Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11465 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3774/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Regione Lazio, con sede in Roma, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 19 ottobre 2021, n. 4638/04/2021, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 giugno 2020, n. 1866/04/2020, notificata il 2 novembre 2020;
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 a prile 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 19 ottobre 2021, n. 4638/04/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 23 giugno 2020, n. 1866/04/2020, nei limiti del capo relativo alla condanna della Regione Lazio alla rifusione delle spese giudiziali in favore di NOME COGNOME nella misura complessiva di € 250,00 per il doppio grado di giudizio, dopo la notifica il 2 novembre 2020 di copia autentica della sentenza sopra indicata e pedissequo formale atto di messo in mora con diffida alla corresponsione in favore dell’istante dell’importo complessivo di € 510,69 per sorte liquidata in sentenza (comprensiva di RSG, IVA e CPA), € 21,00 per spese di estrazione di copie autentiche della sentenza, € 60 ,00 per contributo unificato tributario ed € 11,08 per notifica della diffida in accoglimento del ricorso, ed il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica, ha ordinato alla Regione Lazio di corrispondere a NOME COGNOME la somma portata dall’atto di messa in mora e le spese giudiziali nella misura di € 100,00.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, quale modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e delle tabelle 12 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n.
4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati immotivatamente liquidati dal giudice d ell’ottemperanza i compensi professionali in misura inferiore ai parametri minimi e medi.
Il predetto motivo è fondato.
2.1 In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. 6^5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2024, n. 24051; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). Alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte è giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali sia espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiede un’apposita motivazione e non è sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi, invece, giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale (Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 3^, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass., Sez. 3^, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass., Sez. 2^, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass., Sez. 6^-3, 29 settembre 2022, n. 28325; Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. 2^, 11 luglio 2024, n. 19025).
2.2 Nella specie, tenendo conto delle voci corrispondenti alle varie fasi processuali (secondo la riproduzione fattane in ricorso), è agevole constatare che il giudice d ell’ottemperanza si è discostato dai parametri minimi ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (pari ad € 205,00), nella liquidazione dei compensi spettanti al difensore del contribuente in relazione al valore della controversia (fascia fino ad € 1.100,00), senza giustificare in alcun modo le ragioni di tale scostamento. Pertanto, in difetto di idonea motivazione, la liquidazione a tale titolo della maggior somma di € 1.000,00 per il giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria regionale si rivela essere contra legem e deve essere ricondotta ad un ammontare non inferiore al limite minimo.
E tanto è consentito anche al giudice di legittimità sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel
merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass. Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Per cui, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la riliquidazione delle spese giudiziali per il giudizio di ottemperanza in favore del contribuente ed a carico del l’ente impositore nella misura complessiva di € 220,00 (con i relativi accessori).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore del ricorrente, liquidandole nella misura complessiva di € 220,00, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma,