Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13823 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10511/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1138/01/22 depositata l’ 11/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1138/01/22 dell’11/03/2022, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR), pronunciando in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 9335/03/18 della CTR da parte di Cass. n. 15371 del 03/06/2021, accoglieva il ricorso in ottemperanza proposto da COGNOME
RAGIONE_SOCIALE condannando l’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito AER) al pagamento delle spese, liquidate in euro 750,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosene antistatario.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, la società contribuente aveva proposto, davanti alla CTR, ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 3596/49/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva condannato AER al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario. La CTR, con la sentenza n. 9335/03/18, dopo avere dato atto del versamento di quanto dovuto da parte di AER, compensava le spese del giudizio di ottemperanza. Tale sentenza veniva, peraltro, cassata dall’ordinanza n. 15371 del 2021 di questa Corte, con conseguente rinvio in ragione della assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese.
COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
NOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sulle domande di liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del decreto del Ministero della giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal decreto n. 37 del 2018, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’ art. 15 del d.lgs. n.
546 del 1992, per avere la CTR erroneamente effettuato una liquidazione omnicomprensiva del compenso, comunque liquidato in misura inferiore ai minimi previsti dalla legge senza alcuna motivazione.
I due motivi possono essere unitariamente considerati e vanno accolti nei termini di cui appresso si dirà.
2.1. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince con chiarezza che la CTR, dopo aver preso atto della decisione della Corte di cassazione, ha ritenuto l’impossibilità di procedere alla compensazione delle spese e ha, quindi, proceduto alla loro liquidazione. Proprio il chiaro riferimento al principio di diritto evincibile dall’ordinanza della S.C. depone nel senso che il giudice del rinvio si sia limitato a liquidare le spese concernenti la fase di ottemperanza del procedimento, senza provvedere alla liquidazione né delle spese del procedimento di cassazione, come indicato nell’ordinanza di rinvio, né delle spese del procedimento riassunto, come richiesto dalla ricorrente, non avendovi mai fatto specifico riferimento.
2.2. Sussiste, pertanto, l’omessa pronuncia lamentata con il primo motivo di ricorso con riferimento alle spese relative al procedimento di cassazione e al giudizio di rinvio.
2.3. Peraltro, anche nella liquidazione delle spese del procedimento di ottemperanza, la CTR ha indicato un importo (euro 750,00) ben inferiore al minimo previsto dalla legge in ragione del valore di euro 2.000,00 della controversia -minimo che può essere indicato in un importo non inferiore a euro 944,00, tenuto conto delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, e ad euro 1.228,00, tenuto conto anche della fase di trattazione/istruttoria (la cui liquidazione è normalmente necessaria: cfr. Cass. n. 8561 del
27/03/2023) -e della mancata indicazione di specifiche ragioni che consentano la riduzione degli onorari.
2.4. In proposito, è noto che il giudice non può liquidare le spese al di sotto del valore minimo (cfr. Cass. n. 9815 del 13/04/2023), nemmeno facendosi riferimento, come nella specie, ad una generica equità non meglio dettagliata.
2.5. Nei limiti di cui si è detto, pertanto, è fondato anche il secondo motivo, restando le ulteriori censure ivi formulate assorbite dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso, quest’ultimo nei limiti di cui si è detto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, quest’ultimo nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.