Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27122 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 29513/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale indica l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3049/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sez. staccata di Messina, depositata il 6 aprile 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate notificò a RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione -ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2009 maggiori redditi conseguenti all’indebita deduzione di costi relativi ad operazioni commerciali ritenute elusive.
La società impugnò l’atto impositivo innanzi alla C.T.P. di Messina, la quale, dato atto che esso era stato medio tempore revocato in autotutela, dichiarò il giudizio estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensò le spese.
La sentenza fu appellata da Chris innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che accolse parzialmente il gravame, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Queste ultime vennero liquidate nella misura di € 950,00, sul rilievo del fatto che la revoca in autotutela era intervenuta decorsi quarantacinque giorni dall’inizio del procedimento.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, sulla base di due motivi.
L’Ufficio ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale, seguìto da memoria illustrativa.
Considerato che:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 cod. proc. civ.
Ad avviso della ricorrente, i giudici d’appello avrebbero liquidato le spese dei due gradi di merito in importi irrisori, notevolmente inferiori a quelli risultanti dai parametri applicabili e senza tenere in alcuna considerazione le fasi del giudizio, così come previsto dal d.m. di riferimento.
Tale decisione, peraltro, era stata motivata dal fatto che la revoca dell’atto impositivo in autotutela era intervenuta «dopo appena 45 giorni dall’inizio del procedimento», ciò che costituiva ragione illogica, ingiusta e contraddittoria della scelta adottata, soprattutto perché l’impugnazione dell’avviso da parte sua si era resa in ogni caso necessaria.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, num. 4 cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, nel medesimo punto oggetto della censura precedente la sentenza impugnata sarebbe sorretta da motivazione meramente apparente.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la sentenza impugnata non conterrebbe adeguata motivazione circa la statuizione di condanna delle spese a suo carico per entrambi i gradi di merito.
Il secondo motivo del ricorso principale è fondato, restando in tale statuizione assorbito lo scrutinio del primo.
4.1. Come questa Corte ha più volte affermato (v. fra le altre Cass. n. 9815/2023, Cass. n. 14198/2022), ove, come nella specie, la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m.
n. 37/2018, il giudice è tenuto a rispettare i valori minimi ivi determinati, dai quali può discostarsi soltanto rendendo specifica motivazione che renda controllabili le ragioni di tale scelta.
Peraltro, la liquidazione di spese in misura inferiore ai minimi stabiliti incontra il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, cod. civ., che preclude di liquidare somme «praticamente simboliche in quanto non consone al decoro della professione» (così Cass. n. 30286/2017).
4.2. Ora , in conformità al generale principio dell’obbligo di motivazione, da ogni provvedimento deve potersi evincere il percorso argomentativo sulla base del quale il giudice ha formato il proprio convincimento, non essendo consentito lasciare all’interprete di integrare ex post la motivazione con ipotesi o congetture soggettive.
Nel caso di specie, i giudici regionali hanno motivato la liquidazione complessiva delle spese dei due gradi di merito limitandosi a richiamare i l fatto che il giudizio concerneva l’impugnazione di un atto impositivo revocato dall’Ufficio in autotutela «dopo appena 45 giorni dall’inizio del procedimento».
Non viene illustrato, dunque, il criterio in base al quale la liquidazione è avvenuta, né vi è indicazione delle voci di compenso liquidate nei due giudizi; manca, in particolare, l’indicazione del lo scaglione applicato e del l’attività professionale svolta dalla parte ritenuta vittoriosa, dal che non può assolutamente inferirsi se nella specie siano stati rispettati i minimi o i massimi tariffari dello scaglione corretto (e quindi, per quanto sopra detto, se fosse o meno necessaria la motivazione ulteriore richiesta in caso di superamento di detti limiti).
4.3. Su tali basi, la sentenza impugnata non può ritenersi sorretta da valida motivazione e va dunque cassata, in accoglimento del motivo in esame, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Messina, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione delle spese, indicando l’attività
processuale svolta dalla parte vittoriosa nei due gradi di merito, lo scaglione applicato a tale attività e la misura dei compensi applicata, tra i minimi e i massimi tariffari, per ciascuno dei due gradi di giudizio.
Passando al ricorso incidentale , l’unico motivo in cui esso si articola è infondato.
La sentenza d ‘ appello ha, infatti, espressamente chiarito che la liquidazione delle spese del doppio grado di lite è avvenuta sulla base del principio della soccombenza, applicabile anche nel caso in cui questa sia meramente virtuale; non sussiste, pertanto, il denunziato difetto di motivazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
Al rigetto del ricorso incidentale non consegue alcuna condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di Amministrazione pubblica patrocinata dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il primo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto del ricorso principale e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -sezione staccata di Messina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema di cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME