Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24079 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/09/2024
Oggetto:
ottemperanza-spese
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10485/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
Regione Lazio, in persona del presidente p.t.;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Roma n. 4324/2022 depositata l’11 aprile 2022 ;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto un ricorso in riassunzione, a seguito di un’ordinanza di rinvio di questa Corte ( n. 15889 del 2021), con il quale l’AVV_NOTAIO (d’ ora in poi odierno ricorrente) ha chiesto il
riconoscimento del suo diritto alla liquidazione delle spese processuali in un giudizio di ottemperanza.
La controversia trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dalla Regione Lazio (d’ora in poi intimata) nei confronti di NOME COGNOME con il patrocinio dell’odierno ricorrente . La CTP di Roma (sentenza n. 25270/2016) aveva accolto il ricorso, liquidando le spese in favore dell’odierno ricorrente, quale antistatario, in € 200,00.
Dopo il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza, restando inadempiuto l’obbligo del pagamento delle spese di lite, l’odierno ricorrente proponeva giudizio di ottemperanza , all’esito del quale la CTP di Roma (sentenza n. 10093 del 2019) nominava un commissario ad acta , omettendo la pronuncia sulle spese.
Il provvedimento veniva impugnato dall’odierno ricorrente e, all’esito del giudizio di cassazione, la RAGIONE_SOCIALE con l’ordinanza sopra richiamata ha cassato con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, sul presupposto che il giudice a quo non avesse fornito alcuna motivazione in merito al perché non aveva liquidato le spese di lite in favore del ricorrente, «pur in presenza di una sua piena vittoria anche in quella sede».
Riassunto il giudizio, la sentenza oggi impugnata, sul rilievo che l’odierno ricorrente fosse parte integralmente vittoriosa, sia nel giudizio di ottemperanza, sia in quello di legittimità, ha riconosciuto il suo diritto alle spese legali, liquidandole in: € 100,00 per esborsi ed € 200 per compensi, più accessori di legge, per la fase dell’ottemperanza; € 100 per esborsi ed € 350 per compensi, più accessori di l egge, per la fase di legittimità; € 100 per esborsi ed € 200 per compensi più accessori di legge, per la fase di riassunzione.
Il ricorrente propone ricorso fondato su due motivi, la controparte resta intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 disp. att. cod. proc civ., dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’ art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Evidenzia di avere depositato in data 24.3. 2022 , in prossimità dell’udienza di discussione memorie illustrative con nota spese. Censura che la sentenza non abbia in alcun modo motivato il discostamento dai valori medi e RAGIONE_SOCIALE nota spese depositata.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura che la sentenza non abbia in alcun modo motivato il discostamento dai valori minimi. Si duole che la liquidazione spese sia stata operata omettendone una distinzione per fasi. Rispetto al valore RAGIONE_SOCIALE controversia per il primo giudizio di ottemperanza e per il grado di rinvio, la liquidazione è stata operata, secondo il ricorrente, «in misura evidentemente inferiore ai parametri minimi, come si vedrà, previsti nella tabella 1-2 allegata al DM 55/2014 senza, ancorché non fosse in ogni caso consentito (attesa l’entrata in vigore del DM 37/2018 del RAGIONE_SOCIALE che ha reso espressamente inderogabili i minimi tariffari), motivare in alcun modo le ragioni di tale riduzione».
I motivi sono fondati nei termini di seguito esposti e, stante la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
Occorre, in via preliminare, premettere che il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta l’art. 24 RAGIONE_SOCIALE l. n. 794 del 1942 (Cass. Sez. L, n. 8824/2017, Rv. 643908 -01, Sez. 3, n. 20604/2015, Rv. 637583 – 01).
Tale onere si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto RAGIONE_SOCIALE pronuncia in modo conciso, ovvero succinto, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass., Sez. 2, n. 22762/2023, Rv. 668570 – 01).
I principi ora ricordati trovano la loro ragione nella circostanza del venir meno del vincolo legale RAGIONE_SOCIALE inderogabilità dei minimi tariffari, nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014 n. 55. In tal senso è stato affermato che in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815/2023, Rv. 667534 – 01).
Non sussistendo più, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio, le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento che individuano la misura economica standard del valore RAGIONE_SOCIALE prestazione professionale. Ne consegue che, il giudice è tenuto a specificare i
criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286, Rv. 647179 – 01; Cass., Sez. 6-2, 1° giugno 2020, n. 10343, Rv. 657887 – 01; Cass., Sez. 6-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6- 2, 19 novembre 2021, n. 35591).
Deve, inoltre, essere ribadito il principio per cui il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (Cass. Sez. 6 – 3, n. 18905/2017, Rv. 645162 – 01).
Il giudice deve, quindi, spiegare le ragioni dell’eliminazione o RAGIONE_SOCIALE riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n. 8824, Rv. 643908 – 01; Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076).
Diversamente, nel caso in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione RAGIONE_SOCIALE somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla parte che ne contesti la liquidazione l’onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in relazione ai quali l’importo riconosciuto deve considerarsi errato (cfr. Cass., Sez. 6-2, n. 30716/2017, Rv. 647175 – 01; Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2021, n. 1076, Sez. 1, n. 18584/2021, Rv. 661816 – 02).
Deve, quindi, essere ritenuto superato il difforme orientamento secondo cui (Cass., Sez. 1, n. 20289/2015, Rv. 637440 – 01), in tema di liquidazione delle spese processuali, la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo RAGIONE_SOCIALE tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.
Occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità, sempre in tema di spese giudiziali, ha affermato l’obbligo per il giudice di liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, in quanto solo attraverso tale specificazione le parti hanno modo di controllare i criteri di calcolo adottati (Cass., Sez. 6 – 3, n. 18905/2017, cit.). Tale distinzione deve ritenersi, pertanto, sufficiente, ai fini del controllo sulla liquidazione delle spese, non essendo, a tal fine, necessaria anche una liquidazione delle singole fasi del giudizio.
3.1. Nella specie, trattandosi di giudizio definito con sentenza dell’11 aprile 2022, trovano applicazione i parametri di cui al dm n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
Trattandosi di un giudizio di valore sino a € 1.100,00, i valori previsti per i gradi di merito sono:
Fase di studio RAGIONE_SOCIALE controversia
€ 170,00
Fase introduttiva del giudizio
€ 100,00
Fase istruttoria e/o di trattazione
€ 85,00
Fase decisionale
€ 170,00
Per un totale di
€ 525,00
gli importi sono, poi, riducibili del 50% (per la fase istruttoria non oltre il 70%, pari ad € 59,50);
Gli importi liquidabili al minimo sarebbero pari a € 279,50 (a fronte del l’importo liquidato in € 200,00) .
Per il giudizio di legittimità i valori sono i seguenti:
1. Fase di studio RAGIONE_SOCIALE controversia € 240,00;
2. Fase introduttiva del giudizio
€ 270,00
3. Fase decisionale € 135,00
Per un totale di
€ 645,00
importi sono riducibili del 50% (322,50);
Da quanto esposto consegue che l ‘importo di € 350,00 liquidato per il giudizio di legittimità è superiore al minimo.
Come si può agevolmente ricavare da un raffronto col contenuto trasfuso in ricorso RAGIONE_SOCIALE nota spese depositata nel fascicolo di parte, la Commissione Tributaria Regionale si è discostata in minus , sia dalle richieste ivi contenute in relazione ai parametri medi, sia da quelli minimi previsti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
La sentenza impugnata, tenuto conto dei principi sopra enunciati, avrebbe dovuto, dunque, specificare i criteri di liquidazione del compenso, trattandosi di un caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, avuto riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di riassunzione. Corretta, viceversa, è stata la liquidazione delle spese per il giudizio di cassazione.
Il ricorso deve essere accolto limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza e al giudizio di riassunzione con rinvio alla Corte di giustizia di primo grado di Roma, in diversa composizione, la quale dovrà, nell’attenersi ai principi di diritto sopra affermati, provvedere anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.