Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33871 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17999/2024 R.G., proposto DA
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
E
Comune di RAGIONE_SOCIALE (RM), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 30 maggio 2024, n. 3645/11/2024;
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI DEI GIUDIZI DI MERITO VIOLAZIONE DEI PARAMETRI MINIMI
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 30 maggio 2024, n. 3645/11/2024, che, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione della cartella di pagamento n. 097 2020 0009114801 000 emessa in suo danno dall’RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di RAGIONE_SOCIALE (RM), notificata il 16 giugno 2022, per l’IMU relativa all’anno 2012 e la TARES relativa all’anno 2013, nella misura complessiva di € 5.548,31, ha accolto l’appello proposto da lla medesima nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma il 17 luglio 2023, n. 9661/39/2023, con limitato riguardo alla compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure nei limiti della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, nel senso di condannare l’appellata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore dell’appellante nella misura complessiva di € 1 .500,00, con distrazione a favore del difensore antistatario. RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RM) sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 75 disp. att. cod. proc. civ., 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, con riguardo alle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la liquidazione dei compensi per il difensore dell’appellante in misura onnicomprensiva e forfettaria, senza distinguere tra i diversi gradi del giudizio di merito.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’a rt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la liquidazione dei compensi per il difensore dell’appellante in misura inferiore ai parametri minimi.
Il primo motivo è fondato.
2.1 Difatti, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. 5 aprile 2014, n. 55, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle (tra le tante: Cass., Sez. 6^-Lav., 23 luglio 2018, n. 19482; Cass., Sez. 6^-5, 16 maggio 2022, n. 15533; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2024, n. 2365; Cass., Sez. Trib., 25 luglio 2025, n. 21455).
2.2 Ne discende che la sentenza impugnata non si è conformata a tale principio, avendo liquidato i compensi in misura globale per entrambi i gradi del giudizio di merito.
Il secondo motivo è fondato.
3.1 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore, che sarebbero inferiori ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
3.2 Ora, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 3.3 Considerando il valore della causa (€ 5.548,31), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione dei compensi -nella misura complessiva ed onnicomprensiva di € 1.500,00 – è palesemente al di sotto dei parametri minimi (nelle misure di € 1. 278,00 per il primo grado e di € 1. 204,00 per il secondo grado).
3.4 In definitiva, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di primo grado e di secondo grado, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato. Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
4. In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo
comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna in solido degli intimati alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente, liquidandole, rispettivamente, per il primo grado, nella misura di € 120,00 per esborsi e di € 1.736,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 120,00 per esborsi e di € 1.983,00 per compensi, e distraendole in favore del difensore antistatario della ricorrente per dichiarato anticipo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, parimenti, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE (RM), in via tra loro solidale, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito in favore di NOME COGNOME, liquidandole, rispettivamente, per il primo grado, nella misura di € 120,00 per esborsi e di € 1.736,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 120,00 per esborsi e di € 1.983,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO da Roma, per dichiarato anticipo; condanna l’RAGIONE_SOCIALE ed il
Comune di RAGIONE_SOCIALE (RM), in via tra loro solidale, alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore di NOME COGNOME, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.486,00 per compensi, e distraendole in favore del difensore antistatario di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO da Roma, per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME