Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 825 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 825 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11168-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE 13756881002;
-intimata – avverso la sentenza n. 1676/11/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
la parte contribuente proponeva ricorso avverso RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 3943/18/2019, ritenendo intervenuta la prescrizione RAGIONE_SOCIALE stesse, accoglieva il ricorso e condannava il concessionario al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio con il beneficio della distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO;
passata in giudicato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, la parte contribuente proponeva giudizio di ottemperanza con riferimento al suddetto giudicato;
la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rilevato che l’avvenuto pagamento del dovuto da parte dell’Amministrazione a favore dell’istante elide l’interesse di quest’ultimo a proseguire il presente giudizio per ottenere la pronuncia, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio che venivano liquidate nella misura complessiva di euro 580.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l’RAGIONE_SOCIALE non si costituiva.
Considerato che
Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver operato una liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese omnicomprensiva e non già distinta per fasi.
Il motivo di impugnazione è fondato.
E’ stato affermato che:
Ric. 2021 n. 11168 sez. MT – ud. 09-11-2022
-2-
è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al D.M. n. 55 dell 2014 (che detta i criteri applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 de 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più i vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenut specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza RAGIONE_SOCIALE percentuali diminuzione incontra il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., il qua preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020; C:ass. sez. 6-5 3 novembre 2022, n. 32363);
inoltre, questa Corte ha affermato il principio secondo cui “i tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distin spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché sol tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di ca adottati e di conseguenza le ragioni per le qualli sono sta eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (Cass. sez. 6-5, 3 novembre 2022, n. 32363; Cass., Sez. 6-5, n. 20935 del 07/09/2017; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890).
La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi suddetti laddove, nel dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione del materia del contendere, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, nella misura complessiva di euro 580.
Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di second grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in divers composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio’ del 9 novembre 2022.