Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20173 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 11588-2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresenta to e difeso dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 6593/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 20/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio da Cass. n. 1791/2023, aveva parzialmente accolto l’appello del contribuente , limitatamente alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado disatteso «la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa e …(per essersi)… discostata in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento»
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere i Giudici d’appello erroneamente omesso di liquidare i compensi relativi alla fase di trattazione/istruttoria relativa al grado di appello ed al grado di rinvio.
2.1. N ell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, invalidamente
notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese.
2.2. Non si pone tuttavia la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese , atteso che questa Corte, con l’ordinanza di rinvio n. 1791/2023, ha implicitamente ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, accogliendo il motivo di impugnazione relativo alla liquidazione delle spese di lite.
2.3. Occorre infatti evidenziare che l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda non soltanto le questioni dedotte nel giudizio di legittimità ma anche quelle che in tale giudizio avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d’ufficio dalla Corte di cassazione quale necessario presupposto della sentenza (cfr. Cass. nn. 11614/1998, 5800/1997).
2.4. Stabilito quanto precede, le doglianze vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
2.5. Va preliminarmente evidenziato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di spese processuali i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (cfr. Cass. Sez. U, n. 17405 del 2012; Cass. n. 27233 del 2018; Cass. n. 17577 del 2018).
2.6. È stato dunque affermato il principio secondo cui, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del nuovo d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 31884 del 2018).
2.7. Nel caso concreto , i Giudici d’appello hanno affermato quanto segue:« … la Corte ritiene che … si possa fare applicazione del dispositivo dell’art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n.55, come modificato dal decreto 13 agosto 2022, n.147, in base al quale il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto che possono essere diminuiti del 50 per cento. Pertanto la liquidazione delle spese, in riferimento alla nota spese depositata dal contribuente, viene effettuata come segue: compensi giudizio di 1° grado per la fase di studio € 540,00 per la fase introduttiva € 340,00 per la fase di trattazione € 270,00 per la fase decisoria € 875,00 Somma Totale, decurtata della metà, ex art.4 DM 55/2014 € 1.012,50 compensi giudizio di 2° grado – appellata non costituita per la fase di studio € 605,00 per la fase introduttiva € 405,00 per la fase decisoria € 875,00 Somma Totale, decurtata della metà, ex art.4 DM 55/2014 € 942,50 compensi giudizio innanzi alla corte di cassazione – intimata non costituita Per la fase di studio € 675,00 Per la fase introduttiva € 740,00 Per la fase decisoria € 370,00 Somma Totale, decurtata della metà, ex art.4 DM 55/2014 € 892,50 compensi giudizio di rinvio – appellata non costituita Per la fase di studio € 605,00 Per la introduttiva € 405,00 Per la fase decisoria € 875,00 Somma Totale, decurtata della metà, ex art.4 DM 55/2014 € 942,50 . Oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 % ed agli accessori di legge, il tutto da distrarsi ex art. 93 c. p.c. all’ Avv. NOME COGNOME che si è dichiarato
antistatario. P.Q.M. La Corte, in sede di rinvio, accoglie in parte l’appello del contribuente; condanna AMA al pagamento delle spese, liquidate come in motivazione, in € 1.012,50 per il giudizio di 1° grado, € 942,50 per il giudizio di 2° grado, € 892,50 per il giudizio innanzi alla corte di cassazione, € 942,50 per il giudizio di rinvio, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 % ed agli accessori di legge, detratte le spese eventualmente già corrisposte, il tutto da distrarsi ex art. 93 c.p.c. all’Avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario».
2.8. Poste tali premesse, va osservato che l ‘art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 è stato oggetto di riformulazione in relazione all ‘art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), che permane a seguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
2.9. Nell ‘iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
2.10. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale dell ‘ inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione ( ex plurimis cfr. Cass. n. 28325 del 2022).
2.11. Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 l’art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso
dell’inderogabilità delle ‘riduzioni massime’ in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
2.12. Va da ultimo precisato che la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) ha affermato che «l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato medesimo e, dall’altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l’attuazione di tali legittimi obiettivi».
2.13. Nella specie, i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all’esigenza di garantire la trasparenza e l’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
2.14. Deve pertanto affermarsi che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e dal d.m. n. 147/2022 (applicabile ratione temporis ), il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
2.15. Nella vicenda in esame la liquidazione operata dalla Commissione tributaria regionale (regolata per i gradi di giudizio dal regime introdotto dal d.m. 147/2022) è pari ad Euro 1.012,50 per il giudizio di primo grado, Euro 942,50 per il giudizio di secondo grado, Euro 892,50 per il giudizio
innanzi alla Corte di cassazione ed Euro 942,50 per il giudizio di rinvio, non risultando dunque inferiore ai valori minimi fissati dalle tabelle.
2.16. Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi che il Collegio condivide, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va, infatti, fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali -sulla base del criterio del disputatum , ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introd uttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465 del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011).
2.17. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’ap pellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022).
2.18. Va infine rilevato, che in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (cfr. Cass. n. 8561 del 2023); quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione (cfr. Cass. n. 34575 del 2021).
2.19. Considerato ciò, il valore della causa in primo grado, da commisurare all’importo degli estratti di ruolo ed alle cartelle impugnate, era dunque pari ad Euro 4.188,31, come riportato nel ricorso originario, allegato al ricorso in cassazione.
2.20. In relazione al valore indicato, l’importo minimo, liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi indicate dal ricorrente, era pari ad Euro 1.065,00, risultando dunque inferiore all’importo liquidato per il primo grado.
2.21. Con riguardo al giudizio di secondo grado, essendo stata disposta, in primo grado, la compensazione delle spese di lite ed avendo l’odierna ricorrente ottenuto in appello la condanna della controparte a titolo di spese di lite al pagamento della somma di Euro 500,00, il valore della causa, in base al principio del disputatum , era pari ad Euro 500,00 -Euro 0,00, ovvero Euro 500,00.
2.22. In relazione al valore indicato, l’importo minimo, liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi indicate dalla ricorrente, esclusa quella relativa alla fase istruttoria, sulla scorta di quanto dianzi illustrato, era pari ad Euro 233,00, risultando dunque superiore all’importo liquidato per il grado d’appello, con conseguente infondatezza delle doglianze della ricorrente sul punto.
2.23. Con riguardo al giudizio di cassazione, in relazione allo stesso valore della controversia indicato dal ricorrente nel primo ricorso in cassazione (Euro 1.300,00), l’importo minimo, liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi indicate dalla ricorrente, era pari ad Euro 939,00, risultando inferiore all’importo liquidato dai Giudici di merito.
2.24. Con riguardo al giudizio di rinvio, essendo stata disposta, in secondo grado, la liquidazione delle spese di lite in misura pari a complessivi Euro 1.200,00 ed avendo l’odierna ricorrente ottenuto in sede di rinvio la condanna della controparte a titolo di spese di lite al pagamento della somma di complessivi Euro 1.955,00, il valore della causa, in base al principio del disputatum , era pari ad Euro 1.955,00 -Euro 1.200,00, ovvero Euro 755,00.
2.25. In relazione al valore indicato, l’importo minimo, liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi indicate dalla ricorrente, esclusa quella relativa alla fase istruttoria, sulla scorta di quanto dianzi illustrato, era pari ad Euro 233,00, risultando quindi superiore
all’importo liquidato, con conseguente infondatezza delle doglianze della ricorrente sul punto.
2.26. Ne consegue che, pur tenendo conto che per talune fasi la liquidazione risulta inferiore agli importi minimi fissati dalle tabelle, dalla somma di tutti gli importi liquidati per i singoli gradi di giudizio risulta un importo complessivamente superiore a quanto spettante al ricorrente sulla base dei parametri citati.
2.27. Avendo il ricorrente ottenuto una liquidazione complessivamente superiore alle somme dovute, le censure proposte con il presente ricorso sono pertanto prive di fondamento.
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da