Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9621 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12761/2024 proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roviano (RM) il DATA_NASCITA e residente a RAGIONE_SOCIALE (CE), Masseria RAGIONE_SOCIALE Massimo (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), in virtù di mandato in calce al ricorso rilasciato su foglio separato, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvocato NOME COGNOME, con Studio in INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzi pec: ‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘,
‘EMAIL‘ ;
contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
Liquidazione spese processuali – Violazione minimi tariffari
-ricorrente –
-avverso la sentenza 6514/2023 emessa dalla CTR Campania il 22/11/2023 e non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
NOME NOME proponeva appello contro il Comune RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per la riforma parziale RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEle di RAGIONE_SOCIALE n. 2244/2022 del 29.6.2022, per aver disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite senza adeguata motivazione nonostante avesse accolto il suo ricorso.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Campania accoglieva l’appello e condannava il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura di euro 1000,00, ritenendo che non ricorressero, nella fattispecie, le ipotesi che, a norma dell’art. 92 c.p.c., giustificano la integrale compensazione, che, dato che in tale giudizio non si era in presenza di un’ipotesi di soccombenza reciproca o di novità RAGIONE_SOCIALE questione o, ancora, di mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza RAGIONE_SOCIALE quali il giudice può compensare le spese del giudizio, dovevano trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti RAGIONE_SOCIALE controversia decisa e, comunque, dovevano essere indicate specificamente, che i giudici di prime cure non avevano provveduto a porre le spese di lite a carico RAGIONE_SOCIALE parte interamente soccombente e non avevano giustificato in alcun modo la scelta RAGIONE_SOCIALE compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e che non apparivano ravvisabili, nella fattispecie, le gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, in considerazione RAGIONE_SOCIALE decisione adottata.
3, Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, 91 e 92 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché del dm n. 55/2014, come integrato
e modificato dal dm n. 147/22, art. 2, per aver la CTR liquidato le spese per un ammontare inferiore a quanto previsto dai dd.mm. citati senza dare alcuna spiegazione- motivazione in merito.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La presente controversia deve essere decisa sulla base dei seguenti principi:
in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva ai dd.mm. nn. 55 del 2014, 37 del 2018 e 147 del 2022 (applicabili ratione temporis ), non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020);
ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021);
la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti RAGIONE_SOCIALE relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni RAGIONE_SOCIALE legge o RAGIONE_SOCIALE
tariffe (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32394 del 11/12/2019);
la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese non ha l’onere dell’analitica specificazione RAGIONE_SOCIALE voci e degli importi considerati allorquando detti minimi siano stati largamente violati senza alcuna giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005);
il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta l’art. 24 RAGIONE_SOCIALE l.n. 794 del 1942 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20604 del 14/10/2015; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8824 del 05/04/2017).
Orbene, considerato che il valore RAGIONE_SOCIALE causa era, in primo grado, pari ad euro 4.138,00 e, in secondo grado, pari ad euro 2.136,00, che lo scaglione tariffario era, quindi, quello oscillante tra 1.100,00 e 5.200,00 euro e che i valori medi di cui all’alle gata tabella (23 e 24) possono essere diminuiti fino al 50% (e fino al 70% per quanto concerne la fase di trattazione), i valori minimi intangibili sarebbero stati pari, avuto riguardo al primo grado di giudizio, a complessivi euro 1.006,70 e, in relazione al giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 1.117,00. Da ciò consegue che la CTR ha riconosciuto un importo, peraltro omnicomprensivo, di euro 1.000,00 senz’altro inferiore ai minimi tariffari.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di liquidare in favore del ricorrente gli importi in precedenza quantificati (oltre accessori di legge), con attribuzione
all’avvocato antistatario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con attribuzione all’AVV_NOTAIO, siccome dichiaratosene antistatario, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.000,70 per il primo grado di giudizio e dell’importo di euro 1.117,00 per il secondo grado di giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge; condanna l’intimato al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO, siccome dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.3.2025.