Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27268  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1556/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.  SIRACUSA  n. 6399/2020, depositata il 16/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
 L’oggetto  del  giudizio  è  rappresentato  dall’impugnazione  della sent. n. 6399/2020, resa dalla CTR Sicilia -Sez. Siracusa, dep. il 16/11/2020 e non notificata, relativamente al solo capo di condanna alle spese nei confronti dell’ufficio.
 Era  infatti  accaduto  che  il  contribuente,  sig.  COGNOME  NOME, avesse  impugnato  il  silenziorifiuto  opposto  dall’amministrazione finanziaria  alla  sua  richiesta  di  rimborso  della  quota  del  90% dell’IRPEF ,  in  base  alle  disposizioni  agevolatrici  connesse  ai  noti fatti  del  c.d.  sisma  Sicilia,  per  l’importo complessivo di 12.219,42 euro.
Detto ricorso è stato respinto dalla CTP di Siracusa con la sent. n. 215/2012.
Parimenti, anche la CTR della Sicilia -Siracusa, con la sentenza n. 762/2014, aveva respinto l’appello proposto dalla sig.ra COGNOME  NOME,  in  qualità di unica erede  del defunto contribuente.
Ne era quindi seguito un giudizio di legittimità, all’esito del quale la S.C. di Cassazione aveva accolto le ragioni esposte dal contribuente e con l’ordinanza n. 245557/2019 aveva cassato la decisione di merito, rinviando alla predetta Commissione regionale affinché in diversa composizione decidesse nel merito rivalutando i fatti alla luce del principio di diritto affermato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese per l’intero giudizio, compreso quello avanti ai giudici di legittimità.
Nel giudizio di rinvio, riassunto ad istanza della contribuente, la CTR della Sicilia-Siracusa, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione, riconoscendo il diritto al rimborso; tale decisione ha altresì condannato l’ufficio alle spese dei quattro gradi di giudizio, con modalità ritenuta dalla ricorrente palesemente incongrua e al di sotto dei minimi tariffari: infatti la sentenza ha condannato l’ufficio al rimborso delle spese di lite per Euro 300 quanto al I grado, Euro 600 per l’appello, Euro 600 per il giudizio in cassazione ed Euro 600 per il giudizio di rinvio.
 Ha  quindi  proposto  nuovamente  ricorso  per  cassazione  la contribuente,  sulla  scorta  di  due  motivi  di  impugnazione.  L’ufficio non si è costituito, rendendosi perciò intimato.
 E’stata,  quindi,  fissata  udienza  camerale  per  il  10.09.2025,  in vista  della  quale  la  ricorrente  ha  depositato  memoria  ex  art.  380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
 Il  ricorso  proposto  dal  contribuente  avverso  la  sentenza  della Commissione  Tributaria Regionale della Sicilia -Siracusa, n. 6399/2020, depositata il 16.11.2020 e non notificata, si fonda su due motivi di ricorso di seguito schematizzati:
I° MOTIVO) violazione art. 92 c.p.c.; art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014 come modd. dal d.m. 37/2018, nonché omessa motivazione del capo relativo alle spese, in quanto la liquidazione è avvenuta in modo forfettario per ciascun grado del giudizio, richiamando i parametri del d.m. 140/2012 e discostandosi senza alcuna motivazione dalla nota spese specificamente redatta ai sensi del d.m. n. 55/2014 e prodotta dalla ricorrente; detta liquidazione ha altresì violato i limiti tariffari, contraddicendo l ‘esigenza di
provvedere  alla  determinazione  del  compenso  nel  rispetto  del decoro della professione svolta;
II° MOTIVO) in via subordinata, violazione art. 92 c.p.c.; art. 2233 c.c. e del d.m. 127/2004, d.m. 140/2012, d.m. 55/2014 modd. dal d.m. n. 27/2018, nonché omessa motivazione del capo relativo alle spese
In via del tutto pregiudiziale occorre dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio. Infatti, l’amministrazione non è costituita, ma la notifica è correttamente eseguita presso la direzione provinciale (sul punto si rinvia a Sez. 5, ord. n. 27976 del 07/12/2020, la quale ha affermato che, in tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell’Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia alla luce del carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato). L’ufficio va pertanto considerato intimato.
 Tanto  premesso,  il  primo  motivo  di  ricorso  deve  ritenersi fondato, risultando perciò assorbito il  secondo  mezzo,  svolto peraltro in via subordinata.
Ai fini della decisione, si deve  dare conto che la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in atti, ha effettivamente provveduto alla liquidazione di  quattro gradi  del  giudizio  in  modo forfettario  ed  immotivato,  richiamando  erroneamente  i  parametri del  d.m.  150/2012,  salvo  poi  discostarsene  in  modo  del  tutto tautologico e privo di motivazione, senza neppure confrontarsi con la nota spese prodotta dalla contribuente.
In diritto, si può richiamare innanzitutto la più recente Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025, secondo cui l’inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall’art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ed ancora, Sez. 2, ord. n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 – 01), ha stabilito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023).
Orbene, quanto alla individuazione dei parametri di riferimento cui ancorare la liquidazione, occorre altresì rilevare l’erroneo ed
immotivato  richiamo  al  d.m.  140/2012,  alla  luce  dei  seguenti precedenti di legittimità:
secondo Sez. 6, ord. n. 3798 del 07/02/2022, infatti, il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l’annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali; sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all’adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite. Inoltre, Sez. 3, ord. n. 19989 del 13/07/2021 ha stabilito che in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado. La stessa decisione ha però precisato, con principio applicabile alla presente fattispecie che in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.
Ne deriva che, poiché la sentenza di rinvio è intervenuta nel 2020 ed essa doveva procedere alla liquidazione -in quel momento -di tutti  i  gradi  del  giudizio,  il  giudicante  avrebbe  dovuto  applicare  i parametri di cui al d.m. 55/2014, provvedendo altresì a confrontarsi motivatamente  con  la nota spese specificamente redatta dalla parte vittoriosa e in linea con tali parametri.
Occorre  inoltre  ribadire  che  qualora -come  nel  caso  di  specie dovrà avvenire – la liquidazione dei compensi professionali e delle spese  di  lite  avvenga  in  base  ai  parametri  di  cui  al  d.m.  n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere  al  di  sotto  dei  valori  minimi,  in  quanto  aventi  carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).
Il  primo  motivo  di  ricorso  deve,  in  definitiva,  essere  accolto,  con assorbimento del secondo mezzo.
 La  pronuncia  impugnata  va  quindi  cassata  con  rinvio  alla Commissione tributaria regionale, nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia -Sez. Siracusa affinché, in  diversa  composizione,  proceda  ad  una  nuova  liquidazione  delle spese  di  ciascun  grado  del  giudizio,  tenendo  conto  dei  principi sopra espressi.
Il  giudice  del  rinvio  provvederà  altresì  sulle  spese  relative  al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e cassa, di conseguenza, la decisione impugnata; rinvia  alla  Corte  di  Giustizia  Tributaria  di  II  grado  della  Sicilia  Siracusa, in  diversa  composizione,  al fine di  provvedere  alla
regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  10  settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME