Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22482 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22482 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11888/2024 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, in forza del ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
RESISTENTE
E
Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI INFERIORI AI PARAMETRI MINIMI
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 novembre 2023, n. 6441/05/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 15 novembre 2023, n. 6441/05/2023, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA da parte dell” Equitalia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, notificata a mezzo pec il 10 novembre 2016, per l’importo di €. 2.337,63 , in dipendenza di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per l’IRPEF relativa all’anno 2003 (con i relativi accessori), ha accolto l’appello proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Agenzia d elle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (nel frattempo, succeduta ex lege all ” Equitalia RAGIONE_SOCIALE ) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma 7 ottobre 2020, n. 7452/18/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali nella misura complessiva di € 400,00 per compensi, di cui € 200,00 per ciascun grado di merito.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre l ‘Agenzia delle Entrate -Riscossione è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, quale aggiornato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, con le allegate tabelle nn. 1) e 3 ), e dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice di appello, in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, i compensi per il difensore della parte vittoriosa in misura inferiore ai minimi tabellari.
Secondo il ricorrente: « La sentenza gravata accoglie totalmente il ricorso proposto dall’appellante ma liquida le spese di giudizio al di sotto dei parametri minimi previste dalla normativa vigente in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, senza altresì quantificare le somme liquidate per fasi ».
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Il mezzo censura la misura della liquidazione delle spese giudiziali per i gradi di merito perché i compensi per il difensore sarebbero inferiori ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, quale aggiornato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37.
1.3 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343;
Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 1.4 Considerando il valore della causa (€ 1.711,88), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, quale aggiornato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, la liquidazione dei compensi, in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, per entrambi i gradi di merito è palesemente al di sotto dei parametri minimi ( rispettivamente, di € 816,50 e di € 1.202,00).
1.5 In definitiva, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per i giudizi di primo grado e di secondo grado, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato. Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben
può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della resistente e dell ‘intimata , in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole (valore della causa: € 1.711,88), sulla base dei parametri medi, nella misura di € 2.100,00 per compensi relativi al giudizio di primo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di € 2.300,00 per compensi relativi al giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna la resistente e l’intimata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del
ricorrente, liquidandole nella misura di € 2.100,00 per compensi relativi al giudizio di primo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e nella misura di € 2.300,00 per compensi relativi al giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna la resistente e l’intimata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno