Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33857 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33857 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14031/2023 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata-
Avverso la sentenza n. 3453/2022 della sez.5 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, depositata e pubblicata il 16.12.2022, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Fatti di causa
NOME impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato, con metodo induttivo, il maggior reddito in
capo alla contribuente, chiedendo il pagamento di complessivi di euro 183.862,05, di cui euro 93.268,00 a titolo di tributi, euro 4.784,00 per contributi previdenziali ed euro 85.810,05 per sanzioni. L’Ufficio non si costituiva ed inviava alla contribuente comunicazione di annullamento totale del predetto avviso.
La C.T.P. di Bari, con la sentenza n.1333/2017, pronunciata e depositata il 4.5.2017, ha dichiarato l’estinzione del giudizio e compensato le spese di lite.
Sull’impugnazione della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia ha accolto l’appello e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha liquidato le spese di lite (quantificate in euro 400,00 per i due gradi di giudizio).
La contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, affidato a due motivi.
5 . L’RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese ed ha depositato un atto di costituzione al solo scopo della partecipazione all’udienza.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ nullita’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art.4 del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m.147/2022, dell’art.15, co. 1, d.lgs. n.546/92, dell’art.91 co.1 c.p.c. e dell’art.2233 co.2, c.c. denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c. richiamato dall’art. 62, co 1, del d. lgs. n. 546/92′, la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere il giudice regionale mancato di rapportare la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, al valore della causa, determinandone l’importo in una misura simbolica, non confacente al decoro professionale del difensore, e di molto inferiore ai minimi previsti dai parametri di riferimento.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ nullita’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt.132, co.2 n.4 c.p.c., 118 disp.
att. c.p.c. e 36, co.2 n.4 d.lgs. n.546/92. denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92′, in via subordinata, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di Giustizia Tributaria della Puglia omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali ha liquidato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per una somma notevolmente inferiore a quella indicati dai parametri e dalle note spese prodotte in giudizio dal difensore.
Il primo motivo è fondato, risultando perciò assorbito il secondo mezzo, svolto peraltro in via subordinata.
3.1. Ai fini della decisione, si deve dare conto che la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in atti, ha effettivamente provveduto alla liquidazione di due gradi del giudizio in modo forfettario ed immotivato, senza neppure confrontarsi con la nota spese prodotta dalla contribuente.
Nella decisione della Corte di Giustizia Tributaria, infatti, si afferma che: ‘in primo grado l’Ufficio non si è costituito e non ha evidenziato alcuna giustificazione per il tardivo annullamento in autotutela. Come evidenziato dall’appellante, invero, la contribuente ha ritualmente ottemperato alla trasmissione del questionario (il 19.12.2016) e ha chiesto l’annullamento in autotutela (il 3.2.2017) prima di adire il giudice tributario, al fine di evitare il contenzioso. Per contro l’Ufficio, solo in data 20.3.2017 provvedeva ad annullare l’atto in autotutela, in tal modo riconoscendo, per un verso, la correttezza RAGIONE_SOCIALE ragioni del contribuente e, per altro verso, la tardività di tale operato, che ha in ogni caso costretto la contribuente a proporre ricorso giurisdizionale. Ciò comporta, secondo il principio di soccombenza virtuale, la necessaria riforma della decisione di primo grado – che nulla ha espresso sulle ragioni della disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite con condanna dell’Ufficio al relativo pagamento. L’appello va quindi accolto, e, in riforma parziale della decisione di primo grado, va condannata l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite,
liquidata in € 200,00. Le spese, liquidate da dispositivo, seguono la soccombenza’ (pagg. 2 e 3 della sentenza).
Tanto premesso, il giudice di secondo grado ha accolto l’appello condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite del doppio grado di giustizia, liquidate in complessivi € 400,00.
3.2. In diritto, si può richiamare innanzitutto la più recente Sez. 2, sent. n. 14146 del 27/05/2025, secondo cui l’inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall’art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ed ancora, Sez. 2, ord. n. 14198 del 05/05/2022 (Rv. 664685 – 01), ha stabilito che in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati nelle tabelle, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso. Costituisce poi principio al quale questo collegio intende dare continuità quello secondo cui in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una liquidazione globale forfetaria degli esborsi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione RAGIONE_SOCIALE voci da lui
operata. (Così da ultimo Sez. 3, ord. n. 19718 del 16/07/2025; in precedenza vds. anche Sez. 2, ord. n. 22762 del 27/07/2023).
Occorre inoltre ribadire che qualora -come nel caso di specie è avvenuto, trattandosi di sentenza depositata il 16.12.2022 – la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avviene in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Sez. 2, sent. n. 9815 del 13/04/2023).
3.3. Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi che il Collegio condivide, ai fini del rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALE disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali -sulla base del criterio del disputatum , ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465 del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2011).
3.4. Pertanto, ai fini del rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022).
3.5. In relazione al valore indicato, l’importo minimo, liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione ed alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale, sulla scorta di quanto prima illustrato,
era superiore all’importo liquidato dal giudice d’appello, con conseguente fondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze della ricorrente sul punto.
Il primo motivo di ricorso deve, in definitiva, essere accolto, con assorbimento del secondo mezzo.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c., con condanna della resistente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di in favore della contribuente, liquidandole (valore della causa: euro € 183.862,05) nella misura di euro 9.341,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, ed in euro 3.964,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per il secondo grado.
5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna la resistente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado in favore della contribuente, liquidandole nella misura di euro 9.341,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, per il primo grado, ed in euro 3.964,00 per compensi, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge per il secondo grado.
Condanna la resistente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, liquidandole nella misura di € 200,00 per
esborsi e di € 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso, in Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME