Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13821 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7250/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata60/16/23
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. depositata il 11/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 60/16/23 dell’11/01/2023, la Corte di giustizia di secondo grado del Lazio (di seguito CGT2), pronunciando in sede di rinvio a seguito della cassazione della sentenza n. 1929/03/19 della CTR da parte di Cass. n. 29651 del 22/10/2021, accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e condannava l’Agenzia
delle entrate – Riscossione (di seguito AER) al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi euro 7.325,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosene antistatario.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, la società contribuente aveva proposto, davanti alla CTR, ricorso avverso la quantificazione delle spese di lite operata dalla sentenza n. 3596/49/18 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP) e aveva, quindi, impugnato in cassazione la statuizione di compensazione delle spese di lite del grado di appello operata dalla sentenza n. 1929/03/19 della CTR. Tale ultima sentenza veniva cassata dall’ordinanza n. 29651 del 2021 di questa Corte, con conseguente rinvio in ragione della assenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese. La CTR, adita in sede di rinvio, con la sentenza oggi impugnata procedeva, pertanto, alla nuova liquidazione delle spese nella misura indicata.
COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME restava intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 4 del decreto del Ministero della giustizia 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e dal d.m. n. 147 del 2022, delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. In particolare, la sentenza oggi gravata meriterebbe di essere censurata nella parte in cui ha escluso, per quanto riguarda il giudizio di secondo grado e quello di rinvio, la liquidazione degli onorari della
fase di trattazione/istruttoria e, in ogni caso, per avere effettuato una liquidazione inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice non può liquidare le spese al di sotto del valore minimo previsto dalle tariffe professionali (cfr. Cass. n. 9815 del 13/04/2023) e deve, comunque, tenere conto della fase di trattazione/istruttoria, indipendentemente dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561 del 27/03/2023).
1.3. Nel caso di specie, al netto delle spese vive, la sentenza impugnata ha liquidato le spese di lite in favore del difensore antistatario di COGNOME, tenuto conto dello scaglione che va da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, nel modo che segue:
giudizio di appello (tabelle 2014): euro 540,00 (fase di studio) + euro 303,00 (fase introduttiva) + euro 675,00 (fase di trattazione e fase decisoria accorpate) = euro 1.518,00.
giudizio di rinvio (tabelle 2022): euro 567,00 (fase di studio) + euro 318,00 (fase introduttiva) + euro 709,00 (fase di trattazione e fase decisoria accorpate) = euro 1.594,00.
1.4. Tale compenso è inferiore ai minimi di legge, anche in ragione dell’illegittimo accorpamento della fase di trattazione /istruttoria e della fase decisoria. Invero, il compenso minimo relativo al giudizio di appello non avrebbe potuto essere inferiore ad euro 2.036,00 e quello minimo relativo al giudizio di rinvio non avrebbe potuto essere inferiore ad euro 1.983,00.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.