Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12276 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7876/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 564/2022 depositata il 09/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza indicata in epigrafe con cui , non di meno, la Commissione tributaria
regionale ha disposto la rifusione a suo favore RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina RAGIONE_SOCIALE libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2- dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
È stato affermato che in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successivamente al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. VI -2 n. 10343/2020).
Peraltro, a norma dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr. Cass. VI-2 n. 26706/2019).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado per il Lazio -Roma, in diversa composizione, cui