Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1556/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 6399/2020, depositata il 16/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
L’oggetto del giudizio è rappresentato dall’impugnazione della sent. n. 6399/2020, resa dalla CTR Sicilia -Sez. Siracusa, dep. il 16/11/2020 e non notificata, relativamente al solo capo di condanna alle spese nei confronti dell’ufficio.
Era infatti accaduto che il contribuente, sig. COGNOME NOME, avesse impugnato il silenziorifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso della quota del 90% dell’IRPEF , in base alle disposizioni agevolatrici connesse ai noti fatti del c.d. sisma Sicilia, per l’importo complessivo di 12.219,42 euro.
Detto ricorso è stato respinto dalla CTP di Siracusa con la sent. n. 215/2012.
Parimenti, anche la CTR della Sicilia -Siracusa, con la sentenza n. 762/2014, aveva respinto l’appello proposto dalla sig.ra COGNOME NOME, in qualità di unica erede del defunto contribuente.
Ne era quindi seguito un giudizio di legittimità, all’esito del quale la S.C. di Cassazione aveva accolto le ragioni esposte dal contribuente e con l’ordinanza n. 245557/2019 aveva cassato la decisione di merito, rinviando alla predetta Commissione regionale affinché in diversa composizione decidesse nel merito rivalutando i fatti alla luce del principio di diritto affermato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese per l’intero giudizio, compreso quello avanti ai giudici di legittimità.
Nel giudizio di rinvio, riassunto ad istanza della contribuente, la CTR della Sicilia-Siracusa, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione, riconoscendo il diritto al rimborso; tale decisione ha altresì condannato l’ufficio alle spese dei quattro gradi di giudizio, con modalità ritenuta dalla ricorrente palesemente incongrua e al di sotto dei minimi tariffari: infatti la sentenza ha condannato l’ufficio al rimborso delle spese di lite per Euro 300 quanto al I grado, Euro 600 per l’appello, Euro 600 per il giudizio in cassazione ed Euro 600 per il giudizio di rinvio.
Ha quindi proposto nuovamente ricorso per cassazione la contribuente, sulla scorta di due motivi di impugnazione. L’ufficio non si è costituito, rendendosi perciò intimato.
E’stata, quindi, fissata udienza camerale per il 10.09.2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Siracusa, n. 6399/2020, depositata il 16.11.2020 e non notificata, si fonda su due motivi di ricorso di seguito schematizzati:
I° MOTIVO) violazione art. 92 c.p.c.; art. 2233 c.c. e del d.m. n. 55/2014 come modd. dal d.m. 37/2018, nonché omessa motivazione del capo relativo alle spese, in quanto la liquidazione è avvenuta in modo forfettario per ciascun grado del giudizio, richiamando i parametri del d.m. 140/2012 e discostandosi senza alcuna motivazione dalla nota spese specificamente redatta ai sensi del d.m. n. 55/2014 e prodotta dalla ricorrente; detta liquidazione ha altresì violato i limiti tariffari, contraddicendo l ‘esigenza di
provvedere alla determinazione del compenso nel rispetto del decoro della professione svolta;
II° MOTIVO) in via subordinata, violazione art. 92 c.p.c.; art. 2233 c.c. e del d.m. 127/2004, d.m. 140/2012, d.m. 55/2014 modd. dal d.m. n. 27/2018, nonché omessa motivazione del capo relativo alle spese
In via del tutto pregiudiziale occorre dare atto della corretta instaurazione del contraddittorio. Infatti, l’amministrazione non è costituita, ma la notifica è correttamente eseguita presso la direzione provinciale (sul punto si rinvia a Sez. 5, ord. n. 27976 del 07/12/2020, la quale ha affermato che, in tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell’Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia alla luce del carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato). L’ufficio va pertanto considerato intimato.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato, risultando perciò assorbito il secondo mezzo, svolto peraltro in via subordinata.
Ai fini della decisione, si deve dare conto che la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in atti, ha effettivamente provveduto alla liquidazione di quattro gradi del giudizio in modo forfettario ed immotivato, richiamando erroneamente i parametri del d.m. 150/2012, salvo poi discostarsene in modo del tutto tautologico e privo di motivazione, senza neppure confrontarsi con la nota spese prodotta dalla contribuente.
In diritto, si può richiamare innanzitutto la più recente Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025, secondo cui l’inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall’art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ed ancora, Sez. 2, ord. n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 – 01), ha stabilito che in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata. (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023).
Orbene, quanto alla individuazione dei parametri di riferimento cui ancorare la liquidazione, occorre altresì rilevare l’erroneo ed
immotivato richiamo al d.m. 140/2012, alla luce dei seguenti precedenti di legittimità:
secondo Sez. 6, ord. n. 3798 del 07/02/2022, infatti, il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l’annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali; sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all’adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite. Inoltre, Sez. 3, ord. n. 19989 del 13/07/2021 ha stabilito che in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado. La stessa decisione ha però precisato, con principio applicabile alla presente fattispecie che in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.
Ne deriva che, poiché la sentenza di rinvio è intervenuta nel 2020 ed essa doveva procedere alla liquidazione -in quel momento -di tutti i gradi del giudizio, il giudicante avrebbe dovuto applicare i parametri di cui al d.m. 55/2014, provvedendo altresì a confrontarsi motivatamente con la nota spese specificamente redatta dalla parte vittoriosa e in linea con tali parametri.
Occorre inoltre ribadire che qualora -come nel caso di specie dovrà avvenire – la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).
Il primo motivo di ricorso deve, in definitiva, essere accolto, con assorbimento del secondo mezzo.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia -Sez. Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova liquidazione delle spese di ciascun grado del giudizio, tenendo conto dei principi sopra espressi.
Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e cassa, di conseguenza, la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia Siracusa, in diversa composizione, al fine di provvedere alla
regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME