Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10880 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10880 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
Processo tributario-Spese di lite
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9774/2023 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, pec EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t.;
-intimata- avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’EMILIA -ROMAGNA n. 1398/2022, depositata in data 29/11/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 26 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate, sulla base della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 102/2009, aveva contestato al contribuente di aver detenuto e non dichiarato capitali in paesi a fiscalità privilegiata.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente propose ricorso per cassazione, con un unico motivo, che la Corte, con ordinanza n.29891 del 22/06/2021, accolse, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame escludendo l’operatività nella specie della presunzione legale, cui demandò di regolare altresì le spese del giudizio di legittimità.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna, in sede di rinvio, accolse il ricorso del contribuente, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 complessivi, oltre oneri.
Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa appli cazione dell’art. 2233, secondo comma, c.c., degli artt. 4, comma
5, e 5, comma 4, d.m. n 55/2014 nonché dell’art. 113 c.p.c. ; censura la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite, evidenziando che la CTR non ha liquidato le stesse per fasi ma con una unica valutazione omnicomprensiva, si è discostata dai parametri del d.m. 55/2014, scendendo ben oltre il 50% dei valori medi determinati in base al valore della causa di euro 77.114,00 (e in base ai gradi di giudizio), omettendo qualsiasi motivazione.
Occorre preliminarmente evidenziare che in base agli atti depositati telematicamente risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’Agenzia intimata unicamente presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte «In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.» (Cass., Sez. U., n. 22641 del 29/10/2007; orientamento recentemente ribadito da questa Sezione, cfr. Cass. n. 17700 del 22/06/2021).
Occorre quindi rinviare la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.