Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24752 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7855/2022 R.G.R. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma e con elezione di domicilio digitale;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5429/2021, depositata in data 30.11.2021, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava il ruolo esattoriale e l’avviso di accertamento esecutivo ivi portato per un importo di € 2.467,40 , di cui asseriva di essere venuto casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del Concessionario in data 6.5.2019.
PROCESSO TRIBUTARIO -SPESE PROCESSUALI.
La C.T.P. di Roma accoglieva integralmente il ricorso e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 350,00, oltre accessori, da distrarre in favore del difensore.
3.La C.T.R. del Lazio, adita da COGNOME Stefano limitatamente alla statuizione relativa alle spese processuali, rigettava l’appello, ritenendo corretta la liquidazione operata dal giudice di primo grado, sia a causa dell’assenza delle fasi istruttoria e decisionale, sia in quanto il giudice ha il potere di derogare ai valori minimi dei parametri, sia per la estrema semplicità della causa.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
Per la decisione della causa è stata fissata l’udienza camerale del 2.7.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, rubricato « violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c . », la parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, nel confermare la sentenza gravata laddove aveva disposto la condanna dell’A.d.E.R. al pagamento delle spese di lite nella misura di € 350,00 , riteneva tale liquidazione rispettosa dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, sul presupposto che nel corso del giudizio di primo grado non fossero state svolte la fase istruttoria e la fase decisionale e sul presupposto della derogabilità dei minimi tariffari. Deduce, al riguardo, che la CTR del Lazio avrebbe violato l’art. 4, comma 5 , del DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 37/2018, atteso che la fase istruttoria era stata volta, stante il deposito di memoria illustrativa, ed anche la fase decisionale
andava tenuta in considerazione, in quanto, pur non essendo stato presente all’udienza di discussione, il D.M. n. 55/2014 prevedeva una serie di ulteriori attività successive alla decisione della causa. Inoltre, non era consentito derogare ai parametri minimi, tranne che per la fase istruttoria, ma solo fornendo specifica motivazione.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
Questa Corte ha affermato (da ultimo, Cass. n. 11465/2025), che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. 6^5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2024, n. 24051; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848).
Alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte ha affermato che la quantificazione del compenso e delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiede un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del
decoro professionale (Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 3^, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass., Sez. 2^, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass., Sez. 6^-3, 29 settembre 2022, n. 28325; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2024, n. 19025).
Nella specie, il giudice del gravame avrebbe dovuto tener conto, quanto al giudizio di primo grado, dello scaglione di valore da 1.101,00 a 5.200,00 euro, dei parametri minimi (aggiornati con il D.M. n. 37/2018) previsti per le fasi processuali di studio (euro 270,00), introduttiva (euro 170,00) ed istruttoria (euro 189,00), avendo il ricorrente depositato la memoria illustrativa ex art. 32 del decreto legislativo n. 546/1992, mentre è giuridicamente corretta la mancata considerazione della fase decisionale, non avendo la parte ricorrente neppure allegato di aver concretamente svolto una delle attività indicate nel l’art. 4 del D.M. n. 55/ 2014 (‘ fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso’ ), pacifica essendo la mancata partecipazione all’udienza di discussione.
3.2 Quanto al giudizio di secondo grado, stante la fondatezza del gravame, considerati il valore della causa, pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di spese processuali di primo grado (complessivi euro 629,00) e quanto liquidato (euro 350,00), nonché le fasi studio ed introduttiva, in difetto di attività riconducibili alle fasi istruttoria e decisionale, la C.T.R. avrebbe
dovuto liquidare, rispettivamente, euro 85,00 ed euro 50,00, in conformità ai parametri minimi.
Ritenendosi, pertanto, la fondatezza del motivo dedotto nei limiti sopra precisati, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la riliquidazione delle spese giudiziali di primo e secondo grado, a carico dell’ente soccombente RAGIONE_SOCIALE nella misura complessiva di euro 629,00 per il primo grado e di euro 135,00 per il secondo grado, oltre ai relativi accessori e con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha anche in questa fase dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese processuali di primo grado in complessivi euro 629,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa e rimborso c.u.; in euro 135,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa e rimborso c.u. per il grado di appello; in euro 200,00 per esborsi, euro 510,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa per il giudizio di cassazione, in tutti i casi con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2025.