio di secondo grado, di € 585,00 per compensi del primo giudizio di riassunzione e di € 585,00 per compensi del secondo giudizio di riassunzione, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma,