Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 27901-2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 3216/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 24/6/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato, limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese del giudizio, la sentenza n.
, con cui era stata annullata la cartella esattoriale notificata alla contribuente dalla Regione Lazio.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 Decreto Ministeriale n. 55/2014 del Ministero della Giustizia come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 D.lgs. 546/1992, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo grado senza distinguere le spese relative ai due gradi di giudizio, quantificandole in forma omnicomprensiva in misura pari ad Euro 500,00, anche al di sotto dei minimi tariffari e senza fornire idonea motivazione al riguardo.
1.2. La doglianza è fondata con riguardo al primo profilo circa la liquidazione cumulativa delle spese di lite.
1.3. Invero, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (cfr. Cass. nn. 18905 del 2017, 19623 del 2016, Cass. n. 24890 del 2011, 13138 del 2011, 6338 del 2008).
1.4. A tale consolidato orientamento non risulta essersi conformata l’impugnata sentenza, che ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali di ambedue i gradi di merito, senza distinguere tra primo e secondo grado.
Pertanto, il ricorso va accolto, con assorbimento di ogni altra questione, e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà dal principio di diritto enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità