Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6066 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6066 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
SPESE GIUDIZIO LIQUIDAZIONE OMNICOMPRESIVA DUE GRADI GIUDIZIO- sul ricorso iscritto al n. 11292/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore .
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 2437/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 24 aprile 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese operata dal Giudice regionale con l’impugnata sentenza, con la quale, accogliendo l’appello proposto dalla contribuente, venivano liquidate le spese del doppio grado di giudizio nella somma complessiva di 2.000,00 €.
Con atto notificato in data 10 maggio 2023, RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando due motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la contribuente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 75 c.p.c. disp att., 5 d.m. n. 55/2014, contestando la valutazione della Corte territoriale nella parte in cui non aveva tenuto conto, senza articolare alcuna motivazione a sostegno, la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa (sia con riferimento alla domanda di liquidazione dei compensi di primo, sia di secondo grado) e nella parte in cui, sempre senza alcun supporto motivazionale, si era discostata in modo apprezzabile (pari a circa dieci volte) dai valori medi dei parametri di riferimento.
Con la seconda censura, l’istante ha dedotto, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.l. n. 37/2018 e d.m. n. 147/2022, rimproverando al Giudice dell’appello di aver operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva del doppio grado di merito e, comunque, inferiore ai cd. minimi tariffari per entrambi i gradi di giudizio.
I predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi e vanno accolti per le seguenti ragioni, le quali ribadiscono i principi elaborati da questa Corte in tema di liquidazione delle spese di giudizio.
3.1. Come più volte precisato, anche da ultimo (v. Cass. n. 2365/2024 e Cass. n. 29677/2024), in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, ove si consideri che, in base al disposto dell’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (v., ex multis , Cass. n. 20920/2018; Cass., n. 3438/2016; Cass. n. 625/2014).
3.2. Il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nella nota spese (v. Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011), con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva
di ogni specificazione di dette voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 15533/2022; Cass. n. 23919/2020; Cass. n. 19482/2018; Cass. n. 18905/2017).
3.4. In presenza, poi, di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di offrire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi, tenuto conto del valore della controversa e potendo ridurre le voci e le misure proposte dal difensore ove ritenute non coerenti con i citati criteri, quantificando il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe; il tutto in termini tali da consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge (cfr., su tali principi, Cass. n. 22762/2023, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale e Cass. n. 2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024 cit., nonché Cass. n. 7293/2011; Cass. n. 18890/2012).
3.5. In tema di liquidazione delle spese processuali l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è, poi, soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024).
3.6. In linea generale, a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nella liquidazione delle spese di
lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024).
La decisione della Corte territoriale non si è uniformata a tali principi, avendo operato un’unica liquidazione, forfettaria ed onnicomprensiva per il doppio grado del giudizio di merito, risultando, dunque, contraria ai principi di diritto sopra riepilogati, il che induce ad accogliere il ricorso ed a cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -perché provveda ad effettuare, sulla base di un apprezzamento fattuale circa l’attività difensiva svolta, non esigibile nella sede che occupa, la liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, applicando i suindicati criteri, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26